Sentenza del 20/10/2021 n. 1286 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. 5/2018 con cui la resistente ha richiesto a Poste Italiane il pagamento dell'imposta sulla pubblicita' per una freccia direzionale collocata su palo che indica l'ubicazione dell'ufficio postale (importo principale 13,63 euro; totale con sanzioni, interessi e accessori 24,00 euro). La questione verteva sul carattere pubblicitario del cartello e sull'eventuale esenzione per avvisi riguardanti servizi di pubblica utilita' e per superfici inferiori a mezzo metro quadrato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello proposto da XX srl e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole a Poste Italiane. I giudici hanno ritenuto che il cartello fosse un 'segnale di indicazione' ai sensi del codice della strada, volto a segnalare l'ubicazione di un servizio postale di pubblica utilita', privo di contenuto pubblicitario e con superficie inferiore a mezzo metro quadrato; pertanto e' esente dall'imposta sulla pubblicita' ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del d.lgs. 507/1993. Inoltre la resistente non ha fornito prova fotografica contraria. Le spese di entrambi i gradi sono compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 507/1993, art.15, comma 2
Richiamato per affermare che gli avvisi privi di contenuto pubblicitario non sono soggetti all'imposta; la Corte territoriale ha ritenuto che la freccia sia un avviso informativo e dunque non pubblicitario ai sensi dell'art.15.
d.lgs. 507/1993, art.17, comma 1, lett. b)
... gli avvisi al pubblico ... riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato ...
Applicata come causa di esclusione dall'imposta: la segnalazione della localizzazione di un servizio postale di pubblica utilita' e' esente se la superficie del cartello e' inferiore a 0,5 m2.
d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), art.39, comma 1, lett. c)
... la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di localita', itinerari, servizi ed impianti ...
Il cartello e' stato qualificato come 'segnale di indicazione' previsto dal codice della strada, ossia strumento informativo e non pubblicitario quando segnala servizi pubblici.
D.P.R. 495/1992, art.124
Richiamato come regolamento di esecuzione del codice della strada per la tipologia e le caratteristiche dei segnali; usato per confermare la qualificazione del cartello come segnale di indicazione.
d.lgs. 285/1992, art.125 (commi richiamati)
Citate le disposizioni tecniche sui caratteri e simboli ammessi nei cartelli indicativi; la parte resistente non ha contestato che il cartello rispettasse tali caratteristiche, il che ha rafforzato la qualificazione come segnale informativo.
Consiglio di Stato, sentenza n. 2855/2002
Poste Italiane s.p.a. e' considerata "organismo di diritto pubblico" perche' possiede i requisiti della personalita' giuridica, della sottoposizione all'influenza pubblica e della gestione di un servizio pubblico (postale).
Giurisprudenza richiamata per sottolineare che, pur essendo societa' per azioni, Poste svolge un servizio di pubblica utilita' la cui segnalazione puo' rientrare nelle esenzioni.
D.P.R. disposizioni di attuazione c.p.c., art.118 e c.p.c. art.132, comma 2, n.4
Richiamate per motivare la decisione basata sugli atti e per la sintesi del testo della sentenza, con rinvio agli atti dispositivi del fascicolo.
d.lgs. 546/1992, art.15, comma 2
Usato come base normativa per la compensazione delle spese fra le parti, dato il carattere interpretativo della questione e la mancata costituzione dell'appellata.
Massime di principio
- Le segnalazioni e i pannelli che hanno funzione puramente informativa di indicare la localizzazione o l'utilizzazione di un servizio di pubblica utilita' (es. ufficio postale) sono qualificabili come 'avvisi al pubblico' o 'segnali di indicazione' e, se inferiori a 0,5 m2, sono esenti dall'imposta sulla pubblicita' (d.lgs. 507/1993, art.17, comma 1, lett. b).
- La presenza del nome commerciale o del logo puo' trasformare un'indicazione in messaggio pubblicitario: se il cartello riporta elemento identificativi o messaggi promozionali rilevanti, l'esenzione non opera e l'imposta e' dovuta.
- La qualificazione del soggetto espositore (anche se e' una spa) non esclude di per sé l'esenzione se l'esposizione riguarda il servizio pubblico universale affidato all'ente; la qualita' di 'organismo di diritto pubblico' o di gestore di un servizio pubblico e' rilevante ai fini dell'interpretazione.
- In materia probatoria, la parte che sostiene l'imponibilita' deve fornire elementi idonei (es. documentazione fotografica) per dimostrare che il cartello abbia contenuti o caratteristiche diverse da quelle dichiarate dal proprietario/espositore; l'assenza di contestazione probatoria favorisce il soggetto che afferma il carattere informativo.
- Se il pannello supera la superficie di mezzo metro quadrato o contiene messaggi pubblicitari, non si applica l'esenzione e l'imposta puo' essere legittimamente richiesta.
- Nei procedimenti tributari, quando la controversia riguarda l'interpretazione normativa e la parte resistente non si costituisce, i giudici possono compensare le spese tra le parti.
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