Cassazione Penale, Sentenza n. 1147/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati erano chiamati a rispondere, in concorso, dei reati di falso materiale e ideologico in atti pubblici (artt. 476-479 c.p.) e, originariamente, di frode assicurativa (art. 642 c.p.). Si contestava la falsificazione dell'ordine di servizio n.77/12-2015 e del verbale di rifiuto di intervento, l'attestazione di un intervento mai svolto, l'apposizione di firme apocrife e la fornitura di generalità false, il tutto per ottenere un profitto assicurativo. I ricorrenti hanno impugnato in cassazione vizi di motivazione, l'uso dei tabulati telefonici (anche alla luce del d.l. n.132/2021), la qualificazione giuridica della condotta (favorimento personale vs. concorso nel falso), la sussistenza dell'aggravante della fede pubblica e la mancata concessione di attenuanti o diversa valutazione sanzionatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi, confermando la valutazione di responsabilità operata dai giudici di merito. Ha ritenuto provata la falsità del sinistro e dei documenti attraverso un compendio probatorio unitario (dichiarazioni del Ruta, tabulati telefonici, cartelle cliniche, esami documentali e intercettazioni), ha qualificato gli atti come pubblici e fidefacenti (ordine di servizio e verbale) e ha escluso l'innocuità del falso. Ha considerato utilizzabili i tabulati acquisiti secondo la previgente disciplina purché corroborati da altri elementi (norma transitoria del d.l. n.132/2021). Ha rigettato le doglianze sulla motivazione, sulla natura della partecipazione (confermando istigazione/concorsi) e sulle censure sanzionatorie, ritenendo congrua la valutazione delle attenuanti/aggravanti e la determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Reato di frode assicurativa originariamente contestato; remissione di querela ha reso quella specifica contestazione non procedibile, ma la Corte distingue nettamente tra frode assicurativa e reati di falso, che tutelano la fede pubblica.
artt. 476 - 479 cod. pen.
Riguardano il falso materiale e ideologico in atti pubblici. La Corte ha ritenuto integrato il reato perché l'ordine di servizio e il verbale sono atti pubblici fidefacenti e le alterazioni incidono sulla loro funzione documentale; il falso non è 'innocuo' quando è idoneo a ingannare la fede pubblica.
art. 110, art. 81 cpv., art. 61 n.2 cod. pen.
Norme sul concorso di persone nel reato e sulle circostanze aggravanti in presenza di concorso; la Corte ha ritenuto provato il concorso e ha valorizzato il criterio teleologico ove presente.
art. 56 e art. 378 cod. pen.
Articoli relativi al tentativo e al favoreggiamento personale. La Corte ha ritenuto che la condotta del maresciallo non si sia esaurita nel favoreggiamento personale ma abbia avuto rilevanza nella formazione del falso, configurandosi come partecipazione più ampia (istigazione/concorrente).
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti speciali; la Corte ha valutato e motivato il diniego o il bilanciamento delle attenuanti sulla base della gravità e del ruolo di ciascuno, esercitando la discrezionalità di merito.
art. 114 cod. pen.
Attenuante per minima partecipazione: richiede un ruolo del tutto marginale ed efficacia causale trascurabile. La Corte ha escluso l'applicabilità in presenza di contributi significativi (es. fornitura di generalità utili alla falsificazione).
d.l. n. 132 del 2021, art. 1, comma 1-bis
Norma transitoria sulla utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti secondo la previgente disciplina: la Corte conferma che tali tabulati sono utilizzabili a carico dell'imputato se valutati unitamente ad altri elementi di prova idonei a corroborarli.
art. 192, comma 3 c.p.p. (richiamato per criterio probatorio)
Richiama il principio secondo cui dati estrinseci devono essere valutati con altri elementi; la Corte ha applicato un criterio di corroborazione per i tabulati.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi per la determinazione della pena; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione e nel bilanciamento di aggravanti/attenuanti, sindacabile in cassazione solo per illogicità manifesta.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Limiti del controllo della Corte di Cassazione: verifica centrata sulla completezza e logicità della motivazione, non sulla revisione degli accertamenti di fatto, principio applicato nella decisione.
art. 127 Istruzione sul carteggio per l'Arma dei Carabinieri (1967) e art. 219 regolamento generale
Richiamati per qualificare il verbale e l'ordine di servizio come atti che 'fanno fede' e come documenti destinati a contenere attestazioni dirette del pubblico ufficiale, giustificando la loro natura fidefacente.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti e le prove nel merito: il suo controllo riguarda la completezza, la logicità e la correttezza giuridica della motivazione; decisioni 'doppie conformi' (primo e secondo grado concordi) rafforzano la tenuta del giudizio.
- Il criterio del 'cui prodest' può contribuire al giudizio di responsabilità ma è valido solo se corredato da altri elementi indiziari concreti e coerenti: non è di per sé sufficiente.
- I tabulati telefonici acquisiti secondo la previgente disciplina possono essere utilizzati se inseriti in un compendio probatorio più ampio che li corrobora, come previsto dalla norma transitoria del d.l. n.132/2021.
- Ordini di servizio e verbali redatti da forze di polizia possono essere qualificati atti pubblici 'fidefacenti' quando attestano fatti visti, uditi o compiuti direttamente dall'ufficiale; la falsificazione di tali atti è rilevante anche se l'atto, in concreto, non è stato decisivo in un procedimento civile.
- Per riconoscere l'attenuante della minima partecipazione occorre che il contributo dell'imputato sia del tutto marginale e trascurabile rispetto all'evento; la mera minore efficacia causale non basta.
- La distinzione tra frode (art. 642) e falso (476-479) è netta: il falso tutela la fede pubblica e non si assorbe automaticamente nella frode; può configurarsi anche un nesso teleologico che aggrava le pene quando il falso è finalizzato a un profitto.
- La qualificazione della condotta come favoreggiamento personale o come concorso nel reato presupposto dipende dalla concreta partecipazione e dall'apporto causale alla formazione del reato: pressioni successive o comportamenti collaterali possono integrare responsabilità più gravi se si dimostra una partecipazione originaria o rilevante.
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