Sentenza n. 4644/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento - del provvedimento del GSE prot. n. GSEWEB/P20250468579 del 03.07.2025 avente per oggetto "Richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 "Parco Agrisolare", per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS1000019242, comprensivo dell'installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 50 kW, nel Comune di Pozzonovo (PD) - Comunicazione di esclusione", notificato a mezzo pec in data 03.07.2025; - per quanto occorrere possa, del Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, (nel seguito MASAF) avente ad oggetto "Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare»" del 19.04.2023; - per quanto occorrere possa, dell'Avviso pubblico del MASAF prot. n. 0386481 del 21.07.2023 recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR; - per quanto occorrere possa, dell'allegato A all'Avviso pubblico denominato "Regolamento Operativo" pubblicato dal GSE in data 21 luglio 2023 e dell'allegato B all'Avviso contenente l'Elenco codici ATECO; - per quanto occorrere possa, delle richieste del GSE di integrazioni del 18.07.2024 e del 08.05.2025; - per quanto occorrere possa, di tutti i decreti direttoriali del MASAF recanti gli elenchi dei destinatari ammessi a finanziamento con i fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione2 Componente 1 (M2C1) - Investimento 2.2 - Parco Agrisolare, finanziato dall'Unione Europea", nella parte in cui non ammettono la ricorrente, in particolare i decreti pubblicati sul sito del GSE in data 05.03.2024, 21.08.2024, 09.10.2024, 15.11.2024, 19.11.2024, 17.12.2024, 01.09.2025, e tutti successivi aggiornamenti, ancorché allo stato non conosciuti E PER L'ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente ad essere inserita negli elenchi dei destinatari ammessi a finanziamento con fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 1 (M2C1) Investimento 2.2 - Parco Agrisolare, finanziato dall'Unione Europea e di vedersi riconosciuto un contributo nella misura dell'80% delle spese ammissibili E LA CONDANNA delle resistenti alla erogazione del predetto contributo a fondo perduto a favore della ricorrente nella misura dell'80% delle spese ammissibili;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del GSE di esclusione dalla procedura di ammissione al contributo PNRR Parco Agrisolare per il mancato possesso del codice ATECO prevalente ammissibile
Esito
Favorevole al resistente (stazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di contributo dichiarando il codice ATECO 10.13, rientrante tra quelli ammissibili, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Il GSE, consultando la visura camerale, aveva rilevato che, alla data della domanda, il codice ATECO prevalente dell'impresa risultava essere il 46.32, non incluso nell'elenco dei codici ammissibili. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione del d.m. 19 aprile 2023, dell'Avviso pubblico e del Regolamento operativo, nonché travisamento dei presupposti e carenza di istruttoria, sostenendo che il codice 10.13 avrebbe dovuto essere valorizzato in ragione dell'attività concretamente esercitata, dei bilanci e della destinazione dell'investimento; violazione del principio di collaborazione e buona fede, difetto di motivazione, perplessità e illogicità, assumendo che i chiarimenti e la documentazione prodotti in sede procedimentale dimostrassero la natura primaria del codice 10.13 presso l'unità produttiva interessata; eccesso di potere per violazione della proporzionalità e illogicità manifesta, per avere il GSE privilegiato un dato formalistico rispetto alla sostanza dell'attività svolta. La ricorrente ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'inserimento negli elenchi dei beneficiari e alla concessione del contributo nella misura dell'80% delle spese ammissibili.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi perché tutti riferiti alla rilevanza della visura camerale per individuare il codice ATECO prevalente. Il d.m. 19 aprile 2023 e l'Avviso pubblico individuano tra i beneficiari le imprese agroindustriali in possesso di un codice ATECO previsto dall'Avviso. Il Regolamento operativo, vincolante per i beneficiari, stabilisce che il codice ATECO prevalente indicato nella domanda deve essere verificato mediante consultazione della visura camerale presente nel Registro delle Imprese. Ne deriva che il GSE era tenuto ad attenersi a tale risultanza e che l'impresa aveva l'onere di verificare previamente la correttezza e l'aggiornamento della propria visura, apportando le eventuali modifiche necessarie prima della presentazione della domanda. La visura prodotta riportava nel frontespizio e nella sezione relativa all'attività il codice 46.32 come codice di importanza primaria; il codice 10.13 compariva soltanto nella sezione relativa alle sedi secondarie e alle unità locali, mentre il codice 46.32 risultava ivi come attività secondaria. Poiché il codice 46.32 non era incluso nell'elenco dei codici ammissibili, il GSE ha legittimamente escluso la domanda. Non era consentito alla ricorrente pretendere, dopo la presentazione della domanda, che il GSE valorizzasse dati ulteriori o diversi rispetto a quelli risultanti dalla visura e dalla lex specialis. Il TAR ha applicato il principio di autoresponsabilità proprio delle procedure a sportello, secondo cui l'istante deve presentare dati chiari, completi e veritieri e sopporta le conseguenze delle carenze o difformità incidenti sull'ammissibilità. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti in ragione della natura delle questioni e degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.m. 19 aprile 2023
Sono Soggetti beneficiari: a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’Avviso da emanarsi ai sensi dell’articolo 13 […]
La qualità di beneficiario delle imprese agroindustriali presuppone il possesso di un codice ATECO incluso nell'Avviso.
art. 1 dell'Avviso pubblico MASAF del 21 aprile 2023
Imprese agroindustriali: è l’azienda che, attiva nella lavorazione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli, alla data di presentazione della domanda è in possesso, come codice ATECO prevalente, di uno dei codici ATECO riportati nel Regolamento Operativo.
Il requisito soggettivo deve sussistere alla data della domanda e riguarda il codice ATECO prevalente risultante secondo le regole dell'Avviso.
art. 2, comma 2, dell'Avviso pubblico MASAF del 21 aprile 2023
[Il Regolamento Operativo] assume carattere vincolante per i Soggetti Beneficiari.
Le prescrizioni del Regolamento operativo, compresa la modalità di verifica del codice ATECO, vincolano i richiedenti e l'amministrazione.
§ 2 dell'Allegato A - Regolamento Operativo
Impresa agroindustriale è l’azienda che, attiva nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, alla data di presentazione della Proposta è in possesso, come codice ATECO prevalente, di uno dei codici ATECO di cui all’elenco pubblicato sul sito del Ministero.
L'ammissione richiede il possesso, alla data della proposta, di un codice ATECO prevalente incluso nell'elenco ministeriale.
§ 3 dell'Allegato A - Regolamento Operativo
La rispondenza del codice ATECO prevalente, indicato dal Soggetto Beneficiario in fase di invio della Proposta, verrà accertata tramite consultazione della visura camerale presente nel Registro delle Imprese.
Il GSE deve verificare il codice ATECO prevalente mediante la visura camerale; il richiedente deve assicurare che tale documento rifletta correttamente la situazione rilevante al momento della domanda.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
La dedotta violazione del principio di collaborazione e buona fede non è stata ritenuta idonea a superare il vincolo derivante dalla lex specialis e dalle risultanze della visura camerale.
Massime di principio
- Nelle procedure a sportello per l'erogazione di contributi pubblici, il richiedente è tenuto a presentare dati chiari, completi e veritieri e sopporta le conseguenze delle carenze o difformità che incidono sull'ammissibilità della domanda, in applicazione del principio di autoresponsabilità.
- Quando la lex specialis stabilisce che un requisito soggettivo debba essere verificato mediante la visura camerale, l'amministrazione concedente può e deve attenersi alle risultanze di tale documento, senza essere tenuta a valorizzare, dopo la presentazione della domanda, dati ulteriori o diversi ricavati da elementi sostanziali o da documentazione non rilevante secondo la disciplina della procedura.
- Se il requisito di ammissione consiste nel possesso, alla data della domanda, di un codice ATECO prevalente incluso nell'elenco dei codici ammissibili, la presenza di un codice ammissibile riferito a un'unità locale non supera la risultanza della visura che individua come prevalente, per l'impresa, un codice non ammesso.
- Il principio di collaborazione e buona fede non consente al richiedente di derogare alle modalità vincolanti di verifica dei requisiti previste dall'Avviso e dal Regolamento operativo, né di ottenere ex post la rivalutazione della domanda sulla base di dati diversi da quelli dichiarati o risultanti dalla documentazione prescritta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 541/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 542/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 41/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 555/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 556/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 557/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →