Sentenza del 04/05/2017 n. 344 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni - Prestazioni strettamente connesse alla prestazione principale - Prestazioni a titolo oneroso di servizi di ristorazione e di intrattenimento per un pubblico limitato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’assoggettamento a IVA dei servizi di ristorazione e intrattenimento organizzati dal College nell’ambito dei corsi di formazione. Tali servizi erano svolti dagli studenti, sotto la supervisione dei tutor, per acquisire esperienza pratica, ed erano offerti a titolo oneroso a un pubblico esterno e limitato. Il College sosteneva che si trattasse di prestazioni "strettamente connesse" all’insegnamento e quindi esenti ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che le prestazioni di ristorazione e intrattenimento possono beneficiare dell’esenzione IVA quando sono indispensabili alla formazione pratica degli studenti e non sono principalmente finalizzate a procurare entrate supplementari all’istituto attraverso attività in concorrenza diretta con imprese commerciali soggette a IVA. Nel caso concreto, l’accesso limitato, la necessità di prenotazione, l’annullamento degli eventi sotto una soglia minima di partecipanti, il coinvolgimento diretto degli studenti e i prezzi inferiori ai costi indicavano l’assenza di concorrenza diretta. La verifica definitiva delle condizioni è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
Sono soggette a IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
Costituisce la regola generale di imponibilità delle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso.
Articolo 131, direttiva 2006/112/CE
Le esenzioni [...] si applicano [...] alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.
Consente agli Stati membri di stabilire condizioni applicative, senza alterare la portata delle esenzioni previste dalla direttiva.
Articolo 132, paragrafo 1, lettera i), direttiva 2006/112/CE
L’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse.
L’esenzione può estendersi a prestazioni accessorie all’insegnamento quando siano effettivamente connesse, indispensabili alla qualità della formazione e fornite da un organismo qualificato.
Articolo 133, direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri possono subordinare [...] la concessione [...] delle esenzioni [...] all’osservanza di una o più [...] condizioni.
Permette di subordinare l’esenzione, tra l’altro, all’assenza di finalità lucrativa e all’assenza di distorsioni della concorrenza.
Articolo 134, direttiva 2006/112/CE
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono escluse dal beneficio dell’esenzione [...] se esse non sono indispensabili [...] o se sono essenzialmente destinate a procurare [...] entrate supplementari [...] in concorrenza diretta con imprese commerciali soggette all’IVA.
L’esenzione è esclusa per prestazioni non necessarie alla formazione o utilizzate principalmente come attività commerciale concorrente.
Massime di principio
- Le prestazioni accessorie all’insegnamento possono essere esenti IVA solo se non costituiscono un fine autonomo, ma sono funzionali alla fruizione o alla qualità della formazione principale.
- È necessario dimostrare che l’attività pratica sia realmente indispensabile al percorso formativo e non semplicemente collegata o utile in senso generico.
- L’esenzione richiede l’assenza di una finalità commerciale prevalente: se l’attività mira principalmente a generare ricavi in concorrenza diretta con operatori commerciali, l’IVA resta dovuta.
- Per valutare la concorrenza occorre considerare concretamente pubblico, modalità di accesso, prezzi, organizzazione, continuità dell’attività e natura dell’offerta; un’attività limitata e strutturata principalmente per la formazione può essere distinta da quella commerciale.
- La qualificazione non dipende solo dal fatto che il servizio sia svolto da studenti: devono essere rispettate cumulativamente le condizioni relative all’organismo qualificato, all’indispensabilità della prestazione e all’assenza di concorrenza commerciale.
- Le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente, ma senza svuotarle della loro efficacia; l’applicazione concreta spetta al giudice o all’autorità nazionale sulla base dei fatti.
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