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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/861

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/861 della Commissione del 16 giugno 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Cantal»/«fourme de Cantal»/«cantalet» (DOP)

Normativa europea32020R0861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP «Cantal»/«Fourme de Cantal», su domanda della Francia. La Commissione ha seguito la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, pubblicando la domanda di modifica e constando l’assenza di opposizioni. L’atto rende così efficace la modifica del disciplinare e stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approvazione della modifica non minore del disciplinare della DOP «Cantal»/«Fourme de Cantal».

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine protetta «Cantal»/«Fourme de Cantal» (già registrata come «Cantal»/«fourme de Cantal»/«cantalet») e, in concreto, alla modifica del relativo disciplinare approvata dalla Commissione europea. Produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dalla sua entrata in vigore. Il regolamento riguarda il settore dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; non disciplina in via generale altri prodotti o denominazioni diverse da quella indicata.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP «Cantal»/«Fourme de Cantal»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/861 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare relativo alla denominazione di origine protetta «Cantal»/«Fourme de Cantal», su iniziativa della Francia. L’atto si inserisce nella disciplina dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Contesto procedurale

La Commissione dichiara di aver esaminato la domanda di modifica presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, circostanza che rende necessaria la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Contenuto della modifica

La modifica riguarda il disciplinare della DOP e comprende anche la variazione della denominazione, che passa da «Cantal»/«fourme de Cantal»/«cantalet» a «Cantal»/«Fourme de Cantal». Il regolamento non riporta ulteriori dettagli tecnici del disciplinare modificato, limitandosi ad approvarne il contenuto pubblicato.

Esito della consultazione e approvazione

La Commissione precisa che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la modifica del disciplinare viene approvata con il presente regolamento.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento dell’Unione e nei singoli ordinamenti nazionali senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

La Commissione approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione «Cantal»/«fourme de Cantal»/«cantalet» (DOP). La modifica include anche il cambiamento della denominazione da «Cantal»/«fourme de Cantal»/«cantalet» a «Cantal»/«Fourme de Cantal».

Base giuridica e qualificazione della modifica

L’atto è adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell’articolo 52, paragrafo 2. La Commissione qualifica la modifica come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, con conseguente applicazione della procedura di pubblicazione e opposizione.

Procedura seguita e assenza di opposizioni

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la domanda di modifica è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica può essere approvata.

Entrata in vigore e natura vincolante

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieregimi di qualitàdenominazioni di origine protetteprodotti agricoli e alimentari

Testo integrale

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