Sentenza del 04/05/2017 n. 361 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Imposte e Tasse - Doppia imposizione - Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni - Convenzione tra Italia e Regno Unito - Tassazione dei dividendi nello stato di appartenenza del beneficiario - Imposte e Tasse - Doppia imposizione - Dividendi distribuiti da società estera - Rimborso - Spetta - Condizioni - Imposte e Tasse - Doppia imposizione dividendi società - Convenzioneinternazionale Italia - Regno Unito e Irlanda del Nord - Fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sulla richiesta di rimborso delle imposte trattenute sui dividendi distribuiti da una società italiana. Ha sostenuto che, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, i dividendi percepiti da un residente britannico dovessero essere assoggettati a imposizione nel Regno Unito. L'Amministrazione ha contestato il rimborso sostenendo che il contribuente avesse il centro dei propri interessi in Italia e che non fosse stata adeguatamente provata l'effettiva tassazione dei dividendi nel Regno Unito.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Pescara aveva rigettato il ricorso, ritenendo non provato l'assoggettamento dei dividendi a imposta nello Stato estero. In appello, il contribuente ha prodotto la dichiarazione dei redditi britannica, dalla quale risultava l'inclusione, tra i redditi di fonte estera, dell'importo di 156.827,59 sterline relativo ai dividendi distribuiti in Italia. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto provata la tassazione nel Regno Unito e ha affermato che la pretesa impositiva italiana, anche ammettendo l'esistenza di un centro di interessi in Italia, avrebbe determinato una doppia imposizione incompatibile con la Convenzione. L'appello è stato accolto, la sentenza di primo grado è stata riformata e l'Amministrazione finanziaria è stata condannata a rimborsare le imposte richieste, oltre agli accessori di legge. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito e Irlanda del Nord, ratificata con Legge n. 329/1990
La Convenzione disciplina la tassazione dei dividendi transfrontalieri e impedisce che lo stesso reddito sia assoggettato a imposizione in modo incompatibile nei due Stati contraenti. Nel caso concreto, la tassazione nel Regno Unito, Stato di residenza del beneficiario, è stata ritenuta sufficiente a escludere la duplicazione dell'imposta italiana.
Legge n. 329/1990
La legge ha ratificato e reso operativa nell'ordinamento italiano la Convenzione tra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizioni. Le sue disposizioni prevalgono sulla pretesa impositiva interna incompatibile con gli obblighi convenzionali.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso di un'imposta italiana su dividendi esteri o transfrontalieri, il contribuente deve dimostrare concretamente che il reddito è stato dichiarato e assoggettato a imposizione nello Stato previsto dalla Convenzione applicabile.
- La mera presenza di un centro di interessi in Italia non è necessariamente sufficiente a giustificare la tassazione italiana se una Convenzione contro le doppie imposizioni attribuisce la potestà impositiva allo Stato di residenza e tale residenza è adeguatamente provata.
- La prova documentale della dichiarazione estera e dell'inclusione dei dividendi nel reddito imponibile è determinante; una documentazione non contestata dall'Amministrazione può fondare il diritto al rimborso.
- Prima di determinare lo Stato competente a tassare i dividendi occorre verificare la Convenzione internazionale applicabile, la residenza fiscale effettiva del contribuente, le eventuali regole sulla fonte del reddito e l'avvenuto pagamento dell'imposta estera.
- Le Convenzioni contro le doppie imposizioni non comportano automaticamente il rimborso: il contribuente deve dimostrare sia i presupposti soggettivi, come residenza e status fiscale, sia quelli oggettivi, come natura del reddito e tassazione già subita.
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