Sentenza n. 15297/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del giudizio di non idoneità attitudinale comunicato al ricorrente in data 28 ottobre 2025 nell'ambito del concorso pubblico per il reclutamento di n. 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri (CAR25), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresi i verbali della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, le schede valutative, gli esiti dei test psicologici e ogni altro atto istruttorio e valutativo richiamato o comunque posto a fondamento del giudizio impugnato, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 31/8/2026: “Atto di precisazione e specificazione dell’oggetto del ricorso introduttivo; in via principale accertamento della già avvenuta impugnazione sostanziale della graduatoria finale CAR25; soltanto in via gradata e subordinata motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. avverso la graduatoria finale civili e relativo decreto di approvazione, con domanda cautelare ex art. 55 c.p.a.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale comunicato il 28 ottobre 2025 nell'ambito del concorso per 4.918 allievi carabinieri; con motivi aggiunti, graduatoria finale dei candidati civili e relativo decreto di approvazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale, chiedendo la rivalutazione del proprio profilo da parte di una nuova commissione o la riammissione con riserva. Ha inoltre chiesto l'annullamento della graduatoria finale del concorso, sostenendo in via principale che essa fosse già sostanzialmente compresa nell'impugnazione originaria e, in subordine, impugnandola con motivi aggiunti. Ha chiesto altresì, in via subordinata, la rimessione in termini per la notificazione ai controinteressati. Il TAR ha rilevato che il ricorso introduttivo, notificato alla sola Amministrazione, non indicava né impugnava la graduatoria, pubblicata il 14 aprile 2026; l'istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami non equivaleva a una domanda di annullamento della graduatoria. I motivi aggiunti contro la graduatoria sono stati notificati il 31 agosto 2026, oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione. Inoltre, al momento della proposizione del ricorso introduttivo la graduatoria era già pubblicata e consentiva di individuare i vincitori quali controinteressati, ma il ricorso non era stato notificato ad almeno uno di essi. Il ricorrente non aveva provato di avere tempestivamente chiesto all'Amministrazione i dati necessari a identificarli.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per mancata notificazione ad almeno un controinteressato, benché i vincitori fossero individuabili dalla graduatoria già pubblicata; ha inoltre dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché la mancata tempestiva impugnazione della graduatoria ne aveva consolidato gli effetti e un eventuale annullamento della sola esclusione non avrebbe potuto modificare la posizione concorsuale del ricorrente. I motivi aggiunti diretti contro la graduatoria sono stati dichiarati irricevibili, essendo stati notificati oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione. La richiesta di rimessione in termini non è stata accolta, non essendo stata dimostrata la tempestiva richiesta all'Amministrazione dei dati identificativi dei controinteressati. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati…
Il ricorso di annullamento deve essere notificato almeno a un controinteressato; l'omissione determina l'inammissibilità quando i controinteressati sono individuabili dagli atti disponibili, come i vincitori risultanti dalla graduatoria pubblicata.
art. 35, lett. a), c.p.a.
Ritenuto, pertanto, sotto tale profilo (impugnazione della graduatoria) che i motivi aggiunti debbano ritenersi irricevibili per tardività (art. 35, lett. a), c.p.a.) mentre il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo produrre alcun effetto favorevole al ricorrente un eventuale accoglimento della domanda originaria, che non potrebbe determinare alcuna modificazione della graduatoria, ormai consolidatasi nei confronti del ricorrente (il consolidamento degli effetti della graduatoria non più attingibile dal ricorrente, priva di interesse il ricorso avverso l’esclusione);
La tardiva impugnazione della graduatoria comporta l'irricevibilità dei motivi aggiunti; il consolidamento della graduatoria può inoltre far venir meno l'interesse al ricorso contro la sola esclusione, se il suo eventuale accoglimento non potrebbe più modificare la posizione del candidato.
art. 60 c.p.a.
Considerato che nella odierna camera di consiglio sono stati ribaditi dal Collegio i possibili profili di irricevibilità /inammissibilità del ricorso e dei successivi motivi aggiunti nelle more proposti ed è stato dato avviso della possibile definizione dell’intera controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., all’esito dell’udienza cautelare;
La controversia è stata definita con sentenza in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione cautelare, previo avviso alle parti della possibile decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Massime di principio
- Quando la graduatoria di un concorso è già stata pubblicata e consente di individuare i vincitori, il ricorso di annullamento contro l'esclusione deve essere notificato ad almeno uno di essi, quali controinteressati in senso formale e sostanziale.
- La richiesta di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami non equivale alla domanda di annullamento della graduatoria se il ricorso non identifica tale atto tra quelli impugnati e non ne chiede l'annullamento.
- I motivi aggiunti diretti contro una graduatoria concorsuale sono irricevibili se notificati oltre il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione.
- Se la graduatoria non è stata tempestivamente impugnata e i suoi effetti si sono consolidati, il ricorso contro la sola esclusione è improcedibile quando l'eventuale annullamento dell'esclusione non potrebbe più produrre un'utilità concreta modificando la posizione del candidato.
- La rimessione in termini per notificare ai controinteressati presuppone, secondo la decisione, la dimostrazione di avere tempestivamente richiesto all'Amministrazione i dati necessari alla loro identificazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1054/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1055/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1056/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1293/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5378/2026 - Napoli, Sezione 4
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5380/2026 - Napoli, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →