Cassazione Penale, Sentenza n. 48530/2023 del 06/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo e secondo grado per lesioni personali stradali aggravate (art. 590-bis e 590-ter c.p.) e per violazione dell'art. 189 c. 7 c.d.s. (omessa prestazione di soccorso), avendo omesso la precedenza a un motociclo (art. 145 c.2 c.d.s.), causandone la caduta e dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso. Con ricorso per cassazione il difensore ha dedotto: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla configurabilità dell'aggravante di fuga (art. 590-ter), sostenendo che il ricorrente si sarebbe fermato, avrebbe osservato le condizioni della persona offesa e avrebbe chiamato il padre, mancando quindi l'elemento soggettivo (dolo) della fuga; 2) violazione del divieto di doppia punizione (ne bis in idem), perché la condotta sarebbe stata punita sia ai sensi dell'art. 590-ter c.p. sia ai sensi dell'art. 189 c.7 c.d.s.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in caso di doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado vadano valutate insieme e che i giudici di merito abbiano fornito adeguata motivazione. Ha confermato il principio secondo cui anche una sosta momentanea dopo l'investimento può integrare la condotta di fuga, e ha spiegato che il reato di fuga previsto dal codice penale (art. 590-ter) assorbe il reato previsto dall'art. 189 c.6 c.d.s., ma non l'ipotesi di omessa prestazione di soccorso (art. 189 c.7 c.d.s.), che è reato autonomo e può concorrere materialmente con le lesioni aggravate dalla fuga. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 590-bis cod. pen.
Rilevata la responsabilità per lesioni personali stradali nei confronti dell'imputato; norma richiamata come quadro della fattispecie di base per le lesioni da circolazione
art. 590-ter cod. pen.
Prevede l'aggravante per il conducente che si dia alla fuga dopo aver cagionato lesioni in un sinistro stradale; la Corte ha interpretato che anche una sosta momentanea seguita dall'allontanamento integra la fuga e che tale norma assorbe la fattispecie di cui all'art. 189 c.6 c.d.s.
art. 189 cod. strada, comma 6
art. 189, comma 6, cod. strada
Reato di fuga previsto dal codice della strada; secondo la giurisprudenza è assorbito dalla fattispecie prevista dall'art. 590-ter c.p. quando le lesioni sono attribuibili al conducente che si allontana
art. 189 cod. strada, comma 7
art. 189, comma 7, cod. strada
Reato di omessa prestazione di soccorso; la Corte ha ritenuto che si tratti di fattispecie autonoma rispetto all'art. 590-ter c.p. e che possa concorrere materialmente con le lesioni aggravate dalla fuga
art. 145, comma 2, cod. strada
art. 145, comma 2, cod. strada
Norma sulla precedenza la cui violazione è stata la causa originaria del sinistro; costituisce elemento della responsabilità per le lesioni
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alla somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso non cagionata da assenza di colpa; applicata per il versamento di euro 3.000
Massime di principio
- In caso di sentenze conformi di primo e secondo grado (doppia conforme), la Corte di cassazione valuta l'insieme argomentativo delle due decisioni come unico blocco motivazionale
- Una sosta momentanea dopo un investimento non esclude automaticamente la configurabilità della condotta di fuga: la giurisprudenza ammette che anche una breve fermata seguita dall'allontanamento integri la fuga
- L'art. 590-ter c.p., che aggrava le lesioni stradali per la fuga del conducente, assorbe la fattispecie di fuga prevista dall'art. 189 c.6 c.d.s., ma non l'ipotesi di omessa prestazione di soccorso (art. 189 c.7 c.d.s.), che rimane reato autonomo e può concorrere materialmente
- Per il reato di fuga è rilevante l'elemento soggettivo (dolo) ma la valutazione dello stato psicologico e delle azioni compiute dopo il sinistro è demandata ai giudici di merito e difficilmente ribaltabile in cassazione se adeguatamente motivata
- La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione può comportare condanna alle spese e, salvo assenza di colpa, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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