Regolamento (UE) 2020/1238
Regolamento delegato (UE) 2020/1238 della Commissione del 17 giugno 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/40 per quanto riguarda la valutazione dell’attuazione del programma destinato alle scuole
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2020/1238 interviene sul regolamento delegato (UE) 2017/40 per rendere più precisa la disciplina delle relazioni di valutazione del programma destinato alle scuole. Viene chiarito che la valutazione deve riguardare l’efficacia del programma rispetto all’aumento del consumo di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari e all’educazione a sane abitudini alimentari. Il regolamento specifica inoltre le conseguenze della mancata trasmissione della relazione entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, prevedendo una riduzione dell’assegnazione definitiva successiva.
Modifica le regole sulla valutazione dell’attuazione del programma dell’UE destinato alle scuole, precisando contenuto delle relazioni di valutazione e conseguenze per la mancata presentazione nei termini.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri che attuano il programma destinato alle scuole istituito nell’ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013 e disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2017/40, nonché al relativo rapporto con la Commissione europea. La disciplina riguarda la valutazione dell’attuazione del programma a livello nazionale e, se il programma è attuato a livello regionale, consente la presentazione di un numero corrispondente di relazioni di valutazione. Opera nell’ambito dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Regolamento delegato (UE) 2020/1238: valutazione del programma destinato alle scuole
Il regolamento interviene sul quadro del programma dell’Unione destinato alle scuole, già disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2017/40, con l’obiettivo di rendere più trasparenti e uniformi le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione sulla valutazione del programma. Il considerando evidenzia l’esigenza di aumentare trasparenza e responsabilità nell’uso degli aiuti dell’Unione.
Ambito della modifica
La modifica riguarda l’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/40, cioè la fase di esame dell’attuazione del programma e la trasmissione alla Commissione dei risultati della valutazione. Il regolamento si inserisce nel regime dell’organizzazione comune dei mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, richiamato come base giuridica.
Valutazione dell’attuazione del programma
Gli Stati membri sono tenuti a esaminare l’attuazione del programma destinato alle scuole per verificarne l’efficacia rispetto a due obiettivi specifici:
- aumentare il consumo di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari da parte dei bambini;
- educare i bambini ad abitudini alimentari sane.
I risultati di tale valutazione devono essere presentati alla Commissione in una relazione di valutazione. Il testo chiarisce inoltre che, qualora il programma sia attuato a livello regionale, lo Stato membro può presentare un numero corrispondente di relazioni di valutazione.
Conseguenze della mancata presentazione della relazione
Il regolamento sostituisce anche la frase introduttiva del paragrafo 5 dell’articolo 9, precisando che, se lo Stato membro non presenta la relazione o le relazioni di valutazione entro i termini fissati dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, l’importo dell’assegnazione definitiva successiva viene ridotto. Il rinvio al meccanismo di riduzione resta dunque collegato alla tardiva o omessa trasmissione della relazione richiesta.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/40
Il regolamento modifica l’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/40, relativo alla valutazione dell’attuazione del programma destinato alle scuole, per precisare sia il contenuto della valutazione sia le conseguenze dell’omessa presentazione della relazione alla Commissione.
Contenuto della valutazione e relazioni alla Commissione
Gli Stati membri devono esaminare l’attuazione del programma destinato alle scuole per valutarne l’efficacia rispetto agli obiettivi di aumentare il consumo di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari da parte dei bambini e di educarli ad abitudini alimentari sane. I risultati devono essere presentati alla Commissione in una relazione di valutazione; se il programma è attuato a livello regionale, lo Stato membro può presentare un numero corrispondente di relazioni.
Mancata presentazione della relazione e riduzione dell’assegnazione
Se uno Stato membro non presenta la propria relazione o le proprie relazioni di valutazione alla Commissione entro i termini di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, l’importo dell’assegnazione definitiva successiva è ridotto secondo quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/40, come modificato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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