Regolamento (UE) 2020/857
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/857 della Commissione del 17 giugno 2020 che stabilisce i principi da includere nel contratto tra la Commissione europea e il registro del dominio di primo livello .eu conformemente al regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i principi che devono essere inseriti nel contratto tra Commissione e registro del dominio .eu, disciplinando governance, qualità del servizio, sicurezza, lotta agli abusi, gestione finanziaria e cooperazione con le autorità. L’obiettivo è rafforzare l’identità dell’Unione online, promuovere l’uso del dominio .eu e assicurare un livello elevato di fiducia, sicurezza e tutela degli utenti. Sono previsti obblighi specifici su trasparenza, audit, continuità operativa, gestione delle eccedenze e procedure di revoca e ADR. Il testo regola inoltre la banca dati WHOIS e l’accesso ai dati nel rispetto delle norme UE sulla protezione dei dati.
Principi contrattuali per l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu da parte del registro, nel quadro del regolamento (UE) 2019/517.
Ambito di applicazione
Si applica al rapporto tra la Commissione europea e il registro incaricato del TLD .eu, nonché alle attività di organizzazione, amministrazione e gestione del nome di dominio .eu. Incide sui registrar, sui registranti e sugli altri portatori di interessi coinvolti nel sistema .eu; riguarda inoltre le autorità competenti e gli organismi pubblici o privati con cui il registro coopera. Ha portata vincolante in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; prevede anche il coinvolgimento del gruppo consultivo multipartecipativo .eu quando richiesto dalla Commissione. In alcuni ambiti, come la prestazione di servizi di registrar, l’azione del registro è limitata a specifiche aree geografiche scarsamente servite nell’Unione o a categorie di utenti individuate dalla Commissione.
Principi contrattuali per il registro del dominio .eu
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/857 definisce i principi che devono essere inseriti nel contratto tra la Commissione europea e il registro incaricato del TLD .eu, in attuazione del regolamento (UE) 2019/517. Il testo mira a garantire che la gestione del dominio .eu rafforzi l’identità dell’Unione, promuova i valori europei online, assicuri un elevato livello di sicurezza e tuteli utenti, consumatori e diritti legittimi.
Ambito e finalità
Il regolamento riguarda l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del TLD .eu e disciplina il rapporto operativo tra Commissione e registro. Le considerazioni iniziali chiariscono che il sistema deve favorire accessibilità, competitività, buona governance, continuità del servizio, prevenzione degli abusi e conformità alle norme UE in materia di protezione dei dati.
Promozione dei valori dell’Unione e del dominio .eu
Il registro deve contribuire al rafforzamento dell’identità dell’Unione e alla promozione online di apertura, innovazione, multilinguismo, accessibilità, libertà di espressione e di informazione, diritti umani, Stato di diritto, sicurezza e riservatezza degli utenti. Deve inoltre promuovere attivamente tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Sul piano commerciale e di diffusione del TLD .eu, il registro deve sensibilizzare all’uso del dominio in tutta l’Unione per sostenere il mercato unico digitale e incoraggiare le attività online transfrontaliere. Su richiesta della Commissione, può anche agire come registrar in aree scarsamente servite o verso categorie specifiche di registranti, entro i limiti fissati dalla Commissione stessa.
Governance e rapporto con la Commissione
La governance interna del registro deve garantire ampia rappresentanza dei portatori di interessi, efficienza, efficacia, responsabilità, trasparenza e capacità di reazione. Il registro è tenuto a consultare la Commissione, cooperare con essa, eseguire le sue istruzioni specifiche relative al TLD .eu e, se richiesto, prendere in considerazione i pareri del gruppo consultivo multipartecipativo .eu.
Gestione operativa, trasparenza e finanza
Il regolamento richiede una gestione del TLD .eu secondo criteri di interesse pubblico e di sana gestione finanziaria. Il registro deve offrire servizi di qualità elevata a prezzi competitivi e adottare procedure che garantiscano trasparenza, sicurezza, stabilità, prevedibilità, affidabilità, accessibilità, efficienza e non discriminazione, oltre a condizioni di concorrenza leale e tutela dei consumatori.
Quando opera come registrar, il registro deve fornire ai registrar condizioni equivalenti per informazioni e servizi rispetto a quelli offerti per i propri servizi analoghi. Deve inoltre prestare servizi in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e sottoporsi a un audit esterno almeno ogni due anni. Su richiesta della Commissione, deve anche fornire prove del rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, in particolare quanto all’allocazione delle risorse umane e finanziarie.
Quanto alle tariffe, il registro deve comunicare preventivamente alla Commissione i diritti che intende imporre per la registrazione dei nomi .eu e il relativo nesso con i costi sostenuti; tali diritti devono essere pubblicati. Le eccedenze annuali non reinvestite nel miglioramento del servizio o nella promozione della governance di internet devono essere trasferite al bilancio dell’Unione, con obbligo di informare la Commissione anche sugli investimenti che si intende sottrarre a tale trasferimento.
Sicurezza, continuità e tutela dei consumatori
Il regolamento attribuisce grande rilievo alla cibersicurezza. Il registro deve garantire un elevato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati nella gestione del TLD .eu, adottando politiche specifiche e pratiche avanzate di gestione del rischio. Deve inoltre predisporre un piano di continuità e ripristino dell’attività, soggetto a previo accordo scritto della Commissione e a revisione periodica con lo stesso accordo.
Per rafforzare la fiducia degli utenti e la tutela dei consumatori, il registro deve fornire a registrar e registranti strumenti e tecnologie all’avanguardia per proteggersi dalle minacce cibernetiche e utilizzare metodologie avanzate per prevenire le registrazioni abusive.
Governance di internet e destinazione delle eccedenze
Il regolamento collega il TLD .eu anche alla promozione degli obiettivi dell’Unione in materia di governance di internet. Su richiesta della Commissione, parte delle eccedenze generate dal dominio può essere destinata al finanziamento di tali obiettivi. Il registro deve cooperare con la Commissione e, se richiesto, tenere conto dei pareri del gruppo consultivo multipartecipativo .eu, predisponendo un piano dettagliato di finanziamento da adottare con previo accordo scritto della Commissione.
Prevenzione di abusi, revoca e ADR
Per contrastare le registrazioni speculative e abusive, il registro deve adottare politiche e procedure specifiche e cooperare con l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e con altre agenzie dell’Unione. Le misure devono considerare i diritti di proprietà intellettuale richiamati dalla dichiarazione 2005/295/CE, inclusi diritto d’autore, marchi e indicazioni geografiche, nonché, ove protetti dal diritto nazionale, marchi non registrati, nomi commerciali, identificatori di imprese, nomi di imprese, cognomi e titoli distintivi di opere.
Il testo richiede anche controlli sull’accuratezza dei dati di registrazione, inclusi i dati identificativi dei registranti, con verifiche prima o dopo la registrazione. La presentazione intenzionale di dati inesatti può costituire violazione delle condizioni di registrazione.
Quanto alla revoca, il registro deve prevedere procedure che consentano la revoca d’ufficio o mediante procedimento giudiziario o extragiudiziale, in particolare per i nomi registrati senza diritti o interessi legittimi o usati in malafede. La procedura deve includere un avviso al titolare e la possibilità di intervenire.
Il regolamento disciplina inoltre la risoluzione alternativa delle controversie: le procedure devono essere semplici, accessibili, efficienti e uniformi, conformi alla direttiva 2013/11/UE e coerenti con le migliori pratiche internazionali e con la politica uniforme ICANN. Il registro può selezionare fornitori ADR di reputazione e competenza accertate con procedura obiettiva, trasparente e non discriminatoria, pubblicandone l’elenco.
WHOIS, protezione dei dati e cooperazione con le autorità
Il registro deve predisporre politiche e procedure per assicurare che la banca dati WHOIS contenga dati precisi e aggiornati e che pubblicazione e accesso ai dati rispettino le norme UE sulla protezione dei dati. La presentazione intenzionale di informazioni inesatte è espressamente qualificata come motivo sufficiente per ritenere la registrazione in violazione delle condizioni di registrazione.
Il regolamento impone inoltre una cooperazione ampia con le autorità competenti nella lotta alla criminalità informatica, con gli organismi pubblici e privati attivi contro gli abusi, nella cibersicurezza, nella sicurezza dell’informazione, nella tutela dei consumatori e dei diritti fondamentali. Il registro deve agevolare l’accesso ai dati da parte di autorità e organismi pubblici nei limiti del diritto dell’Unione o del diritto nazionale conforme, compresi i provvedimenti giudiziari o delle autorità competenti, e stabilire procedure per facilitare tale cooperazione.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e base del contratto
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento fissa i principi da includere nel contratto tra Commissione e registro per l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del TLD .eu, in conformità al regolamento (UE) 2019/517 e all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento.
Promozione dei valori dell’Unione e del multilinguismo
L’articolo 2 impone al registro di contribuire al rafforzamento dell’identità dell’Unione e alla promozione online dei valori dell’Unione, con attenzione a apertura, innovazione, multilinguismo, accessibilità, libertà di espressione e di informazione, diritti umani, Stato di diritto, sicurezza degli utenti e riservatezza. Il registro deve inoltre promuovere attivamente l’uso di tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Promozione e accessibilità del dominio .eu
L’articolo 3 prevede attività di sensibilizzazione e promozione del TLD .eu in tutta l’Unione per sostenere il mercato unico digitale e l’identità europea online. Su richiesta della Commissione, il registro può fungere da registrar in aree geografiche scarsamente servite o verso categorie specifiche di registranti, limitatamente ai casi individuati dalla Commissione; deve inoltre promuovere tutte le varianti disponibili e tutte le lingue europee.
Buona governance e rapporto con la Commissione
L’articolo 4 richiede una governance interna ampia, efficiente, efficace, responsabile, trasparente e reattiva, con rappresentanza dei portatori di interessi. Il registro deve consultare la Commissione, cooperare con essa, eseguire le sue istruzioni specifiche sul TLD .eu e, se richiesto, tenere conto dei pareri del gruppo consultivo multipartecipativo.
Buona gestione, qualità del servizio e audit
L’articolo 5 impone la gestione del TLD .eu secondo criteri di interesse pubblico, con eccellenza operativa, servizi di qualità elevata a prezzi competitivi e procedure conformi ai principi di trasparenza, sicurezza, stabilità, prevedibilità, affidabilità, accessibilità, efficienza e non discriminazione. Il registro deve garantire condizioni di concorrenza leale e tutela dei consumatori, prestare i servizi in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, fornire ai registrar informazioni e servizi a condizioni equivalenti quando opera come registrar, e sottoporsi a un audit esterno almeno ogni due anni. Deve inoltre fornire prova del rispetto della sana gestione finanziaria su richiesta della Commissione.
Sicurezza, continuità operativa e tutela dei consumatori
L’articolo 6 impone un elevato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, con politiche specifiche e pratiche avanzate di gestione del rischio cibernetico. Il registro deve adottare un piano di continuità e ripristino dell’attività con previo accordo scritto della Commissione e rivederlo periodicamente con lo stesso accordo. Deve inoltre mettere a disposizione di registrar e registranti strumenti e tecnologie avanzati di protezione e utilizzare metodologie avanzate per prevenire le registrazioni abusive.
Diritti di registrazione ed eccedenze finanziarie
L’articolo 7 impone la preventiva comunicazione alla Commissione dei diritti di registrazione del nome di dominio .eu e del loro collegamento ai costi sostenuti; i diritti devono essere pubblicati dal registro. Alla fine di ciascun esercizio contabile, le eccedenze non reinvestite nel miglioramento della qualità dei servizi o nella promozione degli obiettivi UE di governance di internet devono essere trasferite al bilancio dell’Unione. Gli importi previsti degli investimenti deducibili dalle potenziali eccedenze devono essere comunicati alla Commissione.
Finanziamento degli obiettivi di governance di internet
L’articolo 8 stabilisce che il registro promuove gli obiettivi dell’Unione in materia di governance di internet, cooperando con la Commissione e tenendo conto, se richiesto, dei pareri del gruppo consultivo multipartecipativo .eu. Su richiesta della Commissione, parte delle eccedenze generate dal TLD .eu può essere destinata a tali obiettivi. Il registro deve predisporre un piano dettagliato di finanziamento, adottato con previo accordo scritto della Commissione.
Prevenzione delle registrazioni speculative e abusive
L’articolo 9 richiede politiche e procedure per mitigare attivamente le registrazioni speculative e abusive in conformità all’articolo 11, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) 2019/517. Il registro deve cooperare con l’EUIPO e con altre agenzie dell’Unione, tenere conto dei diritti di proprietà intellettuale indicati nella dichiarazione 2005/295/CE e, ove tutelati, anche di marchi non registrati, nomi commerciali, identificatori di imprese, nomi di imprese, cognomi e titoli distintivi di opere. Deve inoltre garantire l’accuratezza dei dati di registrazione e prevedere verifiche prima o dopo la registrazione, anche in caso di controversia.
Revoca dei nomi di dominio
L’articolo 10 disciplina la revoca d’ufficio o tramite procedimento giudiziario o extragiudiziale. Il registro deve revocare, in particolare, i nomi registrati senza diritti o interessi legittimi o usati in malafede. La procedura deve includere un avviso al titolare e la possibilità di adottare misure opportune.
Risoluzione alternativa delle controversie
L’articolo 11 impone procedure semplici, accessibili, efficienti e uniformi per le controversie sulla registrazione dei nomi .eu. Le norme ADR devono rispettare la direttiva 2013/11/UE, tener conto delle migliori pratiche internazionali e delle raccomandazioni OMPI, e allinearsi a norme procedurali uniformi coerenti con la politica uniforme ICANN. Il registro può selezionare fornitori ADR di reputazione e competenza accertate con procedura obiettiva, trasparente e non discriminatoria, pubblicandone l’elenco.
WHOIS, dati di registrazione e protezione dei dati
L’articolo 12 richiede politiche e procedure per garantire che la banca dati WHOIS contenga informazioni precise e aggiornate e che pubblicazione e accesso ai dati siano conformi alle norme UE sulla protezione dei dati. La presentazione intenzionale di informazioni inesatte costituisce motivo sufficiente per ritenere la registrazione avvenuta in violazione delle condizioni di registrazione.
Cooperazione con le autorità competenti
L’articolo 13 impone la cooperazione con le autorità competenti nella lotta alla criminalità informatica e con gli organismi pubblici e privati coinvolti nel contrasto agli abusi, nella cibersicurezza, nella sicurezza dell’informazione, nella tutela dei consumatori e dei diritti fondamentali. Il registro deve fornire accesso ai dati alle autorità e agli organismi pubblici in conformità al diritto dell’Unione o al diritto nazionale conforme, compresi i provvedimenti giudiziari o delle autorità competenti, e stabilire procedure per agevolare tale cooperazione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 14 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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