Sentenza del 02/10/2018 n. 6702 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Avviso di accertamento - accesso - contraddittorio - fringe benefits
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale dello sconto sul costo dell’energia elettrica riconosciuto ai dipendenti, anche pensionati, di una determinata azienda. Il contribuente contestava, in sostanza, la debenza dell’imposta e gli aspetti procedimentali dell’accertamento, inclusi l’accesso e il contraddittorio. La questione centrale è se tale agevolazione costituisca un fringe benefit, quindi un vantaggio economicamente valutabile attribuito in relazione al rapporto di lavoro, soggetto a tassazione ai sensi del principio di omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente.
La decisione
La tesi accolta è quella dell’Amministrazione finanziaria: lo sconto tariffario sull’energia elettrica destinata all’uso familiare costituisce un vantaggio accessorio collegato al rapporto di lavoro o di pensione. Pertanto, deve essere incluso nel reddito di lavoro dipendente o assimilato e assoggettato a imposizione. L’avviso di accertamento risulta quindi legittimo sotto questo profilo. Dal testo disponibile non emergono dettagli specifici sull’esito delle eventuali contestazioni relative all’accesso o al contraddittorio.
Norme richiamate
Art. 51, comma 1, T.U.I.R.
Tutto ciò che il dipendente riceve "in relazione al rapporto di lavoro" concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.
La norma esprime il principio di omnicomprensività: rientrano nel reddito imponibile non solo le somme corrisposte in denaro, ma anche i beni, servizi e vantaggi accessori economicamente valutabili attribuiti in connessione con il rapporto di lavoro.
Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000
La disposizione disciplina le garanzie del contribuente dopo l’accesso, l’ispezione o la verifica presso i locali dell’attività, con particolare riferimento alla consegna del processo verbale e al termine per presentare osservazioni prima dell’emissione dell’atto.
Massime di principio
- Un beneficio concesso dal datore di lavoro, anche se non erogato in denaro e anche se riconosciuto a dipendenti pensionati, è normalmente imponibile quando deriva dal rapporto di lavoro ed è economicamente quantificabile.
- Il fatto che l’agevolazione sia destinata a consumi familiari o personali non esclude la natura di fringe benefit: rileva soprattutto il collegamento funzionale con il rapporto di lavoro.
- Il principio di omnicomprensività impone di valutare la sostanza economica del vantaggio ricevuto, non la sua denominazione o la forma tecnica con cui viene attribuito.
- Le contestazioni procedurali relative ad accesso e contraddittorio devono essere valutate autonomamente: la violazione delle garanzie può incidere sulla validità dell’accertamento solo se sussistono i presupposti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare il titolo dell’agevolazione, il suo effettivo collegamento al rapporto di lavoro, il valore del beneficio e il rispetto delle garanzie procedimentali previste per l’attività di controllo.
Testo integrale
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