Sentenza del 20/10/2021 n. 1153 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto di contestazione per irregolare compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi 2014 (anno d'imposta 2013). L'Ufficio ha rilevato la mancata indicazione della reale consistenza di rapporti finanziari e di operazioni immobiliari estere (conto corrente in Russia con saldo al 31/12/2013 pari a euro 5.285.196,61; compravendita immobile a Mosca per euro 9.497.856,32) e incoerenze rispetto ai dati dell'Anagrafe Tributaria; è stata irrogata la sanzione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L. 167/1990 per euro 442.957,65.
La decisione
Appello respinto. La sentenza di primo grado è stata confermata: il contribuente è stato ritenuto fiscalmente residente in Italia per l'anno 2013 in base ai criteri dell'art. 2 T.U. 917/1986 (iscrizione anagrafica, presenza di utenze domestiche, proprietà immobiliari in Italia, presenza di collaboratrice domestica, dichiarazioni presentate come residente). I documenti nuovi prodotti in appello a favore del contribuente (prova di possesso immobile a Mosca, iscrizione a palestra, ecc.) sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973. Condanna del ricorrente alle spese di questo grado (euro 5.000 oltre oneri).
Norme richiamate
T.U. 917/1986 (Tuir) - art. 2, comma 1
ai fini delle imposte sul reddito si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile
La Corte applica i criteri nazionali per determinare la residenza fiscale: iscrizione anagrafica, domicilio o residenza nel territorio dello Stato rilevano in via primaria per qualificare la persona come residente e quindi soggetta a tassazione mondiale.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Russia (art. 4 e criteri O.C.S.E.)
In caso di doppia residenza la Convenzione opera come tiebreaker secondo i criteri dell'OCSE: prevale lo Stato in cui la persona dispone di un'abitazione permanente; se ambiguo, si procede con centro degli interessi vitali, poi il luogo di soggiorno abituale e infine la nazionalità. Il giudice ha ritenuto applicabile il criterio dell'abitazione permanente a favore dell'Italia.
D.L. 167/1990 - art. 5, comma 2
Norma sanzionatoria richiamata per l'irregolare compilazione del quadro RW e per le omissioni relative ai patrimoni esteri; applicata l'irrogazione della sanzione quantificata in base agli elementi emersi.
D.P.R. 600/1973 - art. 32
Regola la procedura di accertamento e l'obbligo di fornire chiarimenti/documenti. La giurisprudenza richiamata interpreta l'inottemperanza all'invito a fornire chiarimenti come causa di inutilizzabilità, in sede amministrativa e processuale, dei documenti che non sono stati prodotti nei termini richiesti.
Cass. civ. n. 26638/2017 (giurisprudenza)
Principio giurisprudenziale richiamato secondo cui il criterio dell'abitazione permanente è risolutivo e prevalente sugli altri criteri della Convenzione (rapporto di sussidiarietà tra i criteri).
Ordinanza Corte Cass. 3442/2021 (giurisprudenza)
Affermata l'inutilizzabilità, anche in sede processuale, dei documenti richiesti dall'Amministrazione e non prodotti dal contribuente in fase istruttoria, salvo specifiche giustificazioni; principio applicato in decisione per escludere i documenti nuovi prodotti in appello.
Massime di principio
- La residenza fiscale si valuta in base ai criteri dell'art. 2 Tuir: iscrizione anagrafica, domicilio o residenza sono elementi determinanti; la presenza di utenze, proprietà, familiari e dipendenti domestici in Italia costituisce prova presuntiva rilevante.
- In caso di possibile doppia residenza si applica la Convenzione bilaterale con i criteri O.C.S.E.: prevale lo Stato dove esiste un'abitazione permanente; se non risolutivo, si procede per centro degli interessi vitali, luogo di soggiorno abituale e, come ultima istanza, la nazionalità.
- La compilazione del quadro RW non è automaticamente una confessione di residenza, ma costituisce un elemento probatorio rilevante; l'onere di provare la residenza estera grava sul contribuente.
- È fondamentale produrre tempestivamente, già nella fase amministrativa (all'invito a fornire chiarimenti), tutta la documentazione utile: i documenti non prodotti possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973 e risultare inutilizzabili anche in giudizio.
- Se il contribuente è qualificato come residente in Italia, è obbligato a dichiarare i patrimoni e i redditi esteri nel quadro RW e può essere sanzionato pesantemente in caso di omissione o irregolare compilazione.
- In situazioni con elementi misti (presenza in entrambi gli Stati), occorre fornire prove chiare e contemporanee che mostrino dove si trova effettivamente il 'centro degli interessi vitali' (famiglia, lavoro, interessi economici e sociali).
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