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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35009/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta del condannato di sostituire con trent’anni di reclusione l’ergastolo inflittogli dalla Corte di assise di appello di Napoli con sentenza del 15 gennaio 2003, irrevocabile dal 22 aprile 2004, per omicidio pluriaggravato e reati in materia di armi commessi nel 1996. Il condannato invocava l’art. 7 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU Scoppola c. Italia, e la dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 341 del 2000, sostenendo di non aver chiesto il giudizio abbreviato perché, quando si celebrò l’udienza preliminare, era già in vigore la disciplina che non consentiva di aspirare alla sostituzione dell’ergastolo con la pena temporanea. Con l’unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che gli fosse stato concretamente impedito l’accesso al rito secondo il principio di legalità convenzionale e denunciando disparità di trattamento rispetto ai condannati che avevano ottenuto la sostituzione in sede esecutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Richiamando i principi delle Sezioni Unite Ercolano e Giannone, ha ritenuto che la sostituzione dell’ergastolo con trent’anni di reclusione presupponga che l’interessato abbia chiesto il giudizio abbreviato durante la vigenza della disciplina intermedia più favorevole, tra il 2 gennaio e il 23 novembre 2000. Poiché il condannato non aveva formulato tale richiesta, non si era perfezionata la fattispecie complessa necessaria per acquisire il diritto al trattamento sanzionatorio più favorevole; neppure sussisteva la dedotta disparità di trattamento. Il richiamo alla decisione Cotena c. Italia non mutava la conclusione.

Norme richiamate

  • art. 7 CEDU

    laddove riconosce il diritto dell’interessato a beneficiare del trattamento "intermedio" più favorevole

    La tutela convenzionale del trattamento più favorevole opera, nel contesto esaminato, per chi abbia chiesto il rito abbreviato nel periodo in cui era vigente la disciplina intermedia; non fonda il diritto alla riduzione della pena quando tale richiesta non sia mai stata presentata.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 341 del 2000

    Non può essere ulteriormente eseguita, ma deve essere sostituita con quella di anni trenta di reclusione, la pena dell’ergastolo inflitta in applicazione dell’art. 7, comma primo, D.L. n. 341 del 2000 all’esito di giudizio abbreviato richiesto dall’interessato nella vigenza dell’art. 30, comma primo, lett. b), legge n. 479 del 1999

    La sostituzione esecutiva dell’ergastolo con trent’anni di reclusione riguarda la pena inflitta all’esito di un giudizio abbreviato richiesto durante la vigenza della disciplina intermedia più favorevole.

  • art. 442, comma 2, c.p.p.

    aveva determinato, con effetto retroattivo, la condanna all’ergastolo di imputati che, ammessi al rito speciale durante la vigenza del precedente testo della disposizione del codice di rito, avrebbero dovuto essere condannati alla pena di trenta anni di reclusione

    La disciplina intermedia del rito abbreviato prevedeva, per i reati punibili con l’ergastolo, la sostituzione con la pena di trent’anni; il diritto a tale trattamento va verificato considerando anche il momento della richiesta di accesso al rito.

  • art. 30, comma 4, legge n. 87 del 1953

    il divieto di dare esecuzione ad una sanzione penale contemplata da una norma dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi esprime un valore che prevale su quello della intangibilità del giudicato e trova attuazione nell’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

    Il divieto di eseguire una sanzione fondata su una norma dichiarata incostituzionale può prevalere sull’intangibilità del giudicato, ma nel caso della sostituzione dell’ergastolo resta necessario che l’interessato abbia acquisito, mediante tempestiva richiesta del rito, il diritto al trattamento intermedio più favorevole.

  • art. 117 Cost.

    pronunciata per violazione dell’art. 117 Cost. in riferimento all’art. 7, par. 1, della Convenzione Edu

    La declaratoria d’illegittimità costituzionale della disciplina più rigorosa si fonda sul contrasto con l’obbligo convenzionale di rispettare il principio di legalità; tale declaratoria non estende però il trattamento favorevole a chi non aveva richiesto il rito nel periodo rilevante.

  • art. 442 c.p.p.

    a seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato può richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che sia stato ammesso al giudizio abbreviato e che la sentenza di condanna sia stata emessa all’esito di tale giudizio

    La riduzione in sede esecutiva conseguente al trattamento più favorevole previsto per il giudizio abbreviato è possibile se il condannato era stato ammesso al rito e la condanna è stata pronunciata all’esito dello stesso.

  • art. 606 c.p.p.

    con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione

    Il ricorso è stato proposto deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha rigettato le doglianze.

Massime di principio

  • La sostituzione in sede esecutiva dell’ergastolo con trent’anni di reclusione in applicazione della disciplina intermedia sul giudizio abbreviato presuppone che l’imputato abbia chiesto il rito durante il periodo di vigenza di quella disciplina e che la condanna sia stata pronunciata all’esito del rito.
  • Per individuare il trattamento sanzionatorio applicabile ai reati punibili con l’ergastolo in caso di giudizio abbreviato, occorre coordinare la disciplina della pena sostitutiva con le modalità e i tempi di accesso al rito: la sola data di commissione del reato o la successione delle leggi sulla pena non sono sufficienti.
  • La declaratoria d’illegittimità costituzionale della norma che aveva reso più severo il trattamento non attribuisce il diritto alla pena più favorevole a chi non abbia mai presentato, nel periodo rilevante, la richiesta di giudizio abbreviato; in tal caso non si è perfezionata la fattispecie complessa da cui deriva quel diritto.
  • Non sussiste disparità di trattamento tra chi ha ottenuto la riduzione della pena in sede esecutiva avendo richiesto il rito nel periodo di vigenza della disciplina più favorevole e chi non formulò mai tale richiesta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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