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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37345/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vera Flores: impugnava la conferma della condanna per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico e per plurimi episodi di detenzione, importazione e cessione di cocaina (capi E, M, O), deducendo: 1) nullità della notificazione della citazione in appello per omessa formale dichiarazione di latitanza (notifica eseguita al difensore di ufficio); 2-4) vizio di motivazione e travisamento nella valutazione delle intercettazioni telefoniche citate a supporto delle singole contestazioni (conversazioni del 5/12/2014, 6/12/2014 e 9/12/2014). Enrico Castagnotto: chiedeva annullamento per 1) errore nella indicazione delle generalità e nella composizione del collegio; 2) travisamento delle intercettazioni e mancata motivazione per un'asserita pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; segnalava anche questioni connesse alla richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Vera Flores: il motivo sulla nullità della notifica è manifestamente infondato perché l'imputata aveva partecipato all'udienza preliminare (quindi aveva conoscenza del processo) e si era sottratta successivamente agli arresti domiciliari; in caso di evasione la notificazione al difensore di ufficio è ammissibile senza previa dichiarazione di latitanza ai sensi dell'art. 296, comma 5 c.p.p.; le doglianze sulle intercettazioni sono questioni di merito (fatti) non sindacabili in Cassazione e i motivi erano generici. Per Castagnotto: il ricorso è totalmente inammissibile perché la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis con rinuncia agli altri motivi preclude la cognizione di quelle questioni anche in sede di legittimità; gli errori materiali richiedono il rimedio ex art. 130 c.p.p. dinanzi al giudice che ha emesso il provvedimento. Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 296 c.p.p.

    Comma 5 richiamato: la Corte ha ritenuto che, nel caso di evasione dall'arresti domiciliari, la notificazione al difensore sia ammissibile senza la formale dichiarazione di latitanza; non è sempre necessaria la previa constatazione di vane ricerche quando l'imputato ha già avuto conoscenza del processo

  • art. 165 c.p.p.

    Richiamato rispetto alle notificazioni al difensore: conferma la legittimità della notifica al difensore quando prevista dalle norme processuali

  • art. 599-bis c.p.p.

    La richiesta di concordato sulla pena con rinuncia alle altre censure limita la cognizione del giudice di merito e produce effetti preclusivi anche in sede di legittimità sulle questioni deliberate e rinunciate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato nelle censure di Castagnotto relative a presunta decisione di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e di merito, non sindacabili in cassazione

  • art. 606 c.p.p.

    Norma sulle ragioni di ricorso in cassazione: la Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero generici o volti a riesaminare i fatti/valutazioni probatorie, materia non devoluta al sindacato di legittimità

  • art. 130 c.p.p.

    Per gli errori materiali della sentenza (es. generalità o composizione del collegio), il rimedio competente è la correzione dinanzi allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, non la Cassazione tramite ricorso per cassazione

Massime di principio

  • La notifica della citazione in appello al difensore di ufficio è valida anche se non preceduta da una formale dichiarazione di latitanza quando l'imputato ha già avuto effettiva conoscenza del procedimento (es. partecipazione ad udienza preliminare) e si è sottratto successivamente alle misure cautelari.
  • Le censure basate sulla diversa interpretazione del contenuto delle intercettazioni sono, di norma, questioni di fatto e valutazione probatoria sottratte al sindacato della Cassazione; per essere ammissibili devono essere specifiche, autosufficienti e dimostrare incongruenze logiche oggettive e immediatamente verificabili.
  • La richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. con rinuncia agli altri motivi produce l'effetto di limitare o precludere l'esame di quelle questioni da parte del giudice di grado e della Corte di Cassazione; chi aderisce al concordato rinuncia implicitamente al controllo sulle questioni abbandonate.
  • Gli errori meramente materiali (es. generalità errate, indicazione del collegio) devono essere rettificati con il rimedio previsto dall'art. 130 c.p.p. dinanzi al giudice che ha emesso l'atto, non con il ricorso per cassazione quando il ricorso risulta altrimenti inammissibile.
  • I motivi di ricorso in Cassazione devono essere congrui, autosufficienti e supportati da trascrizioni o allegazioni precise quando contestano la motivazione: censure generiche o apodittiche sono inammissibili.

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