Sentenza del 21/09/2016 n. 15193 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'annualità 2011, contenente IRES, recupero del credito per incremento occupazionale, IVA, sanzioni, interessi e oneri accessori, per complessivi euro 217.582,25. La ricorrente ha sostenuto di aver appreso dell'esistenza della cartella solo il 14 gennaio 2016, tramite l'estratto di ruolo rilasciato allo sportello Equitalia, deducendo l'omessa o inesistente notificazione della cartella. L'agente della riscossione ha invece sostenuto che la cartella fosse stata notificata via PEC il 17 giugno 2015, producendo la stampa del messaggio di consegna. Il giudice ha ritenuto tale documentazione insufficiente, perché non dimostrava il contenuto effettivo del messaggio né la conformità della copia informatica all'originale della cartella.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato ammissibile e accolto. Il giudice ha ritenuto impugnabile l'estratto di ruolo quando si deduca l'omessa notificazione della cartella e ha considerato tempestivo il ricorso, poiché i termini decorrono dalla notificazione dell'atto, che nel caso concreto non era stata adeguatamente provata. La produzione della sola ricevuta PEC, senza l'atto notificato, senza attestazione di autenticità e senza attestazione di conformità alla cartella, è stata ritenuta inidonea a dimostrare una valida notificazione. La cartella e il ruolo sono stati quindi annullati. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti per la complessità e novità della questione.
Norme richiamate
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015
I termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla notificazione dell'atto medesimo
È ammissibile impugnare l'estratto di ruolo quando il contribuente deduce di non aver mai ricevuto la notificazione della cartella sottostante. In assenza di prova della notificazione, non decorre il termine ordinario per impugnare la cartella.
Norme sulla notificazione tramite posta elettronica certificata e sull'attestazione di conformità
La ricevuta PEC dimostra l'invio e la consegna di un messaggio, ma non necessariamente il contenuto dell'atto allegato né la sua conformità all'originale. Per provare validamente la notificazione, l'agente deve produrre l'atto notificato e, quando necessario, la relativa attestazione di autenticità o conformità.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo può essere impugnato quando il contribuente deduce l'omessa notificazione della cartella, soprattutto se l'estratto rappresenta la prima conoscenza effettiva della pretesa tributaria.
- La prova della notifica non coincide automaticamente con la produzione della sola ricevuta PEC: occorre dimostrare anche quale documento sia stato allegato e che tale documento corrisponda all'atto impositivo.
- Quando la notifica è contestata, l'agente della riscossione deve fornire una documentazione completa e idonea a collegare la ricevuta di consegna alla specifica cartella, al suo contenuto e al destinatario.
- Se la notificazione non è provata, il termine per impugnare la cartella non può essere considerato decorso dalla data indicata unilateralmente dall'agente della riscossione.
- L'accoglimento per vizio di notificazione non implica necessariamente che il debito tributario non esista nel merito: viene meno, in questa prospettiva, la validità della notificazione e dell'atto azionato, ferma la possibilità di ulteriori iniziative dell'amministrazione nei limiti di legge.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta profili tecnici controversi o una disciplina interpretativa non consolidata.
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