Sentenza del 04/05/2017 n. 94 - Corte Costituzionale
Giustizia amministrativa - Domanda di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi - Termine di decadenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa del rilascio, da parte del Comune, di quattro permessi di costruire poi rivelatisi illegittimi per mancanza del preventivo nullaosta ANAS. I lavori erano stati sospesi nel gennaio 2012 e l'ANAS aveva formalizzato l'impossibilità di procedere con nota del 29 marzo 2012. Il ricorso risarcitorio era stato notificato l'11 luglio 2013. Il TAR Piemonte riteneva applicabile il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art. 30, comma 3, del codice del processo amministrativo e dubitava della legittimità costituzionale della norma, sostenendo che il termine fosse troppo breve e introducesse una disparità rispetto all'ordinario termine prescrizionale applicabile alla lesione di diritti soggettivi.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010. Ha ritenuto legittima la scelta legislativa di prevedere, per l'azione risarcitoria autonoma da lesione di interessi legittimi, un termine di decadenza di 120 giorni, decorrente dal giorno in cui il fatto si verifica oppure dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da esso. Secondo la Corte, il termine costituisce un bilanciamento tra il potenziamento della tutela del privato, reso possibile dall'autonomia dell'azione risarcitoria e dall'abbandono della pregiudizialità amministrativa, e l'esigenza pubblica di certezza dei rapporti amministrativi e di stabilità dei bilanci pubblici. Il termine non è stato ritenuto irragionevolmente breve né tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto. Nel giudizio originario, la domanda della società era stata considerata tardiva dal TAR, con decorrenza individuata nella manifestazione del danno e nella conoscenza dell'illegittimità dei permessi, risalente al 29 marzo 2012.
Norme richiamate
Art. 30, comma 3, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo)
La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo
La norma è stata ritenuta costituzionalmente legittima: l'azione risarcitoria autonoma per lesione di interessi legittimi deve essere esercitata entro 120 giorni dal verificarsi del fatto dannoso o dalla conoscenza del provvedimento direttamente causativo del danno.
Art. 30, commi 4 e 5, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
La disciplina consente al danneggiato di scegliere tra l'azione risarcitoria autonoma e quella proposta insieme all'azione di annullamento o dopo il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, con decorrenze del termine differenti.
Art. 20, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Il responsabile del procedimento deve acquisire i pareri, nullaosta e assensi necessari di altre amministrazioni; la mancata acquisizione del nullaosta ANAS aveva determinato l'illegittimità dei permessi di costruire.
Artt. 3, 24, 81, 97, 111, 113 e 119 della Costituzione
La Corte ha escluso la violazione dell'uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto processo e dell'effettività della tutela. Ha valorizzato anche l'interesse costituzionale alla stabilità e alla sostenibilità dei bilanci pubblici.
Art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli artt. 6 e 13 CEDU
Il termine è compatibile con i principi di tutela giurisdizionale effettiva, equivalenza e proporzionalità, purché non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto e sia collegato a un evento conoscibile dall'interessato.
Massime di principio
- Per chiedere in via autonoma il risarcimento del danno derivante dalla lesione di un interesse legittimo occorre rispettare il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art. 30, comma 3, del codice del processo amministrativo.
- La decorrenza va individuata, in concreto, nel momento in cui si verifica o si manifesta il fatto dannoso oppure, se il danno deriva direttamente da un provvedimento, nel momento in cui il provvedimento e la sua lesività diventano conoscibili.
- Il termine di 120 giorni è diverso dal termine ordinario di prescrizione quinquennale e non può essere trattato come una semplice prescrizione: la sua scadenza impedisce di proporre validamente l'azione.
- L'azione risarcitoria autonoma non richiede necessariamente la previa impugnazione e l'annullamento dell'atto amministrativo, ma il vantaggio dell'autonomia è bilanciato da un termine di proposizione particolarmente breve.
- Quando il danno dipende da un procedimento amministrativo complesso o da omissioni di più amministrazioni, è essenziale individuare tempestivamente l'evento dannoso e la data in cui l'illegittimità o la lesività sono state conosciute, senza attendere necessariamente la conclusione del procedimento.
- La previsione di un termine breve è generalmente compatibile con Costituzione, diritto dell'Unione e CEDU se consente una tutela effettiva, persegue esigenze legittime di certezza dei rapporti amministrativi e non decorre prima che il danno o la violazione siano ragionevolmente conoscibili.
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