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Sentenza

Sentenza n. 6134/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento: - della determinazione GENDISP-DG-11/12/2025-0000076-P di approvazione della prima graduatoria della procedura selettiva per la progressione economica del personale tecnico-economico-amministrativo ed operativo, pubblicata in data 11 dicembre 2025 e in particolare nella parte in cui colloca la ricorrente alla posizione n. 25 della graduatoria per la progressione al livello economico C2, col punteggio di 52,5, poi rettificata, nonché del protocollo d’intesa del 27 gennaio 2026 tra ENAC e le OO.SS.; - della determinazione GENDISP-DG-23/12/2025-0000078-P, a firma del Direttore generale, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva della procedura selettiva per la progressione economica del personale tecnico economico-amministrativo ed operativo, pubblicata in data 23 dicembre 2025 e in particolare nella parte in cui colloca la ricorrente alla posizione n. 27 della graduatoria per la progressione al livello economico C2, col punteggio di 32.5; - della scheda di valutazione individuale della ricorrente, comunicata in data 24 dicembre 2025, recante l’attribuzione di un punteggio complessivo di 32,5; - del Bando di selezione prot. ENAC-DG-16/07/2025-0102196-P, indetto in data 16 luglio 2025, nella parte in cui non predetermina i criteri di valutazione e il numero dei posti disponibili; - del silenzio inadempimento da parte dell’Amministrazione sulle istanze di accesso agli atti e di riesame in autotutela presentate dalla ricorrente in date 15, 16, 23, 24 dicembre 2025 e 5 gennaio 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; e per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente alla corretta valutazione dei titoli e della sua posizione e, per l’effetto, al riconoscimento del punteggio spettante e all’inserimento in posizione utile nella graduatoria di merito per la progressione economica al livello C2; e dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulle istanze della ricorrente; e per la condanna dell’Amministrazione resistente a porre in essere gli atti necessari a dare esecuzione alla decisione, ivi inclusa la riedizione del potere valutativo e la rettifica della graduatoria nonché al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi dalla ricorrente a causa dell’illegittimo operato dell’Ente.

Giustizia amministrativa202602701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura selettiva ENAC per il passaggio al livello economico C2, inclusi la graduatoria provvisoria e definitiva, la scheda di valutazione individuale, il bando e il silenzio sulle istanze di accesso e autotutela

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria provvisoria e quella definitiva della procedura selettiva ENAC per la progressione economica al livello C2, lamentando l'erronea valutazione dei titoli e l'attribuzione di un punteggio insufficiente, nonché il bando nella parte in cui non avrebbe predeterminato i criteri di valutazione e il numero dei posti disponibili. Ha inoltre contestato il silenzio dell'Amministrazione sulle istanze di accesso agli atti e di riesame in autotutela, chiedendo l'accertamento del diritto alla corretta valutazione, la riedizione del potere valutativo, la rettifica della graduatoria e il risarcimento dei danni. La procedura riguardava il passaggio a una fascia economica superiore nell'ambito della medesima area funzionale, non il passaggio a un'area o qualifica funzionale diversa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda relativa agli atti della procedura selettiva, rilevando che, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 165/2001, la giurisdizione amministrativa sussiste per le selezioni finalizzate alle progressioni verticali verso aree o qualifiche funzionali diverse, con novazione oggettiva del rapporto di servizio. Le controversie sulle progressioni economiche all'interno della stessa area professionale restano invece devolute al giudice ordinario. La causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Quanto all'istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., il TAR l'ha dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'ENAC aveva successivamente riscontrato positivamente l'istanza e osteso la documentazione, senza contestazioni della ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    La giurisdizione amministrativa sulle controversie concorsuali del pubblico impiego riguarda le selezioni, anche interne, dirette al passaggio a un'area o qualifica funzionale diversa, mentre le controversie sulle progressioni economiche all'interno della stessa area sono devolute al giudice ordinario.

  • art. 11 c.p.a.

    La domanda dichiarata priva di giurisdizione amministrativa può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini e secondo le modalità previste dalla norma.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    L'istanza di accesso proposta nel corso del giudizio diviene improcedibile quando l'Amministrazione, successivamente, riscontra positivamente la richiesta e mette a disposizione la documentazione, determinando la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all'esito dell'udienza cautelare, sentite le parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha dato avviso ai difensori del profilo di rito rilevato e della possibilità di definire il giudizio all'esito dell'udienza cautelare.

Massime di principio

  • Le controversie relative a procedure selettive per progressioni economiche che comportano soltanto il passaggio a una fascia retributiva superiore nell'ambito della medesima area o categoria professionale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non determinano una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
  • La giurisdizione amministrativa sulle procedure selettive interne del pubblico impiego sussiste quando la selezione è finalizzata al passaggio del dipendente a un'area o qualifica funzionale diversa, configurando una progressione verticale e una novazione oggettiva del rapporto di servizio.
  • L'istanza di accesso proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'Amministrazione, nelle more del giudizio, riscontra positivamente la richiesta e rende disponibile la documentazione, senza contestazioni dell'istante.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoAccesso documentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesse

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