Sentenza n. 5/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e revoca questorile delle licenze di collezione e di porto di fucile uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto, adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS, con cui gli è stato vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, nonché il decreto del Questore di revoca delle licenze di collezione e di porto di fucile uso caccia. I provvedimenti traevano origine da una perquisizione presso l'officina del ricorrente, nella quale erano state rinvenute armi clandestine, parti di arma, armi asseritamente non denunciate e polvere da sparo in quantità superiore a quella consentita, con conseguente arresto e procedimento penale. Il primo motivo deduceva, quanto alla revoca questorile, la violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi qualificare l'atto come vincolato e dovendosi consentire all'interessato di fornire elementi utili. Il secondo motivo deduceva, quanto a entrambi i provvedimenti, la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento, illogicità, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà e sproporzione. Il ricorrente contestava in particolare la consistenza e la qualificazione delle armi rinvenute, l'effettiva sussistenza dell'obbligo di denuncia per alcuni reperti, la natura antica di taluni fucili, la rilevanza delle polveri, l'assenza di una compiuta verifica tecnica e il carattere ancora provvisorio degli accertamenti penali, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto sospendere il procedimento in attesa della definizione del procedimento penale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nella parte relativa al divieto prefettizio di detenzione. Ha ritenuto provata, sulla base della documentazione prodotta e non integralmente contestata con denunce corrispondenti, la mancata denuncia di varie armi e di una canna rinvenute nella disponibilità del ricorrente. L'onere di dimostrare l'avvenuta denuncia grava sull'interessato, mediante produzione documentale, e non può essere trasferito sull'Amministrazione come prova negativa; non erano necessari accertamenti tecnici per verificare un fatto documentabile attraverso le denunce presentate. La violazione dell'obbligo di denuncia è stata ritenuta sufficiente a fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità richiesto dall'art. 39 TULPS, poiché ostacola i controlli dell'autorità di pubblica sicurezza, senza necessità di una condanna penale o di un giudizio di pericolosità sociale. Il potere prefettizio è stato qualificato come cautelare e preventivo, fondato su un ampio apprezzamento discrezionale, autonomo rispetto agli accertamenti penali: l'Amministrazione non doveva attendere la conclusione delle indagini né sospendere il procedimento. Le censure contro la revoca questorile sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del rigetto della domanda contro il divieto prefettizio e del rapporto di presupposizione e conseguenzialità necessaria tra il divieto ex art. 39 TULPS e la revoca della licenza di porto d'armi. Il TAR ha comunque rilevato l'infondatezza delle censure: la revoca era sorretta anche dall'inosservanza degli obblighi di custodia, poiché munizioni e parti di arma erano state trovate in armadietti aperti o privi dei necessari presidi di sicurezza; tale autonoma ragione non era stata specificamente contestata. Quanto all'omessa comunicazione di avvio, il ricorrente non aveva indicato quali elementi avrebbe potuto apportare e in che modo la partecipazione avrebbe condotto a un esito diverso. Inoltre, il gravame contro la revoca questorile è stato ritenuto tardivo, poiché l'atto risultava notificato il 1° marzo 2024 e il ricorso era stato notificato il 2 maggio 2024, oltre il termine scaduto il 30 aprile 2024. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 773/1931 (TULPS)
il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne
Il divieto prefettizio ha natura cautelare e preventiva e presuppone un giudizio prognostico di inaffidabilità e di assenza di sufficienti garanzie contro l'abuso delle armi, non necessariamente un giudizio di pericolosità sociale o una condanna penale.
art. 38 r.d. 773/1931 (TULPS)
chiunque detiene armi, parti di esse, ... munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità
La violazione dell'obbligo di denuncia può fondare il giudizio di inaffidabilità richiesto dall'art. 39 TULPS; la prova dell'adempimento grava sull'interessato e può essere fornita mediante la produzione delle denunce.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non determina l'annullamento quando il ricorrente non dimostri quali elementi avrebbe potuto apportare e come la partecipazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso, secondo la motivazione resa dal giudice.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può rilevare d'ufficio una questione decisiva, quale la possibile tardività dell'impugnazione, sottoponendola al contraddittorio delle parti prima della decisione.
art. 11 l. 110/1975
La disposizione è richiamata nel quadro delle contestazioni penali relative alla detenzione e fabbricazione di armi clandestine, senza costituire il fondamento decisivo del rigetto del divieto prefettizio.
art. 20 l. 110/1975
La disposizione è richiamata in relazione all'omessa custodia delle armi; la violazione degli obblighi di custodia è stata ritenuta autonoma ragione idonea a fondare la revoca delle licenze.
artt. 11 e 43 r.d. 773/1931 (TULPS)
Sono richiamati tra le norme poste a fondamento delle censure contro la revoca dei titoli di polizia, ma la decisione individua principalmente nel divieto prefettizio ex art. 39 e nella violazione degli obblighi di custodia le ragioni della legittimità degli atti.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ex art. 39 TULPS è una misura cautelare e preventiva fondata su un giudizio prognostico di affidabilità del soggetto e di assenza di rischio di abuso; non richiede una condanna penale, una misura di pubblica sicurezza o uno specifico giudizio di pericolosità sociale.
- La violazione dell'obbligo di denuncia delle armi può, anche autonomamente, giustificare il giudizio prefettizio di inaffidabilità, poiché impedisce o ostacola la conoscenza da parte dell'autorità della consistenza e dell'ubicazione delle armi e compromette i controlli preventivi.
- L'onere di dimostrare l'avvenuta denuncia delle armi grava sul detentore e può essere assolto mediante la produzione delle relative denunce; non spetta all'Amministrazione fornire una prova negativa dell'omessa denuncia né sono necessari accertamenti tecnici su un fatto documentabile.
- Il procedimento amministrativo finalizzato all'adozione del divieto di detenzione di armi è autonomo rispetto al procedimento penale: l'autorità di pubblica sicurezza può adottare la misura sulla base degli elementi disponibili senza attendere la conclusione delle indagini o del giudizio penale.
- Tra il divieto prefettizio di detenzione delle armi ex art. 39 TULPS e la revoca questorile della licenza di porto d'armi sussiste un rapporto di presupposizione e conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché la revoca costituisce conseguenza vincolata del divieto; il venir meno dell'interesse alla decisione sul divieto determina l'improcedibilità delle censure rivolte contro la revoca.
- La mera deduzione dell'omessa comunicazione di avvio del procedimento non è sufficiente a ottenere l'annullamento dell'atto: il ricorrente deve indicare quali elementi avrebbe potuto introdurre nel procedimento e dimostrare la concreta incidenza partecipativa sull'esito, soprattutto quando l'atto sia comunque sorretto da autonome ragioni decisive.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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