Sentenza del 22/12/2015 n. 919 - Comm. Trib. Prov. Pescara
Diniego di rimborso di imposte su valori mobiliari - motivi a sostegno del rifiuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato i dinieghi, parziale e totale, relativi al rimborso dell'imposta del 12,50% applicata in Italia agli interessi percepiti nel 2007 e 2008 su titoli di Stato italiani. Ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 11, par. 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Austria, tali interessi fossero esenti, poiché percepiti da una banca interamente posseduta da un ente locale austriaco. L'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo insufficiente la prova della titolarità effettiva degli interessi e del possesso diretto dei titoli, contestando il valore delle autocertificazioni e delle attestazioni dei revisori. In giudizio l'Ufficio aveva inoltre prospettato la possibile esistenza di una stabile organizzazione in Italia, ma tale motivo non era contenuto nei dinieghi originari.
La decisione
La Commissione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto idonea la documentazione prodotta, composta dai modelli di rimborso austriaci con attestazione dell'autorità fiscale, dalle autocertificazioni, dalle certificazioni della camera di compensazione C. e dalla relazione della società di revisione, a dimostrare sia la titolarità effettiva degli interessi sia la loro sottoposizione a imposizione in Austria. Ha riconosciuto la validità delle dichiarazioni sostitutive rese da un soggetto dell'Unione europea nell'ambito dell'applicazione della Convenzione internazionale e il valore probatorio delle relazioni dei revisori. Il motivo relativo alla possibile stabile organizzazione in Italia è stato dichiarato irrilevante perché introdotto solo in giudizio, in violazione del divieto di motivazione postuma. I dinieghi sono stati quindi annullati e il rimborso riconosciuto; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Convenzione Italia-Austria contro le doppie imposizioni, art. 11, par. 3
completa esenzione degli interessi qualora siano conferiti allo Stato austriaco, a un suo ente locale o a un ente interamente di proprietà dello Stato o di un ente locale
La disposizione consente l'esenzione degli interessi quando il percettore possiede i requisiti soggettivi previsti e dimostra di essere il beneficiario effettivo degli interessi, nonché che questi siano stati considerati ai fini fiscali in Austria.
D.P.R. n. 445/2000, art. 3, comma 1
consente l'utilizzazione delle dichiarazioni sostitutive anche a soggetti appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea nei casi in cui la produzione avvenga in applicazione di convenzioni internazionali
Le autocertificazioni rese da un soggetto austriaco nell'ambito di una richiesta di rimborso fondata sulla Convenzione Italia-Austria possono avere la stessa efficacia probatoria riconosciuta alle dichiarazioni sostitutive rese da soggetti italiani.
Codice civile, art. 2697
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
L'onere della prova grava sul richiedente il rimborso, ma può essere assolto mediante una valutazione complessiva di autocertificazioni, attestazioni dell'autorità fiscale, documentazione contabile e relazioni di revisori indipendenti.
Trattato CE, artt. 43 e 56
libertà di stabilimento e libertà di circolazione dei capitali
Le norme richiamano il principio per cui i beneficiari non residenti non devono essere trattati in modo discriminatorio rispetto ai residenti quando lo Stato esercita la propria potestà impositiva.
Divieto di motivazione postuma dell'atto tributario
L'Amministrazione non può integrare o modificare in giudizio i motivi posti originariamente a fondamento del diniego. Nuove contestazioni, anche relative alla qualificazione soggettiva o all'esistenza di una stabile organizzazione, non possono essere utilizzate per sostenere la legittimità dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Un diniego di rimborso tributario deve indicare fin dall'origine tutti i motivi di fatto e di diritto posti a fondamento del rifiuto; l'Ufficio non può aggiungere nuove ragioni nel corso del processo.
- Per ottenere un rimborso previsto da una convenzione internazionale, il richiedente deve dimostrare sia il possesso dei requisiti soggettivi sia la titolarità effettiva dei redditi e la loro eventuale tassazione nello Stato di residenza.
- La prova non deve necessariamente provenire da un'unica banca terza: può risultare da una valutazione complessiva di moduli ufficiali, attestazioni dell'autorità fiscale estera, autocertificazioni, documentazione contabile e certificazioni di revisori indipendenti.
- Le autocertificazioni di soggetti dell'Unione europea possono essere utilizzabili quando la richiesta è presentata in applicazione di una convenzione internazionale, purché siano formalmente regolari e coerenti con gli altri elementi probatori.
- Le relazioni di società di revisione indipendenti possono avere significativo valore probatorio, soprattutto se attestano sia la titolarità dei beni o redditi sia la loro contabilizzazione e tassazione.
- Quando l'Amministrazione contesta la residenza, la titolarità effettiva o l'assenza di una stabile organizzazione, tali contestazioni devono essere formulate nell'atto originario e adeguatamente provate; non è sufficiente prospettarle soltanto nelle difese processuali.
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