Sentenza del 04/05/2017 n. 333 - Corte di Giustizia UE
Inadempimento di uno Stato - IVA - Direttiva 2006/112/CE - IVA, esenzione delle prestazioni di servizi a titolo oneroso - IVA cessione dei beni e prestazioni di servizi - IVA, esenzione per associazioni autonome di persone ai propri membri - Articolo 168, lettera a), e articolo 178, lettera a) - Detrazione per i membri dell'associazione - Articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e articolo 28 - Membro che agisce in nome proprio ma per conto dell'associazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Commissione ha contestato il regime lussemburghese dell'IVA applicabile alle associazioni autonome di persone (AAP). In particolare, ha sostenuto che: l'esenzione IVA fosse applicata anche a servizi non direttamente necessari per attività esenti o non soggette dei membri, sulla base di soglie di fatturato imponibile del 30% o, in alcuni casi, del 45%; i membri potessero detrarre l'IVA relativa a beni e servizi fatturati all'AAP, pur non essendo i destinatari indicati nelle fatture; e l'imputazione all'AAP delle spese sostenute da un membro in nome proprio ma per conto dell'associazione fosse erroneamente considerata fuori campo IVA.
La decisione
La Corte di giustizia ha accolto i motivi principali della Commissione e ha dichiarato che il Lussemburgo è venuto meno agli obblighi derivanti dalla direttiva IVA. L'esenzione prevista per le AAP è ammessa solo per i servizi direttamente necessari alle attività esenti o non soggette dei membri, non anche per la parte riferibile ad attività imponibili. Il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti dell'AAP spetta eventualmente all'AAP stessa, non ai suoi membri, e richiede una fattura intestata al soggetto che esercita la detrazione. Inoltre, quando un membro agisce in nome proprio ma per conto dell'AAP, si applica la finzione di due operazioni consecutive imponibili: il rimborso delle spese da parte dell'AAP rientra quindi nel campo IVA. La censura relativa all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, è stata invece respinta per insufficienza di prova. Il Lussemburgo è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
Sono soggette all'IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
Le prestazioni onerose rese da un soggetto passivo sono imponibili, salvo che ricorra una specifica esenzione prevista dalla direttiva.
Articolo 132, paragrafo 1, lettera f), direttiva 2006/112/CE
Le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone ... al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività ... sono esenti.
L'esenzione per le AAP è di stretta interpretazione e riguarda solo i servizi direttamente necessari alle attività esenti o non soggette dei membri. Non può estendersi automaticamente ai servizi collegati ad attività imponibili.
Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
Il soggetto passivo ha il diritto di detrarre ... l'IVA dovuta o assolta ... per i beni che gli sono ... ceduti e per i servizi che gli sono ... resi da un altro soggetto passivo.
La detrazione spetta al soggetto passivo destinatario dell'acquisto e dell'IVA. Se beni o servizi sono fatturati all'AAP, i membri non possono detrarre personalmente la relativa imposta.
Articolo 178, lettera a), direttiva 2006/112/CE
Per poter esercitare il diritto a detrazione ... essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI.
La detrazione richiede il possesso di una fattura conforme, intestata al soggetto che intende esercitare il diritto.
Articolo 14, paragrafo 2, lettera c), direttiva 2006/112/CE
È considerato cessione di beni il trasferimento di un bene effettuato in virtù di un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita.
La commissione per l'acquisto determina, ai fini IVA, una finzione di due cessioni consecutive e imponibili.
Articolo 28, direttiva 2006/112/CE
Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale.
L'intermediario che agisce in nome proprio ma per conto altrui è trattato come se avesse ricevuto e successivamente fornito il servizio personalmente; entrambe le operazioni rientrano nel campo IVA.
Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
Si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente ... un'attività economica.
L'AAP è un soggetto passivo autonomo e distinto dai propri membri; i rapporti tra AAP e membri sono quindi, in linea di principio, rapporti tra soggetti passivi distinti.
Massime di principio
- Le esenzioni IVA costituiscono eccezioni al principio di imponibilità generale e devono essere applicate solo quando ricorrono puntualmente tutte le condizioni previste dalla norma.
- Per le associazioni autonome di persone, l'esenzione riguarda esclusivamente i servizi direttamente necessari alle attività esenti o non soggette dei membri; non è sufficiente che le attività imponibili siano solo minoritarie o inferiori a una soglia percentuale nazionale.
- Il soggetto che può detrarre l'IVA è normalmente quello che ha acquistato il bene o servizio, al quale è intestata la fattura e che utilizza l'acquisto per proprie operazioni imponibili.
- Un'associazione dotata di autonomia ai fini IVA resta un soggetto distinto dai suoi membri anche se priva di personalità giuridica; i flussi economici tra associazione e membri non sono automaticamente meri rimborsi fuori campo.
- Quando un soggetto agisce in nome proprio ma per conto di un altro, occorre verificare la disciplina della commissione o dell'intermediazione: la legge può considerare esistenti due operazioni consecutive, entrambe rilevanti ai fini IVA.
- La neutralità fiscale non consente di derogare alle regole sulla soggettività passiva, sull'intestazione delle fatture e sull'individuazione del soggetto legittimato alla detrazione.
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