Cassazione Civile, Ordinanza n. 12902/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata notificazione alle controparti. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, perché il giudizio ha visto la partecipazione del solo ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di pace di Agrigento che aveva respinto la sua opposizione avverso un decreto prefettizio di espulsione e un decreto questorile di respingimento con accompagnamento alla frontiera, entrambi emessi nei suoi confronti il 19 settembre 2021. In cassazione sono stati dedotti: (1) violazione dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario in relazione agli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. n. 286/1998; (2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La Corte, però, non è entrata nel merito delle censure perché il ricorso non risultava notificato alle controparti.
Norme richiamate
art. 47 ord. penitenziario
Richiamato come parametro di dedotta violazione, in relazione alla disciplina dell'espulsione e del respingimento amministrativo; la Corte non ne ha esaminato il contenuto per l'inammissibilità del ricorso.
artt. 13, 14, 15 e 16 d.lgs. n. 286/1998
Indicati dal ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge relativa ai provvedimenti di espulsione e respingimento; il merito della deduzione non è stato scrutinato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione in rito sfavorevole al ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non sia stato notificato alle controparti, poiché manca un presupposto processuale essenziale per il contraddittorio.
- In presenza di inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione, la Corte non procede all'esame dei motivi di merito o delle censure motivazionali.
- Quando il giudizio di legittimità si svolge senza partecipazione delle controparti, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- In caso di declaratoria di inammissibilità, il giudice dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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