Sentenza del 04/05/2017 n. 243 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, e la detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di carburante e gasolio destinati a macchinari e mezzi utilizzati in cantiere nell'anno 2006. L'Agenzia contestava che la società avesse documentato tali acquisti soltanto mediante fatture, senza compilare le apposite schede carburante. Secondo l'Ufficio, l'obbligo della scheda riguarda anche i carburanti destinati a veicoli e macchinari non circolanti su strada, purché dotati di motore autonomo. La società sosteneva invece che la scheda fosse necessaria solo per i rifornimenti effettuati direttamente presso distributori stradali e nel serbatoio dell'automezzo, mentre per il carburante trasferito tramite cisterne o taniche fosse sufficiente la fattura.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società. Richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione, in particolare la sentenza n. 24930/2011, ha stabilito che tra i carburanti per autotrazione rientrano anche quelli destinati a macchinari operanti esclusivamente in cantiere, se dotati di motore idoneo a imprimere un movimento autonomo. La mancata predisposizione e corretta compilazione delle schede carburante impedisce la deduzione dei costi e la detrazione dell'IVA, anche se gli acquisti risultano da fatture. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 600 euro.
Norme richiamate
Art. 1 del DPR n. 444/1997
La predisposizione e la corretta compilazione delle schede carburante costituiscono, secondo la decisione, il presupposto formale necessario per dedurre i costi relativi ai carburanti destinati all'autotrazione. L'obbligo si estende anche ai carburanti utilizzati da macchinari e veicoli da cantiere dotati di motore autonomo.
Art. 21 del DPR n. 633/1972
La fattura documenta l'operazione di acquisto, ma non sostituisce necessariamente la scheda carburante quando la normativa speciale richiede quest'ultima per la deduzione del costo e la detrazione dell'IVA.
Art. 19 del DPR n. 633/1972
La detrazione dell'IVA sugli acquisti di carburante è negata quando non sono rispettate le prescrizioni documentali specifiche previste per tali acquisti.
Artt. 30 e 31 del Testo unico della circolazione stradale
Per i veicoli non immatricolati o privi di targa perché non destinati alla circolazione stradale, è ammessa l'individuazione del mezzo nella scheda carburante mediante il numero di matricola apposto dal costruttore.
Cassazione, sentenza n. 24930/2011
La Corte ha affermato che i carburanti destinati a macchinari da cantiere rientrano nei carburanti per autotrazione quando i macchinari sono dotati di un motore autonomo, rendendo necessaria la scheda carburante ai fini fiscali.
Massime di principio
- Quando la normativa fiscale prevede una documentazione specifica per la deduzione di un costo, la semplice fattura può non essere sufficiente a sostituirla.
- La nozione di carburante per autotrazione può includere anche il carburante destinato a mezzi e macchinari che non circolano su strada, se dotati di motore autonomo e capaci di muoversi autonomamente.
- Per i mezzi privi di targa o non immatricolati, la scheda carburante può essere collegata al macchinario tramite il numero di matricola del costruttore.
- La mancata osservanza degli obblighi formali di documentazione può comportare sia l'indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette sia l'indetraibilità dell'IVA.
- In situazioni analoghe è opportuno predisporre schede carburante complete e riferite a ciascun mezzo o macchinario, indicando gli elementi identificativi disponibili, anche quando il rifornimento avviene tramite cisterne o taniche.
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