Ordinanza n. 2551/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del verbale n. 79 della seduta del 12 marzo 2025 della commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio, indetto con decreto del direttore generale degli affari interni del Ministero della giustizia 12 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 50 del 21 giugno 2024 – 4a Serie speciale, di correzione delle prove scritte della ricorrente (busta n. 98), conosciuto all’esito di accesso agli atti in data successiva alla pubblicazione dei risultati della correzione delle prove scritte avvenuta in data 18 febbraio 2026; - del giudizio di non idoneità assegnato alla ricorrente all’esito della lettura del terzo elaborato (atto tra vivi di diritto commerciale); - di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito, e segnatamente: del d.m. 5 novembre 2024, di nomina della commissione esaminatrice; della sconosciuta deliberazione del Consiglio nazionale del notariato e/o ogni altra determinazione e relativi verbali, con i quali sia stato previsto che possano far parte della commissione i notai che abbiano esercitato attività di insegnamento in scuole di preparazione al concorso; in parte qua, delle sconosciute delibere con le quali il Consiglio nazionale del notariato ha indicato i nominativi dei notai disponibili a far parte della commissione esaminatrice, nella parte in cui hanno indicato nominativi di notai che abbiano esercitato attività di insegnamento in scuole di preparazione al concorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della commissione esaminatrice relativo alla correzione delle prove scritte e giudizio di non idoneità sul terzo elaborato, con contestazione anche della composizione della commissione e della violazione del principio di anonimato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il verbale della commissione esaminatrice relativo alla correzione delle proprie prove scritte nell’ambito del concorso per 400 posti di notaio, nonché il giudizio di non idoneità assegnato al terzo elaborato di diritto commerciale. Sono stati contestati anche gli atti relativi alla nomina della commissione e le determinazioni concernenti la possibilità di nominare commissari che avessero svolto attività di insegnamento presso scuole di preparazione al concorso. I primi due motivi censuravano sostanzialmente il merito della valutazione della commissione. Ulteriori censure riguardavano la violazione del principio di anonimato e miravano all’annullamento dell’intera procedura concorsuale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto ai primi due motivi, ha ritenuto assente il fumus boni iuris, poiché le censure si concentravano esclusivamente sul merito del giudizio della commissione, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopico travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità, non ravvisati nella fase cautelare. Quanto alle censure relative alla violazione del principio di anonimato, il TAR ha rilevato il difetto di periculum in mora: tali doglianze mirano all’annullamento dell’intera procedura concorsuale e non evidenziano il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario alla decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudizio della commissione esaminatrice non è sindacabile per il mero dissenso del candidato rispetto alla valutazione tecnica, salvo che emergano macroscopici travisamenti dei fatti o manifesta irrazionalità.
- Quando le censure relative alla violazione del principio di anonimato sono dirette a ottenere l’annullamento dell’intera procedura concorsuale, la tutela cautelare richiede comunque la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito; tale pregiudizio non sussiste per il solo fatto che la procedura prosegua.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, anche a un esame sommario, manchi il fumus boni iuris per le censure rivolte al merito della valutazione concorsuale oppure manchi il periculum in mora rispetto agli effetti concretamente dedotti.
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