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Sentenza

Sentenza del 29/04/2015 n. 3789 - Comm. Trib. Prov. Milano

Sanzioni penali - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Elementi costitutivi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dal testo emerge il principio secondo cui il reato ha natura bifasica: non è sufficiente la mera disponibilità o contabilizzazione di documenti falsi, ma occorre anche che tali dati vengano utilizzati nella dichiarazione fiscale presentata. Non sono indicati l'esito concreto del giudizio, il dispositivo o le parti processuali; pertanto non è possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda gli elementi costitutivi del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 74/2000. La fattispecie richiede un dolo articolato in due momenti: la consapevolezza della falsità della fattura o del documento utilizzato e la successiva presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale siano volutamente inclusi i dati falsi, con finalità evasiva.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

    La norma configura un reato ad evento bifasico: sono necessari sia la consapevole utilizzazione di documenti falsi con finalità evasiva sia la presentazione di una dichiarazione dei redditi contenente i dati falsi.

Massime di principio

  • Per configurare il reato non basta possedere, registrare o contabilizzare fatture relative a operazioni inesistenti: deve essere provata anche la loro utilizzazione nella dichiarazione fiscale.
  • La responsabilità penale richiede la prova della consapevolezza della falsità del documento e della volontà di inserire i dati falsi nella dichiarazione per conseguire un'evasione fiscale.
  • L'accertamento deve riguardare distintamente la fase documentale e la fase dichiarativa; l'assenza di una delle due fasi può impedire la configurazione del reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. 74/2000.
  • La mera irregolarità contabile o la semplice presenza di una fattura falsa non dimostrano automaticamente il dolo penale, se non è provato il collegamento consapevole con la dichiarazione fraudolenta.

Testo integrale

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