Sentenza del 22/12/2015 n. 1233 - Comm. Trib. Prov. Vibo Valentia
IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICH - Accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, sostenendo che fosse carente di motivazione perché rinviava per relationem all’accertamento relativo ai redditi della società, notificato soltanto a quest’ultima. La questione riguardava quindi se tale rinvio fosse sufficiente a garantire al socio una motivazione adeguata e il pieno esercizio del diritto di difesa.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L’obbligo di motivazione previsto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 è soddisfatto quando l’avviso rivolto al socio richiama per relationem l’accertamento societario, anche se quest’ultimo è stato notificato soltanto alla società. Il socio, infatti, in virtù dell’art. 2261 cod. civ., può consultare la documentazione sociale e prendere visione dell’accertamento presupposto e dei relativi documenti giustificativi.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche mediante rinvio ad altri atti, purché il contribuente possa conoscerne il contenuto e gli elementi giustificativi.
Art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’avviso di accertamento deve essere motivato; tale requisito è rispettato quando il rinvio per relationem consente di individuare adeguatamente i presupposti della pretesa fiscale.
Art. 2261 del codice civile
Il socio ha diritto di consultare la documentazione relativa alla società. Tale facoltà rende conoscibile anche un accertamento notificato alla società e richiamato nell’avviso personale del socio.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem, cioè mediante rinvio a un altro atto, se il contribuente può concretamente conoscerne il contenuto e verificarne i presupposti.
- Nel caso di accertamenti collegati tra società e soci, il rinvio all’atto notificato alla società può essere sufficiente quando il socio ha per legge accesso alla documentazione sociale.
- La mancata notificazione diretta al socio dell’accertamento societario non comporta automaticamente l’illegittimità dell’avviso personale, se il socio dispone di strumenti effettivi per prendere visione dell’atto presupposto e dei documenti richiamati.
- La motivazione resta tuttavia insufficiente se il rinvio è generico, impedisce di comprendere le ragioni della pretesa o non consente al contribuente di esercitare concretamente il diritto di difesa.
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