Sentenza del 21/10/2021 n. 624 - Comm. Trib. Prov. Bologna
Spese di rappresentanza - accrescere immagine dell'impresa spese di pubblicità - strumentalità delle spese all'incremento delle vendite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorso verteva sulla qualificazione fiscale di costi sostenuti per l'organizzazione di eventi e attività finalizzate all'accrescimento dell'immagine dell'impresa: il ricorrente sosteneva che fossero spese di pubblicità pienamente deducibili perché avrebbero indirettamente promosso i prodotti/servizi; l'amministrazione contestava l'assenza di un collegamento diretto e strumentale fra le spese e la promozione dei prodotti/servizi, qualificandole come spese di rappresentanza con deducibilità limitata
La decisione
la sentenza ha ritenuto che per qualificare una spesa come "pubblicità" (con piena deducibilità) sia necessario che la finalità del costo sia strettamente collegata alla pubblicizzazione dei prodotti/servizi e all'incremento delle vendite; in mancanza di elementi che dimostrino un nesso diretto e strumentale con la promozione commerciale, le spese dirette ad accrescere l'immagine dell'impresa sono state classificate come spese di rappresentanza e dedotte nei limiti previsti dall'art. 108, comma 2, del TUIR. Di conseguenza la qualificazione del fisco è stata confermata e il ricorso è stato respinto (o la imposta aggiuntiva è stata legittimamente pretesa dall'amministrazione)
Norme richiamate
la norma è stata applicata per distinguere le spese di rappresentanza (deducibili nei limiti stabiliti) dalle spese di pubblicità pienamente deducibili; la sentenza interpreta che la natura di "pubblicità" richiede una strumentalità diretta all'incremento delle vendite e alla promozione dei prodotti/servizi
Massime di principio
- Per qualificare una spesa come pubblicità è necessario provare il nesso diretto e la strumentalità della spesa alla promozione di prodotti/servizi e all'incremento delle vendite: meri effetti generici sull'immagine non sono sufficienti
- Documentare scopi, destinatari e mezzi dell'attività promozionale: programmi, inviti rivolti ai clienti/target di mercato, materiali promozionali recanti i prodotti/servizi, piani di comunicazione e report di ritorno commerciale aumentano la probabilità di qualificazione come pubblicità
- Se una spesa ha finalità mista (immagine e promozione), occorre ripartirla e documentare la parte direttamente strumentale alla promozione commerciale; la quota residuale va trattata come rappresentanza
- Eventi istituzionali rivolti principalmente a stakeholder non direttamente acquirenti (es. autorità, istituzioni, soci) sono più facilmente qualificabili come rappresentanza
- Senza documentazione probante del legame con l'incremento delle vendite o con la promozione dei prodotti/servizi, l'amministrazione può riclassificare i costi come rappresentanza e applicare i limiti di deducibilità previsti dal TUIR
- Predisporre evidenze di ritorno economico (lead raccolti, contratti, campagne mirate) aiuta a dimostrare la strumentalità commerciale delle spese pubblicitarie
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