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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2388

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2388 della Commissione, del 9 settembre 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 23689 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014

Normativa europea32024R2388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato microbiologico, Pediococcus pentosaceus DSM 23689, già autorizzato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La Commissione si fonda sulla valutazione dell’EFSA, che conferma la sicurezza dell’additivo alle condizioni d’uso già autorizzate, ma segnala un rischio di sensibilizzazione delle vie respiratorie e quindi la necessità di misure di protezione per gli utilizzatori. Contestualmente, il regolamento sopprime la corrispondente voce dal regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014, sostituendo la precedente autorizzazione con quella rinnovata fino al 30 settembre 2034.

Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 23689 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con contestuale modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori del preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 23689, autorizzato come additivo tecnologico del gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio" per tutte le specie animali. L’autorizzazione rinnovata riguarda l’uso del preparato nelle condizioni indicate nell’allegato, in particolare per materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Rinnovo dell’autorizzazione di Pediococcus pentosaceus DSM 23689 come additivo per mangimi

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 23689 già impiegato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione e il rinnovo degli additivi per l’alimentazione animale. La Commissione, sulla base del parere EFSA del 30 gennaio 2024, ha ritenuto che il preparato continui a soddisfare le condizioni previste per il rinnovo.

Presupposti della decisione e valutazioni scientifiche

Il preparato era stato inizialmente autorizzato per dieci anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014. La domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, con richiesta di mantenere la classificazione nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale degli "additivi per l’insilaggio". L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, il preparato resta sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Ha inoltre rilevato che l’additivo deve essere considerato sensibilizzante delle vie respiratorie, senza poter formulare conclusioni definitive sulla sensibilizzazione cutanea e sulle irritazioni cutanee e oculari.

Misure di sicurezza e condizioni operative

In coerenza con il parere scientifico, la Commissione impone misure di protezione per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. L’allegato richiede agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. Tali misure si aggiungono, senza pregiudicarle, alle altre prescrizioni del diritto dell’Unione in materia di sicurezza dei lavoratori.

Condizioni tecniche di impiego e specifiche dell’allegato

L’allegato disciplina in modo puntuale l’uso del prodotto. Il preparato è descritto come forma solida contenente almeno 1 × 10^11 CFU/g di additivo, con sostanza attiva costituita da cellule vitali di Pediococcus pentosaceus DSM 23689. È autorizzato per tutte le specie animali e deve essere impiegato in materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare, secondo la definizione richiamata nel regolamento (CE) n. 429/2008. Se utilizzato senza combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, la dose minima è fissata in 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono inoltre essere indicate le condizioni di conservazione.

Metodi di controllo e analisi

Il regolamento richiama i metodi di analisi applicabili al controllo del prodotto: per il conteggio dell’additivo si utilizza il metodo di semina per spatolamento su piastra con agar MRS (EN 15786); per l’identificazione si ricorre alla PFGE (CEN/TS 17697) o a metodi di sequenziamento del DNA. È inoltre precisato che il laboratorio di riferimento ha ritenuto applicabili alla nuova domanda le conclusioni già formulate nella precedente autorizzazione, per cui non è stata richiesta una nuova relazione di valutazione del laboratorio stesso.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014

Poiché l’autorizzazione viene rinnovata, il regolamento elimina dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014 la voce 1k1011 relativa a Pediococcus pentosaceus DSM 23689. In tal modo si aggiorna il quadro autorizzatorio, sostituendo la precedente iscrizione con la disciplina contenuta nel nuovo regolamento e nel relativo allegato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’autorizzazione rinnovata è prevista fino al 30 settembre 2034.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del preparato indicato nell’allegato, classificato come additivo tecnologico e appartenente al gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", alle condizioni fissate nello stesso allegato.

Modifica dell’autorizzazione precedente

L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014 sopprimendo dall’allegato la voce 1k1011 relativa a "Pediococcus pentosaceus DSM 23689".

Condizioni d’uso e dose minima

L’allegato stabilisce che l’additivo, in forma solida e con almeno 1 × 10^11 CFU/g di additivo, può essere impiegato per tutte le specie animali. Deve essere usato in materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare; se non combinato con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, la dose minima è 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco.

Misure di sicurezza per gli utilizzatori

L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; ove tali rischi non siano eliminabili, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Etichettatura e istruzioni d’uso

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione.

Metodi di analisi e identificazione

L’allegato richiama, per il conteggio dell’additivo, il metodo di semina per spatolamento su piastra con agar MRS (EN 15786) e, per l’identificazione, l’elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA; è inoltre indicato che le informazioni dettagliate sui metodi sono disponibili presso il laboratorio di riferimento.

Durata dell’autorizzazione

Il periodo di autorizzazione termina il 30 settembre 2034.

Entrata in vigore

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemangimiadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute animalesicurezza dei lavoratori

Testo integrale

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