Sentenza del 20/10/2021 n. 80 - Comm. Trib. II grado di Trento
IMU - Abitazione principale e contigua area edificabile - Qualificazione come pertinenza del fabbricato - Presupposti - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha escluso la qualificazione pertinenziale dell'area e quindi l'eventuale esenzione IMU: l'area è rimasta autonoma ai fini tributari e soggetta all'imposta. In pratica la pretesa del contribuente è stata respinta e l'ente impositore ha visto confermata la propria posizione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si contestava che un'area di circa 1.500 m², pur avendo destinazione edificabile nello strumento urbanistico ma utilizzata come giardino e prossima a un fabbricato residenziale, dovesse essere qualificata come pertinenza dell'abitazione principale e quindi assoggettata all'esenzione IMU. Il giudice ha ritenuto che la pertinenzialità richiede un criterio fattuale oggettivo e una destinazione durevole del bene al servizio del fabbricato principale: non è sufficiente la sola volontà del proprietario o l'uso attuale come giardino. Inoltre, perché un bene fondiariamente sia considerato pertinenza occorre che lo ius aedificandi sulla porzione asservita sia di fatto sterilizzato, ossia che non sia possibile destinare diversamente il bene senza una radicale trasformazione che elimini la possibilità edificatoria; altrimenti il proprietario potrebbe eludere l'imposizione tributaria dichiarando pertinenziale qualsiasi area prossima al fabbricato.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 504 del 1992
Definisce i presupposti e le categorie d'imposta IMU; la giurisprudenza interpreta la norma nel senso che l'esenzione per l'abitazione principale comprende le pertinenze solo se la pertinenzialità è reale, durevole e oggettivamente accertabile, non basata sulla mera volontà del proprietario.
art. 817 c.c.
Definisce la pertinenza come il bene destinato in modo durevole al servizio di un altro. Il giudice applica questa norma richiedendo che la destinazione sia oggettiva e durevole e che, quanto al terreno, non permanga uno ius aedificandi operativo che possa trasformare la destinazione senza radicali modifiche.
Massime di principio
- La pertinenzialità ai fini IMU richiede una destinazione durevole e oggettiva dell'area al servizio dell'abitazione; non è sufficiente la sola volontà del proprietario o l'uso attuale.
- Se l'area conserva un riconoscibile ius aedificandi (destinazione edificabile secondo gli strumenti urbanistici), la qualificazione come pertinenza è esclusa salvo che tale ius sia stato effettivamente sterilizzato da modifiche strutturali o vincoli che rendano impossibile costruirvi.
- Il contribuente che invoca la pertinenzialità ha l'onere di fornire prove oggettive (mutamenti fisici, atti formali, vincoli urbanistici particolari, cancellazione del potere edificatorio) e non può basarsi solo su dichiarazioni di uso o prossimità.
- Le amministrazioni e i giudici evitano che la qualifica di pertinenza diventi strumento di elusione fiscale: la verifica si concentra su elementi materiali e giuridici che dimostrino la perdita effettiva dell'autonomia edificatoria del terreno.
- In pratica, aree di notevole consistenza (es. 1.500 m²) con destinazione edificabile tendono a essere considerate autonome e tassabili se non vi sono atti o trasformazioni che eliminino realisticamente la possibilità edificatoria.
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