Regolamento (UE) 2024/2382
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2382 della Commissione, del 9 settembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 per quanto riguarda il modello per le indagini sull’organismo nocivo Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, la designazione dei siti di produzione infestati e la revoca delle misure nelle zone infestate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 per rendere più chiara e coerente la disciplina relativa alla rogna nera della patata. In particolare, estende espressamente la qualifica di siti di produzione infestati alle parcelle già dichiarate contaminate prima del 1° gennaio 2022, aggiorna il modello di comunicazione delle indagini annuali e precisa un’ulteriore condizione per la revoca delle misure nelle zone utilizzate come prato permanente. Il provvedimento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 sulla lotta contro Synchytrium endobioticum (rogna nera della patata), chiarendo la qualifica di alcuni siti infestati, aggiornando il modello di indagine e precisando le condizioni per la revoca delle misure.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle loro autorità competenti nell’ambito delle misure fitosanitarie contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival nel territorio dell’Unione. Riguarda in particolare i siti di produzione infestati, le parcelle già delimitate come contaminate ai sensi della direttiva 69/464/CEE prima del 1° gennaio 2022, la trasmissione dei risultati delle indagini annuali e la revoca delle misure nelle zone infestate. Non disciplina altre specie o altri organismi nocivi.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 sulla rogna nera della patata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2382 della Commissione interviene sul quadro già stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195, adottato in attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 in materia di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. L’obiettivo è rafforzare la chiarezza applicativa delle misure contro Synchytrium endobioticum (rogna nera della patata), garantendo continuità con il regime previgente e uniformità di trattamento tra situazioni pregresse e nuove designazioni.
Ambito e finalità della modifica
La Commissione richiama l’esigenza di assicurare la massima protezione del territorio dell’Unione contro l’organismo nocivo specificato. In questo contesto, il regolamento precisa che le parcelle già delimitate come contaminate ai sensi della direttiva 69/464/CEE, prima del 1° gennaio 2022, devono essere trattate come siti di produzione infestati anche nel nuovo regime, evitando dubbi interpretativi sulla loro posizione giuridica.
Designazione dei siti di produzione infestati
L’articolo 1, punto 1, modifica l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 introducendo una previsione espressa: le parcelle delimitate dalle autorità competenti come contaminate conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 69/464/CEE anteriormente al 1° gennaio 2022 sono considerate designate quali siti di produzione infestati. Ne deriva l’assoggettamento di tali aree alle stesse prescrizioni previste per i siti formalmente designati ai sensi del regolamento del 2022.
Modello per le indagini e comunicazione dei risultati
L’allegato II del regolamento 2022/1195 viene sostituito. Il nuovo modello riguarda la comunicazione, da parte degli Stati membri, dei risultati delle indagini svolte durante l’anno civile precedente quello della comunicazione, da trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3. Il modello è strutturato per consentire una presentazione standardizzata dei dati relativi:
- allo Stato membro e alla categoria considerata;
- alla superficie coltivata (ha);
- ai risultati dell’ispezione visiva dei tuberi;
- ai risultati delle prove di laboratorio;
- alle dimensioni iniziali e aggiornate della zona infestata;
- ai numeri di notifica dei nuovi focolai, se del caso, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715;
- alle informazioni aggiuntive.
La Commissione chiarisce che è più utile far riferimento alle dimensioni della zona infestata nell’anno oggetto della comunicazione e in quello precedente, anziché all’area delimitata. Sono inoltre eliminate le colonne relative ai campioni per l’ispezione visiva dei tuberi e ai dettagli sulla metodologia di laboratorio, ritenute non necessarie ai fini dell’indagine.
Revoca delle misure nelle zone infestate
L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 disciplina le condizioni di revoca delle misure previste dall’articolo 9. Il nuovo punto 1.1 ribadisce le condizioni generali per la revoca dopo un periodo minimo di 50 anni dall’ultima individuazione dell’organismo nocivo, con registrazioni ininterrotte delle colture e rispetto dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, per l’intero periodo. In più, quando la zona infestata è stata utilizzata come prato permanente, le misure possono essere revocate solo se non sono stati rilevati segni di infezione in campioni di terreno prelevati secondo lo schema previsto per il terreno da utilizzare nelle prove di cui al punto 1.2. La modifica rafforza così il livello di certezza richiesto per attestare l’eliminazione del rischio fitosanitario.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Qualificazione delle parcelle contaminate pregresse come siti infestati
All’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 è aggiunto un comma che stabilisce che le parcelle delimitate dalle autorità competenti come contaminate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 69/464/CEE, anteriormente al 1° gennaio 2022, sono considerate designate quali siti di produzione infestati.
Aggiornamento del modello per le indagini annuali
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 è sostituito. Il nuovo modello serve per presentare i risultati delle indagini sulla rogna nera della patata effettuate durante l’anno civile precedente quello della comunicazione. Il modello è limitato ai risultati relativi alle patate raccolte nel paese dello Stato membro e richiede dati su Stato membro, categoria, superficie coltivata, ispezione visiva dei tuberi, prove di laboratorio, dimensioni iniziali e aggiornate della zona infestata, numeri di notifica dei nuovi focolai e informazioni aggiuntive. Sono eliminate le colonne relative ai campioni per l’ispezione visiva dei tuberi e ai dettagli metodologici delle prove di laboratorio, ritenute non essenziali ai fini della comunicazione.
Precisazioni sulle condizioni di revoca delle misure
Nell’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 è inserita una condizione ulteriore: se la zona infestata è stata utilizzata come prato permanente, le misure possono essere revocate solo se non sono stati rilevati segni di infezione in campioni di terreno prelevati secondo lo schema previsto per ottenere il terreno per le prove di cui al punto 1.2. Restano rilevanti anche le condizioni generali, tra cui il decorso di almeno 50 anni dall’ultima individuazione dell’organismo nocivo, l’esistenza di registrazioni ininterrotte delle colture e il rispetto delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3.
Entrata in vigore e natura vincolante
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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