Cassazione Penale, Sentenza n. 26237/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/10/2021 del Tribunale di Napoli che aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Successivamente il difensore, munito di procura speciale, ha dichiarato la rinuncia al ricorso per sopravvenuta revoca della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione e conseguente carenza di interesse. Ha richiamato il principio per cui la rinuncia all'impugnazione è atto formale, irrevocabile e recettizio che produce l'inammissibilità. Ha inoltre ritenuto che la sopravvenuta revoca della misura cautelare abbia fatto venire meno l'interesse all'impugnazione. Non è stata imposta la condanna alle spese processuali né la sanzione pecuniaria in quanto la perdita di interesse dipendeva dall'evoluzione della procedura e non da una soccombenza del ricorrente.
Norme richiamate
art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020
citato in relazione alla trattazione dell'atto
Usato per indicare la disciplina procedurale della trattazione; non incide sul merito della decisione sulla rinuncia
Giurisprudenza Sez. 6, Sez. 1, Sez. 3, Sez. 2 (più pronunce)
Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003
Consolidato orientamento che qualifica la rinuncia all'impugnazione come dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia che determina l'inammissibilità dell'impugnazione
Sez. U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)
Sez. U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011
Definizione della nozione di carenza di interesse sopraggiunta quando la situazione di fatto o di diritto fa venire meno l'attualità dell'interesse all'impugnazione
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996 e Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021
Principio secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse, derivante dall'evoluzione procedurale, non configura soccombenza e quindi non comporta condanna alle spese o sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- La rinuncia formale all'impugnazione produce l'inammissibilità del ricorso ed è in generale irrevocabile e recettizia.
- Se la misura oggetto di impugnazione viene revocata prima della decisione, viene meno l'interesse all'impugnazione e il ricorso è normalmente inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La perdita di interesse sopraggiunta a causa dell'evoluzione della procedura non costituisce soccombenza, perciò normalmente non si applicano spese processuali né sanzioni pecuniarie al ricorrente.
- La rinuncia deve essere formalmente comunicata, preferibilmente dal difensore munito di procura speciale; in assenza di formale atto di rinuncia la situazione andrebbe valutata secondo gli atti prodotti.
- Se permangono interessi diversi e autonomi rispetto alla tutela cautelare (es. accertamento di diritti, richieste risarcitorie), la semplice revoca della misura cautelare non necessariamente determina la perdita di interesse; va valutata la persistenza di un interesse concreto all'impugnazione.
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