Sentenza del 22/12/2015 n. 7036 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cartella di pagamento - Tarsu.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della cartella esattoriale perché non preceduta da un motivato avviso di accertamento e priva di una motivazione congrua, sufficiente e intellegibile. La cartella indicava genericamente quale causale l'"omesso pagamento della tariffa rifiuti", senza specificare gli elementi essenziali del credito, il periodo di riferimento, il calcolo dell'importo o le ragioni per cui AMA riteneva dovuta la somma. Tale indicazione non consente di comprendere se il credito derivi da una mera contabilizzazione di importi asseritamente non pagati oppure dalla ritenuta sussistenza dei presupposti della pretesa tributaria.
La decisione
La pretesa è stata ritenuta illegittima per difetto di motivazione. Quando la cartella non è preceduta da un avviso di accertamento adeguatamente motivato, essa deve contenere autonomamente una motivazione completa e comprensibile. La semplice indicazione dell'"omesso pagamento della tariffa rifiuti" è stata considerata troppo generica e inidonea a consentire al contribuente di conoscere le ragioni della richiesta e di predisporre un'effettiva difesa.
Norme richiamate
Art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, salvo i casi previsti dal comma 2.
Impone alle amministrazioni di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. Il principio si applica anche alla cartella di pagamento quando essa costituisce il primo atto portato a conoscenza del contribuente.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Recepisce, in materia tributaria, l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e degli enti impositori, in modo da rendere comprensibile la pretesa e permettere un'adeguata difesa.
Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza n. 26330 del 16 dicembre 2009
Ha affermato che una cartella non preceduta da un motivato avviso di accertamento deve essere autonomamente motivata in modo congruo, sufficiente e intellegibile; la causale generica dell'omesso pagamento non è sufficiente.
Massime di principio
- Se la cartella di pagamento non è preceduta da un avviso di accertamento motivato, deve contenere autonomamente tutti gli elementi necessari a comprendere origine, periodo, presupposti e calcolo della pretesa.
- La mera indicazione di una causale generica, come "omesso pagamento" o "tributo non versato", può essere insufficiente quando non consente di verificare perché il debito sarebbe dovuto e come sia stato determinato.
- L'obbligo di motivazione riguarda anche le cartelle relative a TARSU, TARI e altri tributi locali, non soltanto gli avvisi di accertamento.
- La carenza di motivazione può comportare l'annullamento della cartella, soprattutto quando impedisce al contribuente di individuare con precisione la pretesa e di contestarla efficacemente.
- La valutazione deve essere effettuata considerando il contenuto complessivo dell'atto e gli eventuali documenti richiamati: una motivazione per relationem può essere valida solo se gli atti richiamati sono conoscibili o allegati e permettono una difesa effettiva.
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