Sentenza del 04/05/2017 n. 339 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 148, lettera d) - Esenzione e fatturazione - Provviste di bordo -Prestazioni di servizi destinati ai bisogni delle navi adibite alla navigazione in alto mare e del loro carico - Carico e scarico effettuati da un subappaltatore per conto di un intermediario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente chiedeva di sapere se i servizi di carico e scarico di navi adibite alla navigazione in alto mare potessero beneficiare dell'esenzione IVA prevista dall'articolo 148, lettera d), della direttiva 2006/112/CE anche quando tali servizi erano materialmente eseguiti da un subappaltatore, fatturati alla ricorrente e successivamente riaddebitati a un'impresa di spedizioni, di trasporto, al detentore del carico o all'armatore. L'amministrazione riteneva che l'esenzione fosse applicabile soltanto alle prestazioni effettuate nello stadio finale della commercializzazione e fatturate direttamente all'armatore.
La decisione
La Corte ha stabilito che i servizi di carico e scarico effettuati su, verso o a partire da una nave costituiscono servizi direttamente destinati a soddisfare i bisogni della nave e del suo carico. L'esenzione IVA può applicarsi non solo alla prestazione finale, ma anche a quelle effettuate in stadi anteriori della catena commerciale, comprese le prestazioni rese da un subappaltatore a un operatore che le riaddebita successivamente a un'impresa di spedizioni o di trasporto. L'esenzione può inoltre riguardare i servizi fatturati al detentore del carico, quale esportatore o importatore, purché la prestazione faccia parte della catena di commercializzazione del servizio e la nave rientri tra quelle previste dall'articolo 148, lettera a), della direttiva. La decisione della Commissione fiscale centrale, che escludeva l'esenzione per le prestazioni anteriori e non fatturate direttamente all'armatore, è stata quindi considerata incompatibile con il diritto dell'Unione; la causa è stata rimessa al giudice nazionale per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 148, lettera a)
Cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca.
Definisce le navi cui si applica il regime di esenzione previsto dall'articolo 148, lettera d). Nel caso concreto, la verifica della sussistenza di tale requisito spetta al giudice nazionale.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 148, lettera d)
Le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alla lettera c), direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi di cui alla lettera a) e del loro carico.
Comprende i servizi di carico e scarico direttamente collegati alla nave e al carico. L'esenzione non è limitata allo stadio finale della catena commerciale né alla fatturazione diretta all'armatore, se la finalità del servizio è certa e verificabile.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 28
Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale.
Il riaddebito di una prestazione può configurare una nuova prestazione nella catena commerciale, ma ciò non esclude l'esenzione quando il servizio conserva la propria natura di servizio di carico o scarico direttamente destinato alla nave o al suo carico.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 131
Le esenzioni ... si applicano ... alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione ... e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.
Consente agli Stati membri di fissare condizioni applicative e documentali, ma tali condizioni non possono restringere l'ambito sostanziale dell'esenzione oltre quanto richiesto per prevenire frodi e abusi.
Legge finlandese AVL 1501/1993, articolo 71, punto 3
La vendita di servizi destinati a sopperire ai bisogni di una siffatta nave o del suo carico.
Norma nazionale di recepimento dell'esenzione unionale. Deve essere interpretata conformemente all'articolo 148, lettera d), della direttiva 2006/112.
Sentenza della Corte di giustizia, Elmeka, cause riunite da C-181/04 a C-183/04
La limitazione dell'esenzione allo stadio finale, affermata per il trasporto di carburante destinato alle navi, riguardava servizi suscettibili di essere utilizzati per finalità diverse e quindi bisognosi di controlli ulteriori. Tale principio non è automaticamente applicabile ai servizi di carico e scarico, la cui destinazione può essere certa già al momento dell'accordo.
Massime di principio
- Per valutare un'esenzione IVA relativa a servizi connessi alla navigazione internazionale, occorre verificare anzitutto la natura della nave e il collegamento diretto del servizio con la nave o con il suo carico.
- Quando la destinazione del servizio è oggettivamente certa e documentabile già al momento della prestazione, l'esenzione può estendersi anche alle fasi anteriori della catena commerciale e alle prestazioni rese da subappaltatori.
- La fatturazione a un intermediario, a un'impresa di spedizioni o di trasporto, oppure direttamente al detentore del carico, non esclude di per sé l'esenzione: rilevano la sostanza del servizio e il suo inserimento nella catena di commercializzazione.
- Le limitazioni elaborate dalla giurisprudenza per servizi potenzialmente deviabili dalla loro finalità non devono essere applicate automaticamente a servizi con una destinazione specifica, verificabile e intrinsecamente collegata alla nave o al carico.
- È comunque necessario conservare documentazione idonea a identificare la nave, il carico, la natura delle operazioni e i rapporti di subappalto o riaddebito, poiché gli Stati membri possono imporre condizioni per prevenire frodi, elusioni e abusi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 mag 2017Sentenza del 04/05/2017 n. 94 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 4 mag 2017Sentenza del 04/05/2017 n. 333 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 4 mag 2017Sentenza del 04/05/2017 n. 344 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 4 mag 2017Sentenza del 04/05/2017 n. 243 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 4 mag 2017Sentenza del 04/05/2017 n. 361 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 4 mag 2017Sentenza del 04/05/2017 n. 364 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →