Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/868

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/868 della Commissione del 18 giugno 2020 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32020R0868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/868 prende atto della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-182/19, che ha dichiarato nullo il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 sulla classificazione di talune merci. Per ragioni di certezza del diritto, la Commissione elimina formalmente tale atto dall’ordinamento dell’Unione. Il regolamento entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione.

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 sulla classificazione doganale di talune merci nella nomenclatura combinata.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito della classificazione tariffaria e doganale delle merci nell’Unione europea, con riferimento alla nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e al codice doganale dell’Unione. Riguarda, in modo diretto, gli operatori economici e le autorità doganali interessati alla classificazione di prodotti autoriscaldanti per l’alleviamento del dolore. Non introduce esclusioni o regimi speciali ulteriori, ma interviene solo sull’efficacia di un precedente atto di esecuzione dichiarato nullo dalla Corte di giustizia.

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 sulla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/868 della Commissione interviene in materia doganale per dare seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-182/19, che ha dichiarato nullo il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140. L’obiettivo è rimuovere formalmente dall’ordinamento dell’Unione un atto di classificazione tariffaria non più valido, in modo da garantire certezza del diritto e chiarezza giuridica.

Contesto normativo e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, che costituiscono il fondamento per la disciplina della classificazione delle merci nella nomenclatura combinata. Il provvedimento si colloca inoltre nel quadro del regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

Effetti della sentenza della Corte di giustizia

Il considerando centrale evidenzia che il regolamento 2016/1140 aveva classificato due prodotti — un cerotto autoriscaldante e una cintura autoriscaldante destinati ad alleviare il dolore — nel codice NC 3824 90 96. Tuttavia, la Corte di giustizia, con sentenza del 26 marzo 2020 nella causa C-182/19, ha dichiarato nullo tale regolamento. La conseguenza pratica è che l’atto non può più essere applicato.

Abrogazione formale dell’atto nullo

L’articolo 1 del regolamento 2020/868 dispone l’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140. La scelta normativa non introduce una nuova classificazione, ma elimina dall’ordinamento un atto già privato di efficacia dalla pronuncia giurisdizionale, così da evitare incertezze interpretative per operatori e amministrazioni doganali.

Entrata in vigore e applicazione immediata

Per esigenze di urgenza, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140

L’articolo 1 dispone l’abrogazione integrale del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140, che classificava due prodotti autoriscaldanti (cerotto e cintura per alleviare il dolore) nel codice NC 3824 90 96. L’abrogazione risponde alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-182/19, che ha dichiarato nullo il regolamento precedente.

Motivazione e finalità di certezza del diritto

I considerando precisano che gli atti dichiarati nulli dalla Corte di giustizia dovrebbero essere formalmente eliminati dall’ordinamento giuridico dell’Unione per ragioni di certezza del diritto e chiarezza giuridica. La Commissione richiama anche il fatto che il regolamento 2016/1140 non può più essere applicato dopo la sentenza del 26 marzo 2020.

Base giuridica e competenza della Commissione

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2, relativi alla classificazione tariffaria nel codice doganale dell’Unione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffarianomenclatura combinatacertezza del diritto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.