Regolamento (UE) 2020/1239
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1239 della Commissione del 17 giugno 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione del programma destinato alle scuole e dei relativi controlli in loco
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro applicativo del programma dell’UE destinato alle scuole per frutta, verdura, banane e latte, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39. L’obiettivo è uniformare il contenuto delle relazioni di valutazione, chiarire i controlli in loco e adeguare i termini di trasmissione e completamento delle relazioni. Viene inoltre introdotto un allegato con i requisiti minimi di formato e contenuto delle relazioni di valutazione.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 sul programma dell’UE destinato alle scuole, precisando monitoraggio, valutazione e controlli in loco.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri che attuano il programma destinato alle scuole ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché alle relazioni e ai controlli che essi devono effettuare e trasmettere alla Commissione. Riguarda il monitoraggio annuale, la valutazione quinquennale del programma nei primi cinque anni scolastici di ciascun periodo della strategia nazionale o regionale, e i controlli in loco sulle operazioni e sui registri relativi all’attuazione del programma. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica del regime di monitoraggio, valutazione e controlli del programma destinato alle scuole
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1239 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 nell’ambito del programma dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 1306/2013 e mira a rendere più uniforme e chiaro il sistema di monitoraggio, valutazione e controllo del programma.
Finalità della modifica
Dai considerando emerge che la Commissione intende precisare il formato e il contenuto delle relazioni di valutazione che gli Stati membri devono presentare, così da garantire un approccio efficace e uniforme a livello dell’Unione. Inoltre, alla luce dell’esperienza acquisita nell’attuazione dei controlli in loco, vengono fornite ulteriori indicazioni sui registri da verificare e vengono adeguati i termini per l’esecuzione dei controlli e per il completamento delle relative relazioni.
Monitoraggio annuale e valutazione
L’articolo 8 del regolamento (UE) 2017/39 viene sostituito integralmente. Il monitoraggio previsto dall’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/40 si basa sui dati derivanti dagli obblighi di gestione e controllo, compresi quelli previsti dagli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione.
Gli Stati membri devono trasmettere:
- la relazione di monitoraggio annuale, entro il 31 gennaio dell’anno civile successivo alla fine dell’anno scolastico interessato;
- la relazione di controllo annuale sui controlli in loco e sulle relative risultanze, entro il 31 ottobre dell’anno civile successivo alla fine dell’anno scolastico interessato.
Quanto alla valutazione, essa deve riguardare l’attuazione del programma nei primi cinque anni scolastici di ciascun periodo incluso nella strategia nazionale o regionale di cui all’articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La relazione, o le relazioni se il programma è attuato a livello regionale, devono essere presentate entro il 1° marzo dell’anno civile successivo alla conclusione di tali cinque anni scolastici. Le prime relazioni di valutazione sono fissate al 1° marzo 2023.
È inoltre stabilito che i requisiti minimi di formato e contenuto siano quelli dell’allegato al regolamento e che le relazioni non contengano dati personali.
Pubblicazione delle relazioni
La Commissione è tenuta a pubblicare le relazioni di monitoraggio annuali e le relazioni di valutazione ricevute dagli Stati membri. La norma rafforza così la trasparenza del sistema di controllo e rendicontazione.
Controlli in loco
L’articolo 10 del regolamento (UE) 2017/39 è modificato su tre profili principali.
In primo luogo, si chiarisce che i controlli in loco comprendono la verifica del registro di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/40, inclusa la documentazione finanziaria costituita da:
- fatture di acquisto e di vendita;
- bolle di consegna;
- estratti bancari;
- relative scritture contabili.
In secondo luogo, si estende il periodo in cui i controlli possono essere effettuati: essi possono svolgersi durante l’anno scolastico di riferimento (periodo N) e/o nei nove mesi successivi (periodo N + 1).
In terzo luogo, tutte le relazioni di controllo devono essere completate entro nove mesi dalla fine dell’anno scolastico. Il paragrafo 7 dell’articolo 10 viene soppresso.
Allegato: contenuto minimo delle relazioni di valutazione
Il regolamento introduce un allegato che specifica in modo dettagliato la struttura minima della relazione di valutazione. La relazione deve comprendere:
- una sintesi con risultati, conclusioni e raccomandazioni;
- un’introduzione con scopo, campo di applicazione e breve descrizione del processo di valutazione;
- una sezione metodologica con impostazione, metodi, questionario valutativo, criteri, indicatori, fonti, tecniche di raccolta dati e limiti;
- una valutazione del funzionamento del programma destinato alle scuole, includendo la logica di intervento, i modelli rilevati tra scuole e bambini, la distribuzione di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari, le misure educative di accompagnamento, la comunicazione e il coinvolgimento delle autorità e dei soggetti interessati;
- le risposte al questionario valutativo comune, in particolare sull’impatto del programma sul consumo di frutta, verdura, latte e latticini e sull’educazione a sane abitudini alimentari;
- conclusioni e raccomandazioni;
- allegati tecnici con questionari, riferimenti e fonti.
Le domande valutative comuni richiedono di misurare, tra l’altro, l’aumento del consumo diretto e indiretto di frutta e verdura fresca e di latte alimentare, la variazione nella quota di bambini che raggiungono le dosi giornaliere raccomandate, nonché i cambiamenti nelle conoscenze e negli atteggiamenti dei bambini verso abitudini alimentari sane.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come usuale per questo tipo di atto, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Monitoraggio annuale e relazione di valutazione
Sostituisce l’articolo 8 del regolamento (UE) 2017/39. Il monitoraggio si basa sui dati raccolti tramite gli obblighi di gestione e controllo, inclusi quelli degli articoli 4 e 5 del regolamento. Gli Stati membri trasmettono la relazione di monitoraggio annuale entro il 31 gennaio dell’anno civile successivo alla fine dell’anno scolastico di riferimento e la relazione di controllo annuale sui controlli in loco entro il 31 ottobre dello stesso anno. La relazione di valutazione riguarda i primi cinque anni scolastici di ciascun periodo della strategia nazionale o regionale; va presentata entro il 1° marzo dell’anno civile successivo al termine di tali cinque anni. Le prime relazioni di valutazione sono dovute entro il 1° marzo 2023. L’allegato fissa requisiti minimi di formato e contenuto e le relazioni non devono contenere dati personali.
Pubblicazione delle relazioni
La Commissione pubblica le relazioni di monitoraggio annuali e le relazioni di valutazione presentate dagli Stati membri.
Controlli in loco: documentazione da verificare
All’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), viene chiarito che i controlli in loco includono la verifica del registro di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/40, comprensivo della documentazione finanziaria: fatture di acquisto e di vendita, bolle di consegna, estratti bancari e relative scritture contabili.
Controlli in loco: periodo di esecuzione e relazioni
I controlli in loco possono essere effettuati durante l’anno scolastico cui si riferiscono (periodo N) e/o nei nove mesi successivi (periodo N + 1). Tutte le relazioni di controllo devono essere completate entro nove mesi dalla fine dell’anno scolastico. È soppresso il paragrafo 7 dell’articolo 10.
Allegato sui contenuti delle relazioni di valutazione
È aggiunto un allegato che definisce i requisiti minimi per formato e contenuto delle relazioni di valutazione: sintesi; introduzione; metodologia; valutazione del funzionamento del programma; risposte al questionario valutativo comune su aumento del consumo di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari e sull’educazione a sane abitudini alimentari; conclusioni e raccomandazioni; allegati tecnici con questionari, riferimenti e fonti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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