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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08878/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da ripetute forniture di materiale di cancelleria che la società ricorrente assume di avere effettuato in favore della resistente e che non sarebbero state pagate. In origine la società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo; l’opposizione della resistente era stata accolta perché non risultava provata l’esistenza del contratto e la consegna della merce, con conferma in appello. In un successivo giudizio, la stessa società ha agito nuovamente chiedendo la condanna al pagamento di una somma a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. La Corte d’appello ha ritenuto che tale domanda fosse inammissibile/improponibile per difetto del requisito di sussidiarietà dell’azione di arricchimento, poiché la parte aveva già azionato una pretesa contrattuale di pagamento del prezzo. Il ricorso per cassazione deduce la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., sostenendo che i giudici di merito avevano accertato l’inesistenza del rapporto contrattuale e non un semplice difetto di prova del credito; quindi, una volta escluso il titolo contrattuale originario, l’azione di arricchimento avrebbe dovuto ritenersi proponibile. La ricorrente contesta che la Corte territoriale abbia confuso il concetto di sussidiarietà con una residualità astratta e automatica, preclusiva ogni volta che sia stata proposta una diversa azione, anche se questa sia fallita per mancanza originaria del titolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l’azione di arricchimento senza causa è proponibile quando la diversa azione fondata su contratto, legge o clausole generali risulti carente ab origine del titolo giustificativo; resta invece preclusa se il rigetto dell’azione alternativa dipende da prescrizione, decadenza, difetto di prova del pregiudizio o altre ipotesi indicate dalla giurisprudenza. Applicando tale criterio, la Corte ha ritenuto che la domanda ex art. 2041 c.c. fosse stata dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello sulla base di una lettura troppo rigida della sussidiarietà, nonostante il rigetto della pretesa contrattuale fosse stato motivato, nella sostanza, dall’insussistenza del titolo negoziale originario. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L’azione generale di arricchimento è esperibile solo in via sussidiaria, ma la sussidiarietà non impedisce il ricorso al rimedio quando la diversa azione tipica sia carente ab origine del titolo giustificativo.

  • art. 2042 c.c.

    La regola di sussidiarietà va letta in senso non meramente astratto: il rimedio residuale è precluso solo quando esista effettivamente un’altra azione utile, non quando l’azione alternativa sia venuta meno per difetto originario del titolo.

  • art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.

    È stato dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto come motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata secondo il rito camerale semplificato previsto da tale norma.

  • art. 2043 c.c.

    La sentenza richiama l’eventualità del rigetto dell’azione alternativa per la fondatezza della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. come ipotesi che esclude l’azione di arricchimento.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 2042 c.c., la sussidiarietà dell’azione di arricchimento va verificata in concreto: il rimedio è proponibile quando la diversa azione tipica sia risultata priva ab origine del titolo costitutivo, sicché non vi è un altro strumento effettivamente idoneo a tutelare il pregiudizio.
  • Non è corretta una lettura puramente astratta della sussidiarietà che faccia discendere l’improponibilità dell’azione di arricchimento dalla sola circostanza che in precedenza sia stata proposta un’azione contrattuale.
  • Quando il rigetto della domanda principale dipende da carenza originaria del rapporto o del titolo dedotto, la domanda di arricchimento non è preclusa, perché non vi è un concorso reale tra azioni ma solo apparente.
  • L’azione di arricchimento resta invece preclusa quando la domanda alternativa sia stata respinta per ragioni che attengono all’inerzia della parte o alla mancata prova di elementi costitutivi del diritto azionato, come prescrizione, decadenza o difetto di prova del danno/pregiudizio.
  • Il giudice deve valutare d’ufficio, sulla base di atti e allegazioni, se il rigetto dell’azione tipica derivi dalla mancanza originaria del titolo o da ragioni che rendono operante il divieto di sussidiarietà dell’art. 2042 c.c.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiArricchimento senza causaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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