Cassazione Penale, Sentenza n. 32456/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Riccardi avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma: (1) censura per violazioni di legge e vizi motivazionali in quanto la Corte territoriale avrebbe semplicemente richiamato la motivazione di primo grado senza fornire un autonomo e non contraddittorio iter logico-giuridico, non avendo considerato l'ipotesi alternativa secondo la quale, per scarsa illuminazione e non elevata velocità del quadriciclo, l'investimento sarebbe stato non evitabile e il comportamento del pedone avrebbe interrotto il nesso causale; (2) censura per applicazione errata dei termini di prescrizione, sostenendo che il reato si sarebbe estinto per prescrizione antecedentemente alla sentenza d'appello
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua, coerente e non manifestamente illogica, avendo ricostruito la dinamica del sinistro e individuato la colpa dell'imputato per negligenza, imprudenza e imperizia, nonché la violazione degli articoli del codice della strada; ha escluso che la condotta del pedone abbia interrotto il nesso eziologico. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di prescrizione, affermando che il reato è soggetto al termine di prescrizione maggiorato (quattordici anni con termine massimo di diciassette anni e sei mesi) e non si era estinto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
Fattispecie applicata: omicidio colposo; il secondo comma aumenta il limite edittale rilevante ai fini della determinazione del termine di prescrizione
art. 191 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada)
Norme sulla precedenza e sulla circolazione pedonale utilizzate per valutare l'obbligo del conducente di adattare la velocità e di dare la precedenza al pedone sulle strisce; la violazione di tali norme è valutata come elemento di colpa
art. 157 cod. pen.
Applicato per il raddoppio del termine di prescrizione in presenza di determinate aggravanti o condizioni procedurali, determinando un prolungamento del termine prescrizionale per il reato in questione
art. 161 cod. pen.
Richiamato per individuare il termine massimo di prescrizione applicabile al reato (termine massimo calcolato in diciassette anni e sei mesi nella fattispecie)
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Regola della prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Suprema Corte osserva che il suo mancato rispetto rileva in sede di legittimità solo se si traduce in manifesta illogicità decisiva della motivazione
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Criterio per valutare il vizio di motivazione per manifesta illogicità: la Corte richiede che l'argomentazione difensiva contraria sia inconfutabile e non meramente ipotetica per ritenere la motivazione decisivamente illogica
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per comminare la somma da versare alla cassa delle ammende a carico del ricorrente in ragione dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte d'appello deve fornire un proprio iter motivazionale autonomo, ma la mera riproposizione della ricostruzione di primo grado non è necessariamente vizio se nel complesso la motivazione risulta congrua, coerente e non manifestamente illogica
- Per far valere l'interruzione del nesso eziologico a causa della condotta del danneggiato (rischio eccentrico) è necessario fornire prove solide e non ipotesi congetturali; in cassazione l'ipotesi alternativa, se è solo possibile e non inconfutabile, non è sufficiente a generare ragionevole dubbio
- La nozione di 'manifesto contrasto' o 'manifesta illogicità' richiesta in sede di legittimità è stringente: la ricostruzione alternativa proposta dall'imputato deve essere sostenuta da elementi probatori concreti emersi nel processo per poter procurare la cassazione per illogicità della motivazione
- Nelle vicende di sinistri stradali il conducente ha l'obbligo di adattare velocità e comportamento alle condizioni di visibilità e di rispetto delle norme sul transito pedonale (art. 191 cod. strada); la scarsa illuminazione aumenta il dovere di moderare la velocità e può aggravare la colpa se non osservato
- Il calcolo della prescrizione deve tener conto delle modifiche normative sopravvenute (limiti edittali) e delle disposizioni che prevedono il raddoppio del termine; in casi complessi verificare la decorrenza e i raddoppi previsti dall'art. 157 e il termine massimo di cui all'art. 161
- In sede di cassazione non è consentita una nuova valutazione autonoma delle prove: i motivi devono evidenziare vizi di diritto o una manifesta illogicità della motivazione, non semplici divergenze nella valutazione probatoria
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