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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01060/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per la realizzazione di strutture prefabbricate. La società committente, insieme ad altra società, aveva convenuto la società esecutrice chiedendo la riduzione del prezzo per asseriti inadempimenti e il risarcimento del danno; la convenuta aveva reagito con domanda riconvenzionale per il residuo corrispettivo. Dopo il fallimento della convenuta, la curatela aveva riassunto il giudizio per coltivare la riconvenzionale. Il tribunale aveva dichiarato improcedibili le domande originarie e accolto la riconvenzionale; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo tardiva e comunque inammissibile la deduzione, in appello, della compensazione del controcredito della committente, anche perché il credito non era certo, liquido ed esigibile. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 56 e 52 l. fall., sostenendo che il proprio controcredito potesse essere fatto valere come eccezione di compensazione nel giudizio ordinario promosso dalla curatela, senza dover passare dalla verifica del passivo, e che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato la deduzione come domanda nuova e tardiva. Con un secondo motivo ha dedotto violazione di norme sostanziali e processuali e omesso esame di fatti decisivi, contestando la ricostruzione fattuale circa l'avvenuta esecuzione dei lavori di riparazione delle infiltrazioni e lamentando la mancata considerazione di richieste istruttorie e contestazioni svolte in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha cassato la sentenza impugnata in relazione a tale motivo, rinviando alla Corte d'appello perché riesamini la vicenda applicando i principi in tema di compensazione tra credito del fallimento e controcredito del convenuto. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. La causa dovrà quindi essere nuovamente decisa dal giudice di rinvio sulla corretta qualificazione della deduzione difensiva come eccezione di compensazione o come domanda riconvenzionale e sui relativi effetti processuali.

Norme richiamate

  • artt. 52 e 56 l. fall.

    nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può opporre in compensazione un proprio controcredito verso il fallimento; il rito concorsuale per l'accertamento del passivo opera solo se la pretesa è proposta come domanda riconvenzionale volta a ottenere una pronuncia favorevole idonea al giudicato

  • artt. 93 e ss. l. fall.

    la verifica del passivo è necessaria per le domande dirette all'accertamento o alla condanna del credito verso il fallimento, non per la sola eccezione di compensazione destinata a paralizzare la pretesa attrice

  • art. 1241 c.c.

    la compensazione in senso tecnico presuppone l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito e credito

  • art. 1243 c.c.

    richiamato in relazione alla disciplina della compensazione propria, non applicabile quando i crediti derivano da un unico rapporto

  • art. 1668 c.c.

    evocato dalla ricorrente in relazione alla riduzione del prezzo e ai rimedi per difetti dell'opera

  • art. 1460 c.c.

    evocato dalla ricorrente a sostegno della difesa di inadempimento e delle contestazioni sul sinallagma

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità da inadempimento

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    la censura sulla valutazione delle prove è inammissibile quando mira soltanto a contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sui vizi dedotti

  • art. 348-ter c.p.c.

    in caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni per superare la preclusione al vizio motivazionale

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    il fallimento di una parte nel giudizio di cassazione non determina l'interruzione del processo, che è dominato dall'impulso d'ufficio

  • art. 24 Cost.

    non può essere dedotta direttamente come norma violata ex art. 360, n. 3, c.p.c., senza passare per la norma di legge applicata

  • art. 3, comma 2, Cost.

    richiamato dalla ricorrente ma non scrutinato come parametro autonomo di ricorso per cassazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente ma non scrutinato come parametro autonomo di ricorso per cassazione

  • art. 2697 c.c.

    l'evocazione dell'onere della prova non consente di sindacare in cassazione la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della critica alla ricostruzione probatoria

  • art. 2048 c.c.

    non pertinente al merito della controversia, ma non richiamato nel testo

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può opporre in via di eccezione un proprio controcredito al solo fine di paralizzare, in tutto o in parte, la domanda attrice; in tal caso non opera il rito dell'accertamento del passivo, perché non si chiede una pronuncia autonoma e favorevole idonea al giudicato.
  • La distinzione tra eccezione riconvenzionale e domanda riconvenzionale dipende dal petitum processuale: se la parte mira soltanto al rigetto della domanda avversaria, si tratta di eccezione; se chiede un accertamento o una condanna autonomamente attributivi di utilità, si tratta di domanda riconvenzionale soggetta alle relative preclusioni e, nel fallimento, all'insinuazione al passivo.
  • Quando i crediti e i debiti reciprocamente contrapposti derivano da un unico rapporto complesso, si verte in ipotesi di compensazione impropria o mero accertamento di dare e avere, sottratto alla disciplina tipica della compensazione propria e deducibile anche d'ufficio, purché sui fatti già ritualmente allegati.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione del fatto in denunce di violazione di legge: la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi rigorosi, non quando si contesti semplicemente il convincimento del giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre il dissenso sulla ricostruzione fattuale, ma deve indicare specificamente le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCompensazioneAppaltoInadempimentoImimpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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