Cassazione Civile, Sentenza n. 11100/2020 del 10/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società cessionaria)
La controversia
Una società, cessionaria del ramo d’azienda di un’impresa già operante nel settore elettrico, aveva chiesto al Comune la restituzione dei pali dell’illuminazione pubblica collocati nel centro urbano e il risarcimento del danno derivante dal loro mancato pluriennale utilizzo. I pali erano stati concessi al Comune con una convenzione d’uso novennale stipulata il 31 gennaio 1992, scaduta nel 2001 e non rinnovata; secondo la società, non era seguita la restituzione dei beni, che erano di proprietà privata. Una trattativa per il loro acquisto da parte del Comune non era andata a buon fine. Il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d’appello di Sassari, con sentenza n. 180/2018 depositata il 20 aprile 2018, l’aveva accolta, riconoscendo la restituzione e il risarcimento. Il Comune ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’appello incidentale relativo alla giurisdizione del giudice ordinario; 2) in subordine, erroneità del rigetto implicito della medesima questione; 3) violazione degli artt. 830 c.c. e 118 Cost., sostenendo che la trasformazione dell’ente elettrico pubblico in società per azioni e la successiva cessione d’azienda non avessero modificato il regime pubblicistico dei beni; 4) violazione degli artt. 826, comma 3, e 828, comma 2, c.c., assumendo che i pali, destinati all’erogazione di un pubblico servizio e finanziati dall’ente allora pubblico, fossero entrati nel patrimonio indisponibile; 5) violazione degli artt. 2043 e 2967 c.c., contestando sia la sussistenza del danno, anche perché alla società non era stata riconosciuta la possibilità di ottenere direttamente l’affidamento del servizio, sia l’utilizzo da parte del CTU di documenti non ritualmente prodotti e la conseguente asserita inversione dell’onere della prova.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono infondati: la Corte d’appello aveva dato conto dell’appello incidentale e lo aveva implicitamente respinto, chiarendo che la lite riguardava la restituzione di pali di natura privata, non l’erogazione del servizio pubblico; è stata quindi confermata la giurisdizione ordinaria. Sono infondati anche il terzo e il quarto motivo: l’applicazione del regime dei beni patrimoniali indisponibili richiede i requisiti soggettivo e oggettivo, cioè una specifica manifestazione di volontà dell’ente titolare di destinare il bene al pubblico servizio e l’effettiva e attuale destinazione del bene a tale servizio. Nel caso concreto tali presupposti non ricorrevano in capo al Comune; inoltre non era prevista un’acquisizione automatica dei pali al suo patrimonio per effetto della privatizzazione e delle successive cessioni d’azienda. La convenzione novennale, la trattativa di acquisto e l’ordine comunale di rimozione dei pali non funzionanti erano elementi coerenti con la natura privata dei beni e con un rapporto di diritto privato. Il quinto motivo è infondato quanto alla sussistenza del danno: esso deriva dalla mancata restituzione, dopo la scadenza della convenzione nel 2001, dei beni privati suscettibili di generare un’utilità economicamente valutabile; l’esclusione, da parte del TAR, dell’affidamento diretto del servizio alla società è inconferente rispetto a tale pregiudizio. La censura relativa all’operato del CTU è inammissibile, poiché la consulenza tecnica è atto istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale può disporla anche per determinare equitativamente il danno; la Corte territoriale aveva inoltre indicato i criteri di quantificazione adottati. Spese del giudizio di legittimità compensate, considerati il diverso esito dei giudizi di merito e la novità della controversia. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’eventuale versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 826, comma 3, c.c.
affinchè un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 826 c.c., comma 3, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio, per cui non è sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un’area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico.
La natura di bene patrimoniale indisponibile destinato a un pubblico servizio presuppone sia una specifica volontà dell’ente titolare di destinare quel bene al servizio, sia la sua effettiva e attuale destinazione; la sola previsione urbanistica di una finalità pubblica non basta.
art. 828, comma 2, c.c.
Il ricorrente deduce, in primis, il vizio di violazione di legge per erronea interpretazione dell’art. 830 c.c.: omette, tuttavia, di considerare che l’art. 828 c.c., comma 2, cui rinvia l’art. 830 c.c., invocato, presuppone che i beni contestati rientrino nel patrimonio indisponibile dello Stato in quanto appartenenti agli enti pubblici.
Il regime richiamato dall’art. 828, comma 2, presuppone che i beni appartengano a un ente pubblico e rientrino nel relativo patrimonio indisponibile; non è applicabile ai beni privati soltanto perché strumentali all’erogazione di un servizio pubblico.
art. 830 c.c.
Il ricorrente deduce, in primis, il vizio di violazione di legge per erronea interpretazione dell’art. 830 c.c.: omette, tuttavia, di considerare che l’art. 828 c.c., comma 2, cui rinvia l’art. 830 c.c., invocato, presuppone che i beni contestati rientrino nel patrimonio indisponibile dello Stato in quanto appartenenti agli enti pubblici.
Il rinvio operato dall’art. 830 all’art. 828, comma 2, non consente di applicare il regime dei beni indisponibili senza il presupposto dell’appartenenza del bene a un ente pubblico e della sua inclusione nel patrimonio indisponibile.
art. 2043 c.c.
è infondato in quanto il danno è stato ravvisato nel mancato utilizzo dei beni (privati e non restituiti) conseguenti al mancato rinnovo della convenzione d’uso, scaduta nel 2001 alla quale non era seguita la restituzione dei pali della luce, divenuti, a seguito della cessione d’azienda, beni privati: la statuizione della Corte è fondata, in relazione a tale profilo, su una motivazione logica e plausibile, aderente ai presupposti di cui all’art. 2043 c.c., rispetto alla quale la pronuncia del TAR Sardegna che ha escluso che l’Enel Sole Srl (già S.O.L.E. Spa) potesse diventare affidataria diretta del servizio risulta del tutto inconferente al fine di escludere la sussistenza del danno, desumibile dalla mancata restituzione dei pali, strumentali all’esercizio di illuminazione pubblica in un regime privatizzato e, conseguentemente, fonti di possibile reddito economicamente valutabile.
La mancata restituzione di beni privati dopo la scadenza del titolo d’uso può integrare un danno risarcibile quando i beni siano suscettibili di produrre un’utilità economicamente valutabile; l’impossibilità per il proprietario di ottenere l’affidamento diretto del servizio non esclude, di per sé, tale pregiudizio.
art. 2697 c.c.
l’accertamento tecnico disposto rientra, infatti, nel potere insindacabile del giudice di merito non essendo un mezzo di prova ma un atto istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al suo prudente apprezzamento che include anche il potere discrezionale di disporre a nomina del consulente anche al fine di determinare in via equitativa l’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno
La Corte respinge la contestazione relativa all’onere probatorio rilevando che la CTU non è un mezzo di prova nella disponibilità delle parti, ma un atto istruttorio rimesso al giudice di merito, che può disporla anche per determinare equitativamente l’ammontare del danno.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Il contributo unificato ulteriore è commisurato a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis, ove dovuto.
Massime di principio
- Perché un bene non appartenente al demanio necessario sia qualificabile come bene patrimoniale indisponibile in quanto destinato a un pubblico servizio, occorrono congiuntamente una specifica manifestazione di volontà dell’ente titolare di destinarlo a quel servizio e l’effettiva e attuale destinazione del bene al servizio; la mera previsione urbanistica di una finalità pubblica non è sufficiente.
- La strumentalità materiale di un bene all’erogazione di un servizio pubblico non comporta, da sola, né la sua appartenenza al patrimonio indisponibile dell’ente locale né l’automatica acquisizione pubblica a seguito della privatizzazione del soggetto proprietario e delle successive cessioni d’azienda.
- La natura del rapporto di godimento va determinata in base alla natura e al regime giuridico del bene, non al nomen iuris usato dalle parti: se difettano i presupposti per l’indisponibilità pubblica e il bene appartiene al patrimonio disponibile, la cessione in godimento non è una concessione amministrativa e le relative controversie appartengono alla giurisdizione ordinaria.
- La mancata restituzione di beni privati alla scadenza del titolo d’uso può fondare il risarcimento del danno quando la perdita del loro utilizzo sia economicamente valutabile; l’esclusione dell’affidamento diretto al proprietario del servizio pubblico non esclude necessariamente il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità dei beni.
- La consulenza tecnica d’ufficio è un atto istruttorio, non un mezzo di prova nella disponibilità delle parti; la sua ammissione e valutazione sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può avvalersene anche per determinare equitativamente l’importo del danno.
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