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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2393

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 della Commissione, del 9 settembre 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione del bisolfato di sodio e all’autorizzazione di nuove utilizzazioni di tale sostanza come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali

Normativa europea32024R2393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per alcune categorie di animali e ne autorizza nuove utilizzazioni per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, con esclusione degli animali acquatici. La Commissione si basa sul parere favorevole dell’EFSA e sulla validità delle precedenti valutazioni scientifiche e analitiche. Il testo stabilisce condizioni d’uso, tenori massimi, obblighi di etichettatura/istruzioni e misure di protezione per gli utilizzatori, oltre ad abrogare il precedente regolamento di esecuzione del 2015.

Rinnovo dell’autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi e autorizzazione di nuove utilizzazioni per determinate specie animali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea e riguarda l’impiego del bisolfato di sodio come additivo per mangimi, identificato con il numero 1j514ii. Copre il rinnovo dell’autorizzazione per tutte le specie animali diverse dagli animali acquatici nella categoria degli additivi tecnologici, gruppo funzionale conservanti, e per le specie animali terrestri diverse da gatti, visoni, animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, nella categoria additivi tecnologici, gruppo funzionale regolatori dell’acidità. Autorizza inoltre nuove utilizzazioni per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, esclusi gli animali acquatici, nella categoria additivi tecnologici, gruppo funzionale regolatori dell’acidità, e nella categoria additivi organolettici, gruppo funzionale aromatizzanti. Restano esclusi, per talune utilizzazioni, i gatti e i visoni, per i quali l’allegato prevede tenori massimi specifici. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Rinnovo e nuova autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 disciplina il rinnovo dell’autorizzazione del bisolfato di sodio e l’estensione di alcune nuove utilizzazioni come additivo per mangimi. Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e sul parere EFSA del 1º febbraio 2024, che conferma la sicurezza della sostanza nelle condizioni autorizzate e per le nuove destinazioni d’uso considerate.

Contesto normativo e valutazioni scientifiche

La Commissione ricorda che il bisolfato di sodio era già autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 per taluni impieghi in tutte le specie animali. La nuova domanda ha riguardato sia il rinnovo dell’autorizzazione sia l’autorizzazione di nuove utilizzazioni per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali acquatici. L’EFSA ha ritenuto che, alle condizioni attuali, la sostanza resti sicura per le specie terrestri, per i consumatori di prodotti di origine animale e per l’ambiente, aggiungendo che le nuove utilizzazioni non introducono rischi diversi da quelli già valutati; ha inoltre evidenziato la natura irritante e sensibilizzante della sostanza per pelle, occhi e vie respiratorie.

Ambito di autorizzazione e categorie funzionali

Il regolamento distingue tre blocchi di impiego:

  • rinnovo per tutte le specie animali diverse dagli animali acquatici, nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "conservanti";
  • rinnovo per le specie animali terrestri diverse da gatti, visoni, animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "regolatori dell’acidità";
  • nuova autorizzazione per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, diversi dagli animali acquatici, nella categoria "additivi tecnologici" gruppo funzionale "regolatori dell’acidità" e nella categoria "additivi organolettici" gruppo funzionale "aromatizzanti".

Condizioni d’impiego e limiti quantitativi

L’allegato fissa la composizione dell’additivo e i relativi limiti d’impiego. Il bisolfato di sodio deve presentare una purezza pari ad almeno il 95,2 % e un contenuto di nichel non superiore a 1 mg/kg; la sostanza è descritta come prodotta mediante sintesi chimica, con formula NaHSO4 e numero CAS 7681-38-1. Per le varie destinazioni, il tenore massimo nel mangime completo con umidità al 12 % è in linea generale di 4 000 mg/kg, con valori specifici di 20 000 mg/kg per i gatti e di 10 000 mg/kg per i visoni nelle sezioni applicabili dell’allegato.

Obblighi per gli operatori del settore dei mangimi

Il regolamento introduce obblighi operativi e di prevenzione dei rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire l’esposizione; se ciò non basta a eliminare i rischi, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. Per la nuova utilizzazione sugli animali da compagnia e sugli altri animali non destinati alla produzione di alimenti, l’allegato specifica inoltre che l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

Indicazioni per l’uso e metodo di analisi

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Per la determinazione del bisolfato di sodio nell’additivo per mangimi, l’allegato richiama la titrimetria sulla base della monografia del Food Chemicals Codex "Sodium hydrogen sulfate". Il riferimento al laboratorio di riferimento conferma che non è richiesta una nuova relazione di valutazione analitica, poiché le conclusioni precedenti risultano applicabili alle domande presentate.

Abrogazione, entrata in vigore e durata dell’autorizzazione

Il regolamento abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’allegato indica come termine finale del periodo di autorizzazione il 30 settembre 2034.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione del bisolfato di sodio è rinnovata per l’impiego nei mangimi destinati a tutte le specie animali diverse dagli animali acquatici, nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "conservanti", nonché per i mangimi destinati alle specie animali terrestri diverse da gatti, visoni, animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "regolatori dell’acidità", alle condizioni fissate nell’allegato.

Nuove utilizzazioni autorizzate

Il bisolfato di sodio è autorizzato come additivo per mangimi destinati ad animali da compagnia e ad altri animali non destinati alla produzione di alimenti, diversi dagli animali acquatici, nella categoria "additivi tecnologici" gruppo funzionale "regolatori dell’acidità" e nella categoria "additivi organolettici" gruppo funzionale "aromatizzanti", sempre alle condizioni dell’allegato.

Condizioni tecniche di impiego e tenori massimi

L’allegato fissa per ciascuna destinazione/specie un tenore massimo di 4 000 mg/kg di mangime completo con tasso di umidità del 12 % per le specie interessate, salvo valori specifici per gatti (20 000 mg/kg) e visoni (10 000 mg/kg) nelle sezioni pertinenti. È richiesto che il tenore totale di bisolfato di sodio non superi i limiti massimi consentiti nel mangime completo stabiliti per la specie pertinente.

Obblighi di sicurezza per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. La Commissione richiama inoltre che tali misure non pregiudicano la normativa unionale in materia di sicurezza dei lavoratori.

Requisiti di etichettatura e impiego nelle premiscele

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Per l’additivo destinato ad animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, l’allegato prevede che esso debba essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

Caratterizzazione dell’additivo e metodo di analisi

L’additivo è identificato con il numero 1j514ii; la composizione minima è bisolfato di sodio ≥ 95,2 % e nichel massimo 1 mg/kg. È descritto come sostanza prodotta mediante sintesi chimica, con formula NaHSO4 e numero CAS 7681-38-1. Il metodo di analisi previsto è la titrimetria secondo la monografia del Food Chemicals Codex "Sodium hydrogen sulfate".

Base scientifica e valutazioni EFSA

La Commissione si fonda sul parere EFSA del 1º febbraio 2024, che conferma la sicurezza del bisolfato di sodio nelle condizioni autorizzate per le specie animali terrestri, per i consumatori e per l’ambiente, ed estende tali conclusioni alle nuove utilizzazioni per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, esclusi gli animali acquatici. L’EFSA segnala inoltre che la sostanza è irritante per pelle, occhi e vie respiratorie e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie.

Laboratorio di riferimento e valutazione analitica

Il laboratorio di riferimento ha ritenuto valide e applicabili alle nuove domande le conclusioni e raccomandazioni della precedente valutazione sul metodo di analisi. In applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è quindi richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

Abrogazione e decorrenza

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 è abrogato. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 30 settembre 2034.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentaresanità animaleautorizzazioni UEsicurezza dei lavoratori

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