Sentenza del 04/05/2017 n. 364 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Accertamento - Estinzione società - Responsabilità dei soci persone fisiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa norma è stata qualificata come sostanziale e non processuale. Pertanto, non può essere applicata retroattivamente a situazioni giuridiche o rapporti sorti prima della sua emanazione; la sua applicazione è limitata ai rapporti e alle situazioni costituiti successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014. Ne deriva l'esclusione della responsabilità dei soci per rapporti anteriori alla norma.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, che consente di mantenere determinati effetti giuridici nei confronti dei soci anche dopo l'estinzione della società. I ricorrenti hanno contestato l'applicazione retroattiva della disposizione, sostenendo che essa introduce una responsabilità sostanziale dei soci oltre il limite dell'estinzione societaria e non una semplice regola processuale.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014
La disposizione è interpretata nel senso che gli effetti dell'estinzione della società si producono, ai fini fiscali e contributivi, trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
La norma introduce una disciplina sostanziale che estende temporalmente determinati effetti della società estinta e può incidere sulla responsabilità dei soci. In quanto sostanziale, non è applicabile retroattivamente a rapporti o situazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Una norma che introduce o amplia la responsabilità patrimoniale di soci o altri soggetti è, di regola, sostanziale e non meramente processuale.
- Le norme sostanziali non possono essere applicate retroattivamente a rapporti sorti prima della loro entrata in vigore, salvo un'espressa previsione legislativa compatibile con i principi costituzionali.
- Per valutare la responsabilità dei soci di una società estinta occorre verificare la data di instaurazione del rapporto tributario o sostanziale e confrontarla con la data di entrata in vigore della norma applicata.
- La successiva cancellazione della società non consente automaticamente di applicare una disciplina sopravvenuta a obbligazioni o situazioni già perfezionate.
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