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Sentenza

Sentenza del 22/12/2015 n. 273 - Corte Costituzionale

Finanza pubblica - contabilità nazionale e degli enti pubblici - artt. 50- comma 10 - D.l. n. 66/2014 e 1 - comma 11- legge n. 89/2014 - Ricorso della Regione Sicilia -lamentata illegittimità della destinazione del gettito fiscale- genericità delle censure - inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione siciliana ha impugnato l'art. 1, comma 11, della legge n. 89/2014 e l'art. 50, comma 10, del decreto-legge n. 66/2014, sostenendo che la destinazione allo Stato di determinate maggiori entrate tributarie e il meccanismo di compensazione degli oneri avrebbero leso la propria autonomia finanziaria e violato gli artt. 14, 17, 36, 37, 38 e 43 dello Statuto speciale, l'art. 2 del D.P.R. n. 1074/1965 e il principio di leale collaborazione. In particolare, la Regione contestava l'assenza di una destinazione sufficientemente specifica del gettito riservato all'erario.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile, per genericità e assertività delle censure, la questione relativa all'art. 1, comma 11, della legge n. 89/2014 e ha dichiarato parzialmente inammissibili le censure riferite all'art. 50, comma 10, formulate in relazione agli artt. 14, 17, 37 e 38 dello Statuto. Nel merito, ha dichiarato non fondata la questione relativa all'art. 50, comma 10, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello Statuto, all'art. 2 del D.P.R. n. 1074/1965 e al principio di leale collaborazione. La Corte ha ritenuto rispettate le condizioni per la riserva allo Stato del gettito: natura tributaria e novità delle entrate, nonché destinazione a oneri specificamente individuati dalla legge. Il ricorso della Regione è quindi risultato sostanzialmente respinto, limitatamente alle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • Art. 127 della Costituzione

    Disciplina il ricorso diretto delle Regioni contro leggi e atti aventi forza di legge dello Stato. La Corte ha applicato un rigoroso requisito di specificità delle censure, particolarmente stringente nei giudizi in via principale.

  • Art. 36 dello Statuto della Regione siciliana e art. 2 del D.P.R. n. 1074/1965

    spettano alla Regione siciliana ... tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio ... ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri ... dello Stato specificate nelle leggi medesime

    La riserva allo Stato di entrate tributarie riscosse in Sicilia è eccezionale ma legittima quando ricorrono tre condizioni: l'entrata deve essere tributaria, nuova e destinata, con una legge, a specifiche finalità statali. La specificità non richiede necessariamente un unico onere, purché gli oneri da compensare siano concretamente individuati.

  • Art. 50, comma 10, del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014

    La disposizione destina le maggiori entrate derivanti dal decreto alla compensazione di oneri individuati mediante il richiamo puntuale a specifici articoli e importi. Tale indicazione è stata ritenuta sufficiente a soddisfare il requisito della destinazione specifica del gettito.

  • Art. 1, comma 11, della legge n. 89/2014

    La questione è stata dichiarata inammissibile perché la Regione si è limitata ad affermare la lesione dell'autonomia finanziaria senza spiegare in modo puntuale come la disposizione producesse tale effetto e quale fosse il nesso con i parametri statutari invocati.

  • Principio di leale collaborazione

    Non è stato ritenuto violato, poiché la misura non configurava un'imposizione unilaterale di sacrifici finanziari regionali, ma una riserva di nuove entrate statali consentita direttamente dallo Statuto alle condizioni previste.

Massime di principio

  • Nei giudizi costituzionali promossi direttamente da una Regione, le censure devono indicare con precisione la disposizione impugnata, il parametro costituzionale o statutario violato e il concreto percorso logico attraverso cui si verifica la lesione; affermazioni generiche o meramente assertive conducono all'inammissibilità.
  • Per contestare una riserva statale di entrate tributarie spettanti a una Regione speciale occorre verificare cumulativamente la natura tributaria e la novità dell'entrata, nonché la presenza di una destinazione legislativa specifica a finalità statali.
  • La destinazione del gettito può essere considerata sufficientemente specifica anche quando finanzia una pluralità di oneri, purché questi siano puntualmente indicati dalla legge e non siano richiamati soltanto con formule generiche come il semplice equilibrio di bilancio.
  • Il richiamo astratto ai principi di autonomia finanziaria o di leale collaborazione non è sufficiente: occorre dimostrare che la misura riduce concretamente le risorse regionali o altera il rapporto tra bisogni dell'ente e mezzi finanziari disponibili.
  • Una clausola generale di salvaguardia per le autonomie speciali non impedisce il controllo della Corte costituzionale quando la controversia riguarda proprio il rispetto dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

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