Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2384

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2384 della Commissione, del 9 settembre 2024, che avvia un riesame di un soggetto esentato a norma del regolamento (CE) n. 88/97 e che sottopone a registrazione le importazioni del soggetto esentato

Normativa europea32024R2384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento avvia d’ufficio un riesame dell’esenzione antidumping concessa a Solo International Oy per specifiche parti di biciclette importate dalla Cina. La Commissione ritiene possibile che il soggetto esentato non stia rispettando gli obblighi previsti dal regime di esenzione e dispone, per cautela, la registrazione delle importazioni interessate. Il procedimento mira a verificare se l’esenzione debba essere revocata e, in caso affermativo, a consentire l’applicazione retroattiva dei dazi antidumping dalla data di registrazione.

Avvio di un riesame dell’esenzione antidumping concessa a Solo International Oy per l’importazione di alcune parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, con contestuale registrazione delle importazioni.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dichiarate per l’immissione in libera pratica da, o per conto di, Solo International Oy, identificata dal codice addizionale TARIC B940. Riguarda il soggetto finlandese attualmente beneficiario di un’esenzione dal dazio antidumping esteso sulle parti di biciclette. Le importazioni oggetto del riesame sono registrate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento e la registrazione dura nove mesi. Restano impregiudicate eventuali ulteriori obbligazioni doganali derivanti dall’inchiesta. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.

Avvio di un riesame dell’esenzione antidumping concessa a Solo International Oy per parti di biciclette

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2384 avvia d’ufficio un riesame, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 88/97, dell’esenzione dal dazio antidumping concessa a Solo International Oy per talune parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione ritiene, sulla base di informazioni disponibili, che il soggetto esentato possa non aver rispettato gli obblighi connessi all’esenzione e che alcune importazioni possano essere state utilizzate o classificate in modo non conforme.

Contesto normativo e misure in vigore

Le misure di riferimento sono i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 71/97 ed estesi dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/45. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica da, o per conto di, Solo International Oy con codice addizionale TARIC B940 risultano attualmente esentate dal pagamento del dazio antidumping in forza della decisione di esecuzione (UE) 2015/2362, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/1461.

Oggetto del riesame e prodotto interessato

Il riesame riguarda le parti essenziali di biciclette definite dal regolamento (CE) n. 71/97 e importate da Solo International Oy. L’elenco comprende, in particolare:

  • telai verniciati o anodizzati o lucidati e/o verniciati a smalto;
  • forcelle frontali verniciate o anodizzate o lucidate e/o verniciate a smalto;
  • deragliatori;
  • pedaliere;
  • ruota libera e ruote dentate, presentati insieme o separatamente;
  • altri freni;
  • leve dei freni, presentate insieme o separatamente;
  • ruote complete con o senza tubi, cerchioni e pignoni;
  • manubri, presentati o meno con braccia, freno e/o leva del cambio.

Sono riportati i corrispondenti codici NC e TARIC e il codice addizionale TARIC B940 per il soggetto interessato.

Registrazione delle importazioni

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, e dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di esenzione, le importazioni del prodotto oggetto del riesame devono essere registrate dalle autorità doganali nazionali a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. La registrazione ha durata di nove mesi.

La finalità è preservare la possibilità di applicare, in caso di revoca dell’esenzione, i dazi antidumping alle importazioni effettuate dalla data di registrazione. Il regolamento precisa che, qualora il riesame si concluda con la revoca, si applicherà il dazio del 48,5 % istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/45, senza pregiudizio per eventuali ulteriori obbligazioni doganali che dovessero emergere.

Svolgimento dell’inchiesta, termini e partecipazione delle parti

L’inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1º gennaio 2020 e il 30 giugno 2024. La Commissione invierà un questionario al soggetto sotto riesame e potrà chiedere informazioni e assistenza alle autorità doganali.

Le parti interessate devono:

  • manifestarsi contattando la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore;
  • presentare osservazioni, risposte al questionario o altre informazioni entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
  • chiedere eventualmente di essere sentite entro lo stesso termine di 37 giorni;
  • per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura, presentare la richiesta entro 15 giorni dall’entrata in vigore.

Le domande di audizione devono essere scritte e motivate.

Riservatezza, comunicazioni e consigliere-auditore

Il regolamento disciplina in modo puntuale la gestione delle informazioni riservate. Le comunicazioni da trattare come riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato idoneo, contrassegnato come "For inspection by interested parties". In mancanza di adeguata motivazione della riservatezza o di un riassunto non riservato sufficiente, la Commissione può non prendere in considerazione le informazioni, salvo conferma da fonti affidabili.

Le parti sono invitate a utilizzare la piattaforma TRON.tdi per le comunicazioni, previa registrazione tramite EU Login. Il regolamento richiama inoltre il ruolo del consigliere-auditore nei procedimenti commerciali, quale garante dei diritti di difesa, con competenza su accesso al fascicolo, riservatezza, proroghe e altre questioni procedurali.

Omessa collaborazione e possibile revoca dell’esenzione

L’articolo 10 del regolamento di esenzione è richiamato per chiarire che l’esenzione può essere revocata in caso di omessa collaborazione del soggetto esentato. Costituiscono esempi di omessa collaborazione il rifiuto di fornire accesso alle informazioni necessarie, la mancata trasmissione nei termini, la produzione di informazioni false o fuorvianti e qualsiasi grave ostacolo all’inchiesta.

Durata del procedimento ed efficacia del regolamento

L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Quest’ultimo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura del riesame e finalità

La Commissione avvia, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 88/97, un riesame per verificare se Solo International Oy stia rispettando i propri obblighi quale soggetto esentato e se l’esenzione dal dazio antidumping debba essere revocata. Il riesame è aperto d’ufficio sulla base di elementi che fanno presumere possibili violazioni degli obblighi dell’esenzione.

Prodotto oggetto del riesame

Il riesame riguarda parti essenziali di biciclette definite dal regolamento (CE) n. 71/97 e specificamente elencate nell’articolo 1, paragrafo 2: telai, forcelle anteriori, deragliatori, pedaliere, ruote libere/ruote dentate, altri freni, leve dei freni, ruote complete e manubri, con i relativi codici NC e TARIC, importati da Solo International Oy (codice addizionale TARIC B940).

Registrazione delle importazioni

In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali nazionali devono registrare le importazioni del prodotto oggetto del riesame. La registrazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento e scade dopo nove mesi.

Effetti potenziali sulla riscossione dei dazi

La registrazione è disposta per garantire che, qualora il riesame conduca alla revoca dell’esenzione, si applichino i dazi antidumping del 48,5 % istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 per le importazioni in causa a partire dalla data di registrazione.

Periodo dell’inchiesta e cooperazione

L’inchiesta copre il periodo dal 1º gennaio 2020 al 30 giugno 2024. La Commissione invierà un questionario a Solo International Oy e potrà richiedere informazioni e assistenza alle autorità doganali. Le parti interessate possono presentare osservazioni e prove entro 37 giorni dalla pubblicazione del regolamento; devono inoltre manifestarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore se intendono partecipare al procedimento.

Audizioni e presentazione delle osservazioni

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite entro il termine di 37 giorni, e per le questioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta entro 15 giorni dall’entrata in vigore. Le richieste devono essere presentate per iscritto e motivate. Sono previste ulteriori modalità di audizione e coordinamento con il consigliere-auditore per garantire i diritti di difesa.

Riservatezza e trasmissione elettronica

Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties". Le parti sono invitate a utilizzare la piattaforma TRON.tdi e devono rispettare le regole sulla riservatezza, sul trattamento delle informazioni soggette a diritti d’autore e sulla comunicazione elettronica con la Commissione.

Omessa collaborazione

Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di esenzione, l’esenzione è revocata in caso di omessa collaborazione del soggetto esentato. Sono indicati come esempi di mancata collaborazione il rifiuto di accesso alle informazioni, la mancata trasmissione nei termini, la fornitura di informazioni false o fuorvianti e l’ostacolo grave all’inchiesta.

Durata dell’inchiesta ed entrata in vigore

L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingdazi doganalidoganecommercio internazionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.