Sentenza del 22/12/2015 n. 2329 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Reddito agrario - Prevalenza attività connesse alla coltivazione del fondo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava la qualificazione come reddito agrario dell’utile derivante dalla vendita del prodotto denominato "pesto". Secondo l’Ufficio, il basilico coltivato dal contribuente non era prevalente, né sotto il profilo quantitativo né sotto quello economico, rispetto agli altri ingredienti del prodotto finito. Mancando quindi il requisito della prevalenza dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, l’attività di trasformazione e commercializzazione avrebbe dovuto generare reddito d’impresa commerciale. Gli altri rilievi riguardanti la rivendita di prodotti acquistati da terzi e le rimanenze di magazzino non sono stati specificamente impugnati in appello.
La decisione
La Commissione tributaria d’appello ha accolto il motivo relativo al pesto e ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando che l’utile derivante dalla commercializzazione del pesto costituiva reddito d’impresa commerciale e non reddito agrario. È stata ritenuta insufficiente la prova fornita dal contribuente, poiché le note prodotte erano generiche, non riferite specificamente al 2006 e non indicavano le quantità dei singoli ingredienti. La sentenza di primo grado è rimasta ferma sugli altri due capi, relativi alla commercializzazione di prodotti finiti e alla ricostruzione delle rimanenze, sui quali l’Agenzia aveva prestato acquiescenza. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Sono considerate attività agricole: ... le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione ... di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.
Le attività di trasformazione e commercializzazione possono produrre reddito agrario solo se riguardano prevalentemente prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo. Nel caso concreto, il basilico aziendale non è risultato prevalente nel pesto.
Art. 2135, comma 3, del Codice civile
Sono connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione ... di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.
Il requisito della connessione richiede che il fondo rappresenti la risorsa primaria dell’impresa e che i prodotti propri siano prevalenti rispetto a quelli acquistati o agli altri ingredienti utilizzati.
Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La sentenza dà per utilizzabile il metodo di accertamento induttivo, non essendo stata contestata dal contribuente in appello; tuttavia, la questione non costituiva uno specifico capo di soccombenza dell’Agenzia.
Art. 4, comma 8, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228
È richiamato con riferimento alla disciplina fiscale delle attività di commercializzazione di prodotti agricoli, ma la decisione d’appello non modifica il capo della sentenza di primo grado relativo a tale questione.
Massime di principio
- Per qualificare un’attività di trasformazione o commercializzazione come agricola per connessione, i prodotti ottenuti direttamente dall’impresa agricola devono essere prevalenti rispetto ai prodotti acquistati o agli altri componenti utilizzati.
- La prevalenza deve essere dimostrata concretamente, anche sotto il profilo quantitativo o economico, mediante documenti attendibili come ricette, schede tecniche, etichette, fatture, registri di produzione e prospetti delle quantità.
- La semplice provenienza agricola di uno degli ingredienti non è sufficiente: se tale ingrediente non costituisce la componente prevalente del prodotto finito, il relativo reddito può essere qualificato come reddito d’impresa commerciale.
- Il fondo deve rimanere la risorsa primaria dell’impresa; l’attività connessa non deve snaturarne la prevalente vocazione agricola.
- Nel giudizio d’appello l’impugnazione deve individuare specificamente i capi contestati. Le statuizioni non impugnate possono diventare definitive per acquiescenza.
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