Regolamento (UE) 2024/2385
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2385 della Commissione, del 9 settembre 2024, relativo all’autorizzazione del 4-metil-5-viniltiazolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza il 4-metil-5-viniltiazolo come additivo per mangimi per tutte le specie animali, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, dopo la rivalutazione di un prodotto già esistente autorizzato in passato dalla direttiva 70/524/CEE. L’autorizzazione è subordinata a specifiche condizioni d’impiego, a obblighi di etichettatura e a misure di protezione degli utilizzatori, tenuto conto delle conclusioni EFSA su sicurezza per animali, consumatori e ambiente. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per consentire l’esaurimento delle scorte dei prodotti immessi sul mercato secondo la disciplina precedente.
Autorizzazione dell’additivo per mangimi 4-metil-5-viniltiazolo per tutte le specie animali e fissazione delle relative condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al 4-metil-5-viniltiazolo, qualificato come additivo per mangimi nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti, destinato a tutte le specie animali. Incide su operatori del settore dei mangimi, fabbricanti di additivi e premiscele, nonché sui soggetti che immettono sul mercato e utilizzano mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti tale additivo. È previsto un regime transitorio per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 30 settembre 2024, con scadenze differenziate fino al 30 marzo 2025, 30 settembre 2025 e 30 settembre 2026, e applicazione fino a esaurimento scorte; l’autorizzazione decorre secondo l’entrata in vigore del regolamento e il periodo di autorizzazione indicato in allegato termina il 30 settembre 2034. Non riguarda l’uso nell’acqua di abbeveraggio, espressamente escluso nel procedimento poiché non consentito per gli aromatizzanti.
Autorizzazione del 4-metil-5-viniltiazolo come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2385 autorizza il 4-metil-5-viniltiazolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, revisione e condizioni d’uso degli additivi per l’alimentazione animale.
La disciplina tiene conto del fatto che la sostanza era già autorizzata a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritta nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente. La Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni di sicurezza richieste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e ha quindi autorizzato l’impiego della sostanza alle condizioni fissate nell’allegato.
Base normativa e procedimento di rivalutazione
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il considerando richiama anche l’articolo 10, paragrafo 2, del medesimo regolamento, che prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati in precedenza ai sensi della direttiva 70/524/CEE.
La domanda di autorizzazione è stata presentata per l’uso del 4-metil-5-viniltiazolo come additivo per mangimi per tutte le specie animali, con classificazione come additivo organolettico e aromatizzante. Il richiedente aveva inizialmente chiesto anche l’autorizzazione per l’acqua di abbeveraggio, ma ha poi ritirato tale parte della domanda, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’autorizzazione degli aromatizzanti per tale impiego.
Valutazione EFSA e profili di sicurezza
Nel parere del 12 maggio 2023, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che il 4-metil-5-viniltiazolo è sicuro a determinate concentrazioni massime specifiche per specie. Ha inoltre ritenuto la sostanza sicura per i consumatori e per l’ambiente al livello di uso proposto nei mangimi.
L’EFSA ha anche qualificato la sostanza come irritante per la pelle, per gli occhi e per le vie respiratorie, nonché come sensibilizzante cutaneo e respiratorio. Inoltre, poiché l’additivo svolge nei mangimi una funzione sostanzialmente identica a quella svolta negli alimenti come aromatizzante, non sono state ritenute necessarie ulteriori dimostrazioni di efficacia.
Condizioni tecniche di impiego e controlli
L’allegato prevede che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Devono essere indicate nelle istruzioni per l’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico, così da assicurare un impiego corretto e controllabile.
Per il controllo del corretto utilizzo, l’etichetta dell’additivo deve riportare un tenore massimo raccomandato espresso in mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. I valori sono differenziati per categorie animali e comprendono, tra gli altri:
- 0,2 mg per il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione;
- 0,1 mg per il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione;
- 0,1 mg per il pollame da ingrasso;
- 0,1 mg per gli uccelli ornamentali;
- 0,3 mg per i suidi destinati alla riproduzione;
- 0,2 mg per i suinetti di tutte le specie di suidi;
- 0,2 mg per i suidi da ingrasso;
- 0,5 mg per i vitelli da ingrasso di età non superiore a 6 mesi;
- 0,4 mg per ruminanti e camelidi da ingrasso;
- 0,3 mg per gli altri ruminanti e camelidi;
- 0,4 mg per gli equidi;
- 0,5 mg per i salmonidi e i pesci pinnati minori;
- 0,5 mg per i pesci ornamentali;
- 0,2 mg per i conigli;
- 0,5 mg per i cani;
- 0,4 mg per i gatti;
- 0,1 mg per altre specie e categorie di animali.
Se il livello d’uso riportato sull’etichetta della premiscela comporta il superamento del tenore massimo raccomandato, devono essere indicati anche il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.
Misure di tutela per gli utilizzatori
La Commissione, richiamando il profilo tossicologico della sostanza, impone agli operatori del settore mangimistico di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele.
Qualora tali rischi non possano essere eliminati con misure organizzative, l’impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, gli occhi e la pelle. Si tratta di un presidio rilevante per i soggetti della filiera che manipolano il prodotto in fase di produzione, miscelazione e impiego.
Misure transitorie e smaltimento delle scorte
L’articolo 2 introduce un regime transitorio per evitare effetti immediati sulle scorte già prodotte secondo la disciplina precedente.
In particolare:
- l’additivo 4-metil-5-viniltiazolo e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 30 marzo 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 30 settembre 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte;
- i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, prodotti ed etichettati prima del 30 settembre 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte se destinati ad animali da produzione alimentare;
- per i prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine transitorio è più ampio e arriva al 30 settembre 2026.
Entrata in vigore e effetto diretto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per gli operatori italiani del settore mangimistico, il testo comporta la necessità di verificare le formulazioni, le etichette, le istruzioni d’uso e le procedure di sicurezza relative al 4-metil-5-viniltiazolo. Rilevano soprattutto i limiti raccomandati per specie, gli obblighi informativi in etichetta e la gestione delle scorte prodotte prima delle nuove scadenze transitorie.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il 4-metil-5-viniltiazolo, appartenente alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale aromatizzanti, come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Base giuridica e rivalutazione
Il provvedimento è adottato in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. Il prodotto era già autorizzato a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE ed è stato oggetto di rivalutazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio
Nel procedimento il richiedente aveva domandato anche l’autorizzazione per l’acqua di abbeveraggio, ma tale richiesta è stata ritirata perché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’autorizzazione degli aromatizzanti per tale uso.
Valutazione scientifica e condizioni di sicurezza
L’EFSA, nel parere del 12 maggio 2023, ha concluso che il 4-metil-5-viniltiazolo è sicuro a determinate concentrazioni massime per specie, per i consumatori e per l’ambiente al livello proposto. Ha inoltre segnalato che la sostanza deve essere considerata irritante per pelle, occhi e vie respiratorie e sensibilizzante cutaneo e respiratorio.
Misure di protezione per gli utilizzatori
La Commissione richiede misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori. L’allegato impone agli operatori del settore mangimistico di adottare procedure operative e misure organizzative; se i rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Condizioni di impiego e limiti raccomandati
L’allegato stabilisce che l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Devono essere indicate nelle istruzioni per l’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Sull’etichetta dell’additivo deve figurare il tenore massimo raccomandato per kg di mangime completo al 12% di umidità, differenziato per specie e categoria animale (tra cui pollame, suidi, ruminanti, camelidi, equidi, salmonidi, pesci ornamentali, conigli, cani, gatti e altre specie).
Obblighi di etichettatura delle premiscele
Se il livello d’uso indicato in etichetta comporta il superamento del tenore massimo raccomandato, l’etichetta della premiscela deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.
Periodo di autorizzazione
L’allegato fissa il termine del periodo di autorizzazione al 30 settembre 2034.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte dei prodotti fabbricati ed etichettati prima del 30 marzo 2025 in conformità alla normativa precedente, per l’additivo e le premiscele. Per mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, il termine è il 30 settembre 2025; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 30 settembre 2026.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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