Sentenza del 20/10/2021 n. 7437 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IMU versata per un immobile sito in Via G. per gli anni 2014-2018 sostenendo che l'immobile era di proprietà esclusiva della coniuge C. E., acquistato nel 1970 prima della riforma del diritto di famiglia (legge 151/1975), e che quindi l'imposta era stata versata per errore sul presupposto della comproprietà. Il Comune oppose che i coniugi avevano presentato una dichiarazione iniziale ICI (1993) attestando la titolarità al 50% e che, fin da allora, l'imposta era stata versata in quella percentuale; in primo grado la CTP rigettò il ricorso ritenendo trattarsi di un spontaneo adempimento senza atto impositivo e peraltro mancante la prova del regime patrimoniale diverso dei genitori. In appello il ricorrente ha richiamato l'art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 546/1992 (ricorso avverso rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi) e ha depositato estratto dell'atto di matrimonio per dimostrare la non-applicazione della comunione, mentre il Comune ha ribadito l'infondatezza.
La decisione
La CTR ha rigettato l'appello. Ha ritenuto che dal certificato di matrimonio non risultassero annotazioni che escludessero il regime della comunione dei beni e che, in assenza di una dichiarazione diversa resa nei termini previsti dall'entrata in vigore della legge 151/1975, i coniugi avevano tacitamente compreso l'immobile nella comunione matrimoniale anche per fatti concludenti (dichiarazione ICI, dichiarazione dei redditi). Pertanto il Comune era legittimato a considerare ciascun coniuge titolare del 50% e il rigetto della domanda di rimborso era corretto. L'appello è rigettato; le spese di appello compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 19, comma 1, lett. g)
articolo 19, comma 1, lett. g)
Il ricorso può essere proposto avverso il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; il richiamo è stato usato per sostenere la legittimità dell'impugnazione del diniego di rimborso anche se il versamento era stato spontaneo.
Legge 8 marzo 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia)
riferimento generale alla legge 151/1975
La Corte territoriale interpreta che, in assenza di una specifica dichiarazione entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, il regime della comunione dei beni si applica ai coniugi e può estendersi tacitamente anche ai beni acquistati prima della riforma se non vi è prova contraria.
Cassazione Civile, ordinanza n. 7872 del 19/03/2021
Richiamata in supporto dell'affermazione che la comunione tacita familiare può estendersi ipso iure agli acquisti fatti dai coniugi senza necessità di successivo negozio di trasferimento.
Cassazione Sez. Lav., sentenza 20 maggio 2020 n. 9309
Citatala per il principio processuale secondo cui il giudice può decidere la causa sulla questione di più agevole soluzione senza esaurire tutte le questioni sollevate, a tutela dell'economia processuale.
Massime di principio
- La richiesta di rimborso di tributi pagati 'spontaneamente' è impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 contro il rifiuto o il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, ma il successo dipende dalla prova che il tributo non era dovuto.
- La prova della titolarità del diritto reale è decisiva: dichiarazioni amministrative pregresse (es. dichiarazione ICI/IMU, dichiarazioni dei redditi) che attribuiscono quote di possesso possono consolidare il regime di comproprietà e giustificare il prelievo fiscale.
- In materia di regime patrimoniale, in assenza di una dichiarazione espressa entro i termini stabiliti dalla legge di riforma, il regime della comunione può essere presunto anche per beni acquisiti prima della riforma se emergono elementi comportamentali e documentali che lo attestano.
- Chi chiede il rimborso deve documentare in modo chiaro l'erronea imputazione del tributo (ad es. atto amministrativo impositivo inesistente o titolo di proprietà esclusiva), mentre il semplice ravvedimento o la volontà soggettiva al momento del pagamento non sono di per sé sufficienti.
- Quando la questione di diritto è recente o presenta profili di novità giurisprudenziali, il giudice può compensare le spese nonostante il rigetto dell'appello.
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