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Sentenza

Sentenza n. 1543/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600882

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di tre sentenze definitive del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, nella parte relativa al pagamento delle spese processuali distratte in favore del difensore

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per ottenere l’esecuzione di tre sentenze definitive del Tribunale di Pistoia, adito quale giudice del lavoro. Le pronunce avevano condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese processuali, complessivamente liquidate in euro 1.546,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario del 15% e restituzione del contributo unificato ove dovuto, con distrazione in favore dell’avvocato ricorrente. I titoli esecutivi erano stati notificati all’amministrazione in date indicate nel provvedimento e, nonostante il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il pagamento non era stato effettuato al momento della proposizione del ricorso. Nel corso del giudizio, dopo la sua instaurazione, l’amministrazione ha provveduto al pagamento delle somme dovute. Il ricorrente ha quindi dichiarato l’avvenuto soddisfacimento della pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa sostanziale azionata mediante il giudizio di ottemperanza era stata integralmente soddisfatta nel corso del processo. Poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato. La sentenza ordina all’autorità amministrativa di eseguire la pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione delle sentenze definitive.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente viene integralmente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di rilevare il ritardo dell’amministrazione nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria derivante dalle sentenze.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute dall’amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’amministrazione adempie spontaneamente al giudicato soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese processuali, poiché la condotta amministrativa ha reso necessario il ricorso.
  • La condanna contenuta in una sentenza definitiva alla rifusione delle spese processuali con distrazione in favore del difensore attribuisce a quest’ultimo la legittimazione a promuovere l’ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme distratte.
  • Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 deve essere decorso prima dell’attivazione dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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