Regolamento (UE) 2020/797
Regolamento (UE) 2020/797 della Commissione del 17 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 142/2011 per definire in modo specifico le condizioni di ingresso nell’Unione delle partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati originari dell’Unione ma respinti da un paese terzo. La ratio è riconoscere che il rischio sanitario di tali merci è diverso da quello dei prodotti di origine extra-UE e semplificare il rientro, pur mantenendo adeguate garanzie di tracciabilità e controllo. Vengono introdotte prescrizioni dettagliate nel nuovo capo VI dell’allegato XIV, con obblighi documentali, condizioni sul sigillo e controlli sul trasporto fino alla destinazione.
Modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 introducendo condizioni specifiche per il reingresso nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati originari dell’Unione e respinti in un paese terzo.
Ambito di applicazione
Si applica ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati originari dell’Unione che, dopo un’esportazione verso un paese terzo, non sono stati ammessi e rientrano nell’Unione. Riguarda le autorità competenti ai posti di controllo frontalieri, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione e di destinazione, nonché gli operatori che gestiscono le partite interessate. Le prescrizioni disciplinano sia partite non imballate o alla rinfusa sia partite imballate, con distinzione a seconda che il territorio del paese terzo sia o meno figurante nell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011. Si applica dal 14 dicembre 2019.
Reingresso nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati respinti in un paese terzo
Il regolamento (UE) 2020/797 della Commissione modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per introdurre una disciplina specifica sul rientro nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati originari dell’Unione ma non ammessi in un paese terzo. La Commissione chiarisce nei considerando che il rischio sanitario di tali partite è diverso da quello dei prodotti provenienti da paesi terzi e che, pertanto, non è sempre necessario applicare la documentazione ordinariamente richiesta per le importazioni.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si inserisce nel sistema del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011, tenendo conto anche del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento delegato (UE) 2019/2074, che disciplina controlli ufficiali specifici sulle partite di animali e merci originarie dell’Unione e respinte da un paese terzo. La finalità è assicurare una base giuridica chiara per il reingresso di tali partite, evitando incertezze applicative e garantendo, al contempo, tracciabilità e tutela della salute pubblica e animale.
Modifiche al regolamento (UE) n. 142/2011
L’articolo 1 modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 in tre punti:
- all’articolo 25, paragrafo 3, viene aggiunta la lettera c), che richiama le prescrizioni specifiche del nuovo capo VI dell’allegato XIV;
- all’articolo 26 viene aggiunta la lettera e), che assoggetta i materiali originari di uno Stato membro e respinti in un paese terzo alle prescrizioni di detto capo VI;
- all’articolo 31 viene inserito un comma derogatorio che rinvia anch’esso al capo VI per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati originari dell’Unione e respinti all’estero.
Prescrizioni per l’ingresso delle partite: regola generale
Il nuovo capo VI dell’allegato XIV disciplina in dettaglio le condizioni di ingresso. Per le partite non imballate o alla rinfusa, l’autorità competente al posto di controllo frontaliero autorizza il reingresso solo se ricorrono cumulativamente:
- un certificato o documento ufficiale, in originale, copia autenticata o equivalente elettronico tramite IMSOC, rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di esportazione;
- una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione che accetta la partita e ne indica il luogo di destinazione;
- il mantenimento del sigillo originale intatto, se il certificato o altro documento ufficiale attestava l’applicazione di un sigillo prima dell’uscita dall’Unione;
- una dichiarazione ufficiale dell’autorità competente o di altra autorità pubblica del paese terzo che ha respinto la partita, con l’indicazione dei motivi del respingimento.
Prova alternativa dell’origine e controllo del trasporto
Se la partita è stata esportata senza il certificato o documento ufficiale di accompagnamento, l’origine dell’Unione può essere dimostrata in altro modo mediante prove documentali presentate dall’operatore responsabile. Inoltre, il trasporto dal posto di controllo frontaliero al luogo di destinazione deve essere controllato secondo l’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/1666, al fine di garantire la tracciabilità fino allo stabilimento o impianto destinatario.
Regime per i paesi terzi o territori figuranti nell’allegato XIV
Quando il paese terzo, o una parte del suo territorio, figura nell’allegato XIV, si applica un regime più dettagliato. Oltre ai requisiti documentali di base, se i prodotti sono stati scaricati, immagazzinati, ricaricati o se il sigillo originario è stato sostituito, è necessaria una dichiarazione ufficiale del paese terzo che indichi luogo e data delle operazioni e il nuovo numero di sigillo, confermando inoltre che:
- il sigillo è stato infranto solo per i controlli ufficiali;
- i prodotti sono stati manipolati solo nella misura necessaria, in particolare alla temperatura prescritta;
- è stata evitata la contaminazione incrociata;
- il veicolo o contenitore è stato immediatamente risigillato dopo i controlli;
- sono indicati i motivi dello scarico e del magazzinaggio.
Partite imballate
Per le partite imballate, l’ingresso è consentito solo se sono rispettate le prescrizioni della sezione 1 e se l’imballaggio individuale è rimasto intatto rispetto allo stato precedente l’esportazione. Se i prodotti sono stati scaricati in un paese terzo, serve una dichiarazione ufficiale che attesti che non vi sono state manipolazioni diverse dallo scarico, dal magazzinaggio e dal nuovo carico e che la manipolazione è avvenuta alla temperatura prescritta per i prodotti interessati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 14 dicembre 2019. Tale scelta è coerente con la data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2019/2074 richiamato nei considerando. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) n. 142/2011
L’articolo 1 inserisce nell’articolo 25, paragrafo 3, una nuova lettera c), nell’articolo 26 una nuova lettera e) e nell’articolo 31 un nuovo comma che rinvia alle prescrizioni specifiche del capo VI dell’allegato XIV per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati originari dell’Unione e respinti in un paese terzo. L’allegato XIV è integrato con un nuovo capo VI.
Condizioni generali per il reingresso di partite non imballate o alla rinfusa
Per le partite di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati non imballati o alla rinfusa, l’autorità competente al posto di controllo frontaliero autorizza l’ingresso solo se la partita è accompagnata da un certificato o documento ufficiale, in originale, copia autenticata o equivalente elettronico via IMSOC, rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di esportazione; da una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione che accetta la partita e indica il luogo di destinazione; e, se in origine era previsto un sigillo, la partita deve essere rimasta sigillata con sigillo originale intatto e accompagnata da una dichiarazione ufficiale dell’autorità del paese terzo con i motivi del respingimento.
Prova dell’origine in assenza del certificato di accompagnamento
In deroga alla regola generale, se la partita è stata esportata senza il certificato o documento ufficiale di accompagnamento, l’origine dell’Unione deve essere autenticata in altro modo sulla base di prove documentali presentate dall’operatore responsabile della partita.
Controllo del trasporto fino allo stabilimento di destinazione
Il trasporto delle partite dal posto di controllo frontaliero al luogo di destinazione deve essere controllato conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/1666, per garantire tracciabilità e corretto invio allo stabilimento o impianto di destinazione.
Partite provenienti da paesi terzi figuranti nell’allegato XIV
Se il territorio del paese terzo figura tutto o in parte nell’allegato XIV, si applicano le condizioni della sezione 1, punto 1, lettere a) e b), lettera c), punto ii), e punti 2 e 3. Se durante l’ingresso nel paese terzo i prodotti sono stati scaricati, immagazzinati, ricaricati o se il sigillo è stato sostituito, occorre una dichiarazione ufficiale che indichi luoghi, date e nuovo numero di sigillo e che confermi che il sigillo è stato infranto solo per controlli ufficiali, che la manipolazione è stata limitata al necessario, che è stata evitata la contaminazione incrociata e che il veicolo o contenitore è stato risigillato immediatamente.
Partite imballate
Per le partite imballate, l’ingresso è autorizzato solo se sono soddisfatte le prescrizioni della sezione 1 e se l’imballaggio individuale è rimasto intatto rispetto allo stato precedente l’esportazione. Se i prodotti sono stati scaricati in un paese terzo, è richiesta una dichiarazione ufficiale che attesti l’assenza di manipolazioni oltre scarico, magazzinaggio e nuovo carico e la conformità alla temperatura prescritta per i pertinenti tipi di prodotti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica tuttavia a decorrere dal 14 dicembre 2019, in coerenza con l’applicazione del regolamento delegato (UE) 2019/2074 richiamato nei considerando.
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