Sentenza n. 2957/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’annullamento - dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 112 del 6 maggio 2022, nella parte relativa ai requisiti richiesti e ai titoli posseduti, e, in particolare, degli artt. 3, 4, 5, 6 e 12, che escludono le ricorrenti dalle classi di concorso A 12 e A 22; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti, ivi compresi, ove necessario, il D.M. 201/2020; e per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento e dell’obbligo del Ministero intimato di completare, come previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 59 del 2017, la riforma delle classi di insegnamento e, in particolare, d’individuare i titoli idonei all’insegnamento nelle classi di concorso A 12 e A 22, ricomprendendo le lauree in “editoria e scrittura”, in “cultura e linguaggi per la comunicazione” e quelle affini;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, nella parte in cui non ricomprendeva determinati titoli di laurea tra quelli validi per l’accesso alle classi di concorso A 12 e A 22
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, anche in via cautelativa, l’ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 e gli atti connessi, sostenendo che la disciplina dei requisiti e dei titoli di accesso alle classi di concorso A 12 e A 22 le escludesse illegittimamente nonostante il possesso della laurea magistrale in Informazioni e sistemi editoriali. Hanno dedotto violazione e falsa applicazione della legge n. 107/2015, del d.lgs. n. 297/1994, della legge n. 341/1990 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 59/2017, nonché degli artt. 3, 4, 33, 35, 51 e 97 della Costituzione e delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione. In via subordinata, le ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e dell’obbligo dell’amministrazione di completare la riforma delle classi di insegnamento, individuando come titoli idonei anche le lauree in editoria e scrittura, cultura e linguaggi per la comunicazione e titoli affini.
La decisione
Il TAR ha preso atto che, nelle more del giudizio, il Ministero dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca, con decreto n. 255 del 2023 ha inserito la laurea magistrale LM19 tra i titoli di accesso alle classi di concorso A 012, AM12 e AS12. Poiché le ricorrenti hanno così conseguito il bene della vita perseguito, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro l’ordinanza impugnata né la domanda relativa al silenzio. In considerazione delle peculiarità delle questioni trattate, le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 59/2017
La disposizione era invocata quale fondamento dell’obbligo ministeriale di completare la riforma delle classi di insegnamento; la sentenza non ne esamina il merito, essendo cessata la materia del contendere.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, unitamente all’art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale ulteriore fondamento della compensazione integrale delle spese per le peculiarità delle questioni trattate.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell’epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; non è oggetto di specifica interpretazione nella motivazione.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta un atto che attribuisce ai ricorrenti il bene della vita perseguito, viene meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando la sopravvenienza amministrativa soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, anche se il giudice non esamina nel merito i vizi dedotti contro l’atto originariamente impugnato.
- La compensazione integrale delle spese è giustificata da eccezionali ragioni connesse alle peculiarità delle questioni trattate, ai sensi del combinato disposto dell’art. 26, comma 1, c.p.a. e dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
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