Sentenza del 22/12/2015 n. 901 - Comm. Trib. Prov. Pescara
Tributi Locali - Accertamento IMU - Immobili merce - Istanza di Rimborso sussiste- Periodo ante riforma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di rimborso dell'IMU pagata, negli anni precedenti alla riforma, sugli immobili merce. Ha sostenuto che tali immobili, costituendo rimanenze di magazzino destinate alla vendita e concorrendo alla formazione del reddito d'impresa tramite costi, ricavi e variazioni delle rimanenze, non esprimessero una capacità contributiva patrimoniale autonoma. Ha quindi dedotto la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva, previsti dagli artt. 3 e 53 Cost., chiedendo anche di sollevare questione di legittimità costituzionale della disciplina IMU previgente.
La decisione
La Commissione ha ritenuto non necessario sollevare la questione di costituzionalità, poiché era possibile interpretare la normativa in senso conforme alla Costituzione. Ha distinto gli immobili merce dagli immobili patrimonio e dagli immobili strumentali, rilevando che i primi sono destinati alla produzione o allo scambio nell'ambito dell'attività d'impresa. Considerando la successiva introduzione dell'esenzione totale IMU per gli immobili merce, il collegio ha interpretato tale disciplina come tacitamente abrogativa della precedente imposizione, per evitare una violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza. Di conseguenza, ha riconosciuto il diritto al rimborso dell'IMU versata sugli immobili merce nel periodo antecedente alla riforma. Il ricorso è stato accolto e le spese sono state compensate per l'assoluta novità della questione.
Norme richiamate
Art. 90, comma 1, TUIR
Gli immobili patrimonio concorrono alla formazione del reddito secondo le regole proprie dei redditi fondiari.
La norma è stata utilizzata per distinguere gli immobili patrimonio, tassati secondo criteri fondiari, dagli immobili merce, che partecipano alla formazione del reddito d'impresa attraverso costi, ricavi e rimanenze.
Art. 3 Costituzione
È stato richiamato il principio di uguaglianza e ragionevolezza, ritenuto potenzialmente violato dall'assoggettamento degli immobili merce a IMU in assenza di una disciplina coerente con la loro natura di beni destinati alla vendita.
Art. 53 Costituzione
È stato richiamato il principio di capacità contributiva, sostenendo che gli immobili merce non rappresentino una manifestazione autonoma di ricchezza patrimoniale, essendo rimanenze funzionali all'attività d'impresa.
Art. 9, comma 3, D.L. 201/2011
La disposizione rientra nella disciplina IMU previgente contestata dalla ricorrente, con riferimento all'assoggettamento degli immobili merce all'imposta.
Art. 8, comma 2, D.L. 201/2011
È stato indicato tra i riferimenti normativi della disciplina IMU originaria della cui legittimità costituzionale la ricorrente chiedeva la verifica.
Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011
È stato contestato nella parte relativa alla disciplina originaria dell'IMU applicabile agli immobili merce.
Normativa successiva sull'esenzione IMU degli immobili merce
L'introduzione prima dell'esenzione parziale e poi dell'esenzione totale è stata interpretata dal collegio come indice della volontà legislativa di escludere gli immobili merce dall'imposizione e, in chiave costituzionalmente orientata, come abrogazione tacita della precedente disciplina impositiva.
Ordinanza Corte costituzionale n. 211 del 2005
È stata richiamata per affermare che il giudice deve privilegiare, ove possibile, un'interpretazione della norma conforme ai principi costituzionali, evitando di sollevare una questione di costituzionalità quando questa servirebbe soltanto a ottenere l'avallo della Corte su una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Gli immobili posseduti da un'impresa immobiliare devono essere qualificati in base alla loro effettiva destinazione: gli immobili merce, destinati alla produzione o alla vendita, sono distinti dagli immobili patrimonio e da quelli strumentali.
- Quando una disciplina successiva introduce un'esenzione coerente con la natura economica dei beni, il giudice può interpretarla come abrogativa o incompatibile con la precedente imposizione, se ciò è necessario per evitare risultati irragionevoli o contrari ai principi costituzionali.
- La successiva esenzione non comporta automaticamente, in ogni caso, il diritto al rimborso delle imposte pregresse: occorre verificare la specifica interpretazione adottata dal giudice, la qualificazione degli immobili come beni merce, il periodo d'imposta e l'eventuale applicabilità dei termini decadenziali per la richiesta di rimborso.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve documentare che gli immobili erano effettivamente destinati alla vendita o alla produzione e risultavano contabilmente e fiscalmente trattati come rimanenze, non come investimenti o immobili patrimonio.
- Il giudice deve preferire un'interpretazione costituzionalmente orientata prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale; la questione può essere esclusa quando una lettura adeguatrice della normativa consenta di risolvere la controversia.
- La decisione rappresenta un orientamento favorevole al contribuente e non necessariamente una regola automaticamente applicabile a tutti i periodi o a tutti i giudizi, soprattutto alla luce dell'evoluzione normativa e della successiva giurisprudenza.
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