Cassazione Penale, Sentenza n. 17923/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che, accogliendo l'appello cautelare del P.M., aveva disposto la custodia in carcere per Roberta Legno per reati connessi alla partecipazione alla Sacra Corona Unita e reati di autoriciclaggio (artt. 416-bis, 648-ter.1 e connessi). Il ricorso per cassazione deduceva: (i) inammissibilità dell'appello del P.M. per mancata riproposizione delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis c.p.p.; (ii) violazione del principio devolutivo e errata applicazione dell'art. 310 c.p.p. e art. 597 c.p.p. per presunta impossibilità di definire il perimetro della domanda cautelare; (iii) vizio cumulativo della motivazione in ordine alla gravità indiziaria rispetto alla partecipazione associativa (contestazione della rilevanza e della concludenza degli elementi indiziari: gestione di somme, intercettazioni, colloqui familiari, veicolazione di lettere dal carcere, identità di interlocutori); (iv) carenza di motivazione circa l'aggravante mafiosa in relazione ai reati di autoriciclaggio (mancata indicazione del vantaggio per il clan derivante dalla gestione di attività come "Fermata Ariosto" o "Fermata benessere"). Motivi aggiunti contestavano specifiche interpretazioni delle intercettazioni e l'identificazione di una persona come "miss".
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha respinto il primo motivo (art. 581, comma 1-bis c.p.p.) ritenendo corretta la valutazione del Tribunale circa la devoluzione al giudice d'appello degli elementi cautelari, e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per genericità. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo insufficiente e non adeguatamente motivata la ricostruzione della gravità indiziaria in relazione alla partecipazione associativa della Legno (mancata interlocuzione puntuale con le censure difensive e mancanza di elementi estrinseci che colleghino la ricorrente all'associazione oltre al rapporto familiare). Ha accolto anche il quarto motivo, rilevando la carenza di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante mafiosa nei reati di autoriciclaggio. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio secondo l'art. 309, comma 7 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che l'iter motivazionale del Tribunale non abbia adeguatamente dimostrato la partecipazione della ricorrente con elementi estrinseci e specifici oltre i legami familiari.
Riguarda il reato di autoriciclaggio; la Corte ha rilevato l'assenza di motivazione circa l'aggravante mafiosa applicata a questi reati, ovvero mancata dimostrazione del vantaggio per il clan.
Norma sulla responsabilità per concorso di persone nel reato; citata nei capi di imputazione connessi a reati di riciclaggio e associazione.
art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede regole sull'appello cautelare del P.M.; la Corte ha ritenuto infondato il motivo che sosteneva l'inammissibilità dell'appello per mancata riproposizione di specifiche esigenze cautelari.
Disciplina il principio devolutivo dell'appello; la Corte ha ritenuto inammissibile il secondo motivo poiché genericamente prospettato e non adeguatamente circostanziato dalla difesa.
Norma procedurale connessa al decorso dell'appello e alla devoluzione; invocata nel contesto del secondo motivo sul perimetro della domanda cautelare, ma la censura è stata ritenuta generica.
art. 292, comma 3, cod. proc. pen.
Riferito alla verifica delle condizioni previste per le misure cautelari in sede di appello; la Corte ha ricordato che al giudice d'appello compete la valutazione di tutte le condizioni, comprese le esigenze cautelari non esaminate dal GIP.
Norma sulle imputazioni provvisorie e le richieste cautelari; il ricorso denunciava che il Tribunale si era espresso su imputazioni provvisorie non adeguatamente devolute, questione però ritenuta generica.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Prevede la rimessione per nuovo giudizio al giudice di primo grado o altro giudice competente dopo l'annullamento; la Corte ha rinviato al Tribunale di Lecce per nuovo esame.
Massime di principio
- L'appello cautelare del Pubblico Ministero non richiede necessariamente la riproposizione analitica di tutte le 'pericula libertatis' già indicate nella richiesta originaria: il giudice d'appello può valutare ex novo le esigenze cautelari devolute dall'originaria istanza.
- Le censure procedurali sul principio devolutivo (art. 310 c.p.p.) devono essere formulate in modo specifico e circostanziato; eccezioni generiche sono di norma dichiarate inammissibili.
- Per affermare la partecipazione a un'associazione di tipo mafioso è necessario che la motivazione indiziaria contenga elementi estrinseci, concreti e specifici che colleghino direttamente il singolo imputato all'associazione, non potendosi basare soltanto su rapporti familiari o benefici economici privati.
- L'aggravante mafiosa in reati come l'autoriciclaggio richiede una motivazione che dimostri il vantaggio o l'agevolazione effettiva del clan; l'uso di fondi illeciti familiari, da solo, non basta a provare la sussistenza dell'aggravante.
- La Corte di legittimità controlla che il giudice di merito abbia confrontato puntualmente e risposto alle argomentazioni difensive: omissioni o risposte generiche alla difesa possono portare all'annullamento dell'ordinanza cautelare.
- Difesa pratica: proporre deduzioni specifiche e documentate (es. contestazione dell'identità in intercettazioni, richiesta di confronto probatorio, chiarire ruolo concreto rispetto all'associazione) e sollecitare al giudice di appello una risposta puntuale ad ogni censura.
- Accertare sempre, quando si impugna una misura cautelare, se la gravità indiziaria è motivata con elementi obiettivi e non meramente evocativi (es. descrizione di compiti, atti concreti, modalità operative riconducibili a modalità mafiose).
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